Sentenza 26 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di individuazione dei destinatari degli obblighi relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora si tratti di violazioni connesse all'originario impiego dei macchinari, non dotati cioè sin dall'inizio dell'uso dei mezzi di protezione a tutela dell'incolumità dei lavoratori, i titolari dell'impresa, ancorché non preposti concretamente alla vigilanza sul lavoro dipendente, non sono esenti da responsabilità in ordine all'applicazione delle norme antinfortunistiche. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il ricorso dell'amministratore delegato della società precisando che la violazione dell'art. 68 d.P.R. n.547 del 1955 sussiste laddove sia possibile impedire radicalmente ogni contatto fisico tra il lavoratore e la macchina, e venga invece installata soltanto una protezione - come nella fattispecie - facilmente aggirabile da parte del lavoratore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/2005, n. 18558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18558 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 26/01/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 117
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 000847/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT UI N. IL 28/07/1926;
avverso SENTENZA del 25/09/2001 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI Lionelo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. VANISCHI Pierluigi del Foro di Milano, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 30 marzo 2000 il giudice monocratico del Tribunale di Vicenza dichiarava IN IG responsabile del delitto di omicidio colposo ex art. 589 comma 2 c.p. per avere - in qualità di presidente ed amministratore delegato della ditta V.D.P. s.p.a. esercente attività di fonderia di seconda a fusione - cagionato, unitamente a RD OL (amministratore delegato nonché direttore dello stabilimento) la morte, verificatasi il 27 maggio del 1997, del lavoratore dipendente ZZ US;
ciò per colpa, consistita nella inosservanza, da parte dell'imputato, degli artt. 4, lettere b) e c), e 68 del D.P.R. 547/55, non egli avendo informato adeguatamente i lavoratori del rischio inerente l'ingresso nell'impianto di formatura verde BMD durante il suo funzionamento e non avendo impedito la prassi aziendale di accedervi scavalcando la linea di ramolaggio interna (alta 80 centimetri) invece che attraverso i due cancelli dotati di interbloccaggio, ed, infine, nel non avere predisposto una barriera di dimensioni e forma tali da impedire il predetto scavalcamento, operato dal manutentore ZZ il quale, dopo essere entrato per tale via nell'impianto in funzione, era rimasto schiacciato dalle staffe, ciascuna del peso di dieci quintali.
Il Tribunale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle aggravanti (includenti la contestata recidiva specifica reiterata), condannava il IN alla pena di otto mesi di reclusione nonché, in solido con il responsabile civile V.D.P. S.p.a., al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, verso le costituite parti civili, con assegnazione alle medesime di somma varianti da cinquanta milioni a cinque milioni di lire, a titolo di provvisionali immediatamente esecutive. Proposto appello dall'imputato e dal responsabile civile, la Corte d'appello di Venezia ha confermato, con sentenza pronunciata il 25 settembre 2001, la decisione del primo giudice. Ricorrono per cassazione i difensori dell'imputato Avv.ti Francesco Barila e Pierluigi Varischi, i quali hanno depositato separati atti dall'identico nei quali vengono dedotti i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 606, lettera e), c.p.p.. Contestate tre ipotesi di colpa specificar ritenuta dal primo giudice la responsabilità sulla base di due presupposti (la mancata dimostrazione di una divisione di fatto dei compiti fra i due amministratori delegati, e la insufficienza strutturale, in tema di sicurezza antinfortunistica, dell'impianto di formatura per la produzione della ghisa (unico elemento a cui il tribunale ha ancorato la colpa del IN), la Corte territoriale ha invece fondato la colpa del predetto esclusivamente su un difetto di vigilanza e di controllo sulla corretta osservanza delle norme di prevenzione (l'asserita tolleranza della prassi d'accesso all'impianto formatasi).
Contraddittoriamente i secondi giudici, dopo avere dato atto che l'impianto (il cui cancello di ingresso era presidiato da microinterruttore e sistema di fermo assoluto che prevedeva il riavviamento dell'impianto risultando allo scopo insufficiente la semplice chiusura del cancello), ha ravvisato la penale responsabilità del IN nella mancata predisposizione di mezzi di prevenzione.
La stessa motivazione della sentenza di appello laddove si descrive l'impianto evidenzia sia l'assenza di un qualsiasi presupposto per la contestazione dell'art. 68 ("gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione devono per quanto possibile essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo di sicurezza") sia la insussistenza di una qualsiasi altra necessità di segregazione.
