Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/2005, n. 18558
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Sentenza 26 gennaio 2005

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In tema di individuazione dei destinatari degli obblighi relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora si tratti di violazioni connesse all'originario impiego dei macchinari, non dotati cioè sin dall'inizio dell'uso dei mezzi di protezione a tutela dell'incolumità dei lavoratori, i titolari dell'impresa, ancorché non preposti concretamente alla vigilanza sul lavoro dipendente, non sono esenti da responsabilità in ordine all'applicazione delle norme antinfortunistiche. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il ricorso dell'amministratore delegato della società precisando che la violazione dell'art. 68 d.P.R. n.547 del 1955 sussiste laddove sia possibile impedire radicalmente ogni contatto fisico tra il lavoratore e la macchina, e venga invece installata soltanto una protezione - come nella fattispecie - facilmente aggirabile da parte del lavoratore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/2005, n. 18558
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18558
    Data del deposito : 26 gennaio 2005

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