Sentenza 18 marzo 2008
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 4 bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto Ordinamento Penitenziario), nella parte in cui non prevede che il divieto di concessione delle misure alternative alla detenzione ai soggetti condannati per delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 conv. nella L. 12 luglio 1991 n. 203 resti inoperante laddove non vi sia stato un concreto aumento di pena per effetto della prevalenza di circostanze attenuanti. Risulta infatti evidente la ragionevolezza della scelta del legislatore che ricollega la maggiore pericolosità, cui consegue il divieto della misura alternativa, non alla singola valutazione del giudice, ma al tipo di reato commesso ed alla connessa organizzazione criminale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2008, n. 16708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16708 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/03/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 00857
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 033565/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA IU N. IL 18/04/1948;
avverso ORDINANZA del 31/07/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Viglietta G. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza 31.07.2007 il Tribunale di sorveglianza di Lecce rigettava le istanze di OL US di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. Rilevava invero detto Tribunale che a quanto richiesto ostasse il divieto derivante dalla ritenuta aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, con riferimento all'art. 4 bis O.P., non avendo il OL prestato alcuna collaborazione, e non risultando neppure motivi di salute tali da giustificare la detenzione domiciliare a termine.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto detenuto, che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni: a) violazione di legge e vizio di motivazione, per essere la motivazione carente e sostanzialmente apparente, mancando di dare compiute risposte alle deduzioni