Tratto a giudizio a rispondere per la mancata previsione di misure tecniche di prevenzione il IN è stato ritenuto responsabile per un presunto difetto di vigilanza, rimproverabile soltanto a chi, data la presenza quotidiana nei luoghi di lavoro, abbia materialmente la possibilità di intervenire a fronte di prassi operative scorrette, senza che sia stata fornita la prova che il IN fosse in grado di adempiere al relativo obbligo sancito dall'art. 4 del D.P.R. 547/55, che incombeva al preposto.
Nè rilevava la circostanza affermata della periodica e non troppo lungamente intervallata presenza del IN nello stabilimento, occorrendo la prova, e non la presunzione, della sua conoscenza della prassi invalsa, scorretta e pericolosa.
Una volta che, come dai secondi giudici ritenuto, il datore di lavoro IN aveva fatto adottare le misure di sicurezza richieste dalla legge, era illogico addebitargli una colpa che era invece ascrivibile al coimputato RD (il quale aveva patteggiato la pena) direttore dello stabilimento, non potendosi esigere dal IN una vigilanza diretta sulla osservanza delle regole di sicurezza, e non potendosi quindi ritenere il medesimo responsabile di un infortunio non causalmente connesso a mancanze oggettive e strutturali delle misure di sicurezza, cosi attribuendogli una "responsabilità solidale con l'altro amministratore delegato il quale fungeva provatamente da dirigente dello stabilimento, mentre egli si occupava della parte amministrativa.
Nella specie lo RD aveva assunto la veste del preposto alla vigilanza sulla osservanza delle cautele antinfortunistiche, esonerando da tale compito il ricorrente in tutt'altre faccende affaccendato.
2) Violazione dell'art. 606, lettera d), c.p.p. per mancata escussione ex art. 603 c.p.p. dello RD, pur richiesta con l'appello, in ordine alla effettiva divisione dei compiti fra i due amministratori non essendovi inoltre stata alcuna motivazione del rigetto della richiesta istruttoria.
3) Violazione dell'art. 606, lettera b), c.p.p. laddove è stata ignorata l'incidenza del comportamento altamente imprudente della vittima, tenuto in spregio dei dispositivi di sicurezza predisposti dal datore di lavoro, secondo una prassi di scavalcamento della linea di ramolaggio della cui conoscenza da parte del ricorrente non vi era prova (non essendo risultato che lo RD ne avesse dato notizia al IN, al quale ultimo era stato contestato un reato omissivo improprio sulla base del solo nesso di causalità senza accertare se egli avesse o meno l'obbligo giuridico di impedire l'evento in forza di una posizione di garanzia, di protezione o di controllo). La condotta della vittima doveva essere considerata causa eccezionale, atipica non prevista e non prevedibile (almeno da parte del IN).
4) La medesima violazione di cui sopra in ordine all'immotivato diniego della concessione della sospensione condizionale della pena, cui non ostavano due precedenti condanne a pene sospese. Osserva la Corte quanto segue.
I motivi sopra riassunti sub nn. 1) e 2), esaminabili congiuntamente, sono infondati.
Invero il primo giudice aveva motivatamente affermato che la responsabilità del IN derivava da una deficienza strutturale in materia di sicurezza dell'impianto, non essendo stata predisposta sin da n'avvenuta installazione dell'impianto (ma soltanto dopo che il mortale infortunio si era verificato, e pertanto tardivamente quanto sintomaticamente) una barriera tale da impedire lo scavalcamento della linea interna di ramolaggio.
Tale omissione di cautela, casualmente connessa all'evento, è stata correttamente ascritta nella sentenza resa in primo grado al IN nella veste di amministratore delegato della V.D.P. S.p.A., cosi come da contestazione in capo di imputazione.
I secondi giudici non si sono affatto discostati da tale (per vero ineccepibile) valutazione, avendo anzi essi - dopo avere richiamato una, risalente ma enunciativa di un principio di diritto del tutto condivisibile, massima di sentenza della Corte di Cassazione secondo la quale "In tema di individuazione dei destinatari degli obblighi relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora si tratti di violazioni connesse all'originario impiego dei macchinari, non dotati cioè sin dall'inizio dell'uso dei mezzi di protezione a tutela dell'incolumità dei lavoratori, i titolari dell'impresa, ancorché non preposti concretamente alla vigilanza sul lavoro dipendente, non sono esenti da responsabilità in ordine all'applicazione delle norme antinfortunistiche (Cass. Sez. 4^ 27/11/1989 n. 980, Casellato) - affermato che il IN, nella sua qualità di amministratore delegato della società, aveva il preciso obbligo di impedire la messa in funzione di un impianto che per le sue caratteristiche strutturali non prevedeva erronee barriere che rendessero impossibile l'accesso irregolare all'interno dell'impianto stesso;
avendo omesso di fare ciò l'imputato si era reso responsabile dell'infortunio in questione.
