Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2008, n. 16708
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Sentenza 18 marzo 2008

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 4 bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto Ordinamento Penitenziario), nella parte in cui non prevede che il divieto di concessione delle misure alternative alla detenzione ai soggetti condannati per delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 conv. nella L. 12 luglio 1991 n. 203 resti inoperante laddove non vi sia stato un concreto aumento di pena per effetto della prevalenza di circostanze attenuanti. Risulta infatti evidente la ragionevolezza della scelta del legislatore che ricollega la maggiore pericolosità, cui consegue il divieto della misura alternativa, non alla singola valutazione del giudice, ma al tipo di reato commesso ed alla connessa organizzazione criminale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2008, n. 16708
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16708
    Data del deposito : 18 marzo 2008

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