Non è esatta quindi l'affermazione del ricorrente che egli sarebbe stato dichiarato responsabile sulla base di "un presupposto diverso da quello per il quale era stato tratto a giudizio".
Il cosiddetto presupposto, invero, è il medesimo: quello (vedasi il capo di imputazione) di non avere, in qualità di presidente e di amministratore delegato della ditta in questione, tra l'altro omesso di predisporre "alla citata linea di ramolaggio una barriera di dimensioni e fattezza tali da impedirne lo scavalco". Non era sufficiente, è stato correttamente ritenuto dai giudici di merito, prevedere l'ingresso del personale all'interno della zona di formatura (ove le macchine funzionavano senza che fosse stata predisposta alcuna cautela atta ad impedire il contatto accidentale dei lavoratori con parti di esse in movimento) tramite un cancello, aperto il quale si bloccava l'intero impianto;
tale valutazione resiste alle censure del ricorrente in quanto non illogica ne' contrastante con il disposto dell'art. 68 del DPR n. 547/55, atteso che detta norma, la quale elenca tassativamente le diverse e forme di cautela richieste (protezione o segregazione, "per quanto possibile" degli organi lavoratori delle macchine pericolose e delle relative zone di operazione, oppure adozione di dispositivi di sicurezza), deve essere correttamente e logicamente interpretata, alla luce del suo dictum, nel senso che la installazione di un dispositivo di sicurezza (nella specie posto in essere sulla via di accesso "regolare" alla zona di operazione) soddisfa il precetto normativo soltanto ove sia impossibile proteggere la zona di operazione;
di più, l'adozione del dispositivo di sicurezza è imposta sempre in modo tassativo, mentre l'altra cautela, con ogni evidenza primaria in quanto l'unica tale da ovviare con certezza al pericolo sorgente dagli organi lavoratori, adottabile segregando gli organi lavoratori o proteggendo con una barriera fisica la zona di operazione della macchina, può essere omessa soltanto in caso di impossibilità di realizzazione (Vedasi Cass. Sez. 4^ 30-11-1992 n. 1208, Sbardolini);
nel caso di specie risulta per fatto concludente (l'avvenuta installazione di barriera invalicabile dopo la verificazione dell'infortunio) che la protezione della "zona di operazione" dell'impianto era possibile nel caso di specie mediante la installazione di una barriera di dimensioni tali da non consentire l'accesso alla zona medesima.
Bene, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto che occorresse - e fosse possibile impedire ogni modalità di accesso dei lavoratori (e segnatamente della vittima, la quale aveva compiti di manutenzione) alla zona di operatività dell'impianto, avente gli organi lavoratori non protetti, diversa da quella di apertura del cancelletto, e va qui osservato che il fine delle norme antinfortunistiche è quello di proteggere i lavoratori dalle conseguenze di loro errori ed imprudenze nello svolgimento dell'attività lavorativa, anche, e da maggior ragione, allorquando tali condotte siano tenute nell'ambito di una "prassi" tollerata o non impedita dal datore di lavoro. Quanto sin qui rilevato, evidenziante un chiaro profilo di colpa specifica rimproverabile al IN, toglie concreta rilevanza alla questione circa l'ulteriore profilo di responsabilità - peraltro evidenziato dai giudici dei due gradi, in risposta alle argomentazioni difensive, soltanto in via aggiuntiva se non residuale - e precisamente quello afferente l'attività direttiva del lavoro all'interno dello stabilimento;
unitamente ad essa, perde di rilevanza il motivo di ricorso con il quale viene dedotto il vizio di mancata assunzione - mediante rinnovazione parziale del dibattimento per udire lo RD (in tesi difensiva preposto alla direzione dello stabilimento) - di prova asseritamente decisiva ex art. 606 lettera d) c.p.p., ma che decisiva non può essere ritenuta in presenza del primo, fondamentale ed autosufficiente, tipo di colpa specifica motivatamente ravvisato in capo all'odierno ricorrente, dovendo al riguardo anche osservarsi che, in relazione all'istituto della rinnovazione della istruzione in grado di appello, di cui al citato art 603 c.p.p. - istituto che ha carattere eccezionale in quanto configgente con la presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado - il giudice di appello è tenuto ad una specifica motivazione dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla maturata convinzione di non poter decidere allo stato degli atti, qualora a detta rinnovazione acceda, mentre nella ipotesi di rigetto la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità (Cass. Sez. 5^ 16-5-2000 n. 8891, Callegari;
Cass. Sez. 5^ 17-3-1999 n. 6379, Bianchi F ed altri). Soltanto per ragioni di completezza va osservato, quindi, che non è nè illogica ne' altrimenti viziata l'affermazione dei giudici di merito che la difensivamente asserita dimostrazione di una divisione dei compiti tra i due amministratori delegati (sì che lo RD dovesse essere ritenuto il soggetto da considerare giuridicamente "preposto", sia pur di fatto, alla direzione del lavoro ed alla vigilanza sullo svolgimento del medesimo, con conseguente non addebitabilità al IN dal "secondo" ed aggiuntivo profilo di colpa ravvisato anche nei suoi confronti) doveva essere rigorosamente provata (il che, qui si osserva, dubitabilmente lo sarebbe stato, appunto perché la suddetta prova deve essere rigorosa, sulla base delle mere dichiarazioni del predetto RD, da rendere una volta che questi il quale aveva "patteggiato" la pena ex art. 444 c.p.p.), e che tale prova non era emersa, in un contesto nel quale il IN era risultato presente, sia pure non costantemente, nello stabilimento e la detta divisione non risultava da elementi univoci e conducenti.
Infondato è anche il motivo sub 3), con il quale il ricorrente deduce violazione di legge laddove i secondi giudici non hanno considerato che il comportamento altamente comportamento altamente imprudente della vittima, consistito nell'essersi questa adeguata alla pericolosa prassi di scavalcamento della linea di ramolaggio (prassi della quale non era provato che il IN fosse stato portato a conoscenza ad opera dello RD) doveva essere considerato alla stregua di una causa eccezionale, atipica non prevista e non prevedibile (almeno da parte del IN, il quale non aveva comunque l'obbligo giuridico di impedire l'evento in forza di una posizione di garanzia, di protezione o di controllo). Invero - una volta che nella sentenza gravata è stato motivatamente affermato che premesso che la condotta del manutentore ZZ US, introdottosi nell'area dell'impianto mediante scavalcamento della barriera di ramolaggio in esecuzione di una prassi di controllo visivo del funzionamento dell'impianto eseguito stando all'interno dell'impianto medesimo in funzione - tale condotta non può - come ritenuto nella sentenza gravata - costituire causa sopravvenuta eccezionale ed imprevedibile (art. 40, comma 2, c.p.) tale da interrompere, ai sensi il nesso di causalità tra l'evento e la condotta colposa dell'imputato collocata "a monte". Ciò in quanto, per consolidata giurisprudenza di legittimità (vedasi, per tutte, Cass. Sez. 4^ 25-9-1995 n. 10733, Da Pont e altro) le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti derivanti da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, sicché la condotta imprudente dell'infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore e all'omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro.
Quanto, poi, all'ascrivibilità dell'evento a colpa del IN, vale quanto già rilevato ut supra, fosse o meno a lui nota la prassi contra legem invalsa nello stabilimento aziendale. Infondato, infine, è l'ultimo motivo, di cui sub 4), concernente la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La Corte territoriale è silente sul punto, ma il ricorrente non afferma di avere fatto oggetto di specifico motivo di appello il suddetto diniego da parte del primo giudice, ed infatti egli non deduce il vizio di mancanza di motivazione ex lettera e) dell'art. 606 c.p.p., bensì il diverso vizio di violazione di legge ex lettera b) dell'art. 606 c.p.p. sull'assunto che nel caso concreto il beneficio sarebbe stato concedibile, ma va rilevato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (vedansi, tra le altre, Cass. Sez. 5^ 19-4-1999 n. 1783, P.M. in proc. Falcone;
Cass. Sez. 1^ 29-4-1997 n. 3041, P.G. in proc. Pennacca) la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è consentita a favore di chi ne abbia già usufruito due volte, quale che sia la specie (anche ove pecuniaria in ambo i casi) e l'entità delle pene sospese, inflitte con le due precedenti condanne;
ciò alla luce del chiaro disposto dell'art. 164 c.p.p. a tenore del quale la concessione del beneficio è consentita al più per una seconda volta, senza che la norma stabilisca in proposito alcuna eccezione riguardo alla specie e alla entità delle pene precedentemente inflitte. Nè si versa nella ipotesi descritta dal ricorrente, in relazione alla quale è stato talvolta affermato essere concedibile il beneficio una seconda volta, in cui tra la precedente condanna a pena sospesa e la nuova si inseriscono condanne intermedie a pena diversa dalla reclusione, atteso che dallo stesso ricorso si ha notizia di due condanne antecedenti, entrambe a pena sospesa alle condizioni di legge, l'una quella della multa e l'altra quella dell'arresto, sicché il ricorrente chiede infondatamente di fruire per la terza volta del beneficio ex art. 163 c.p.p.. Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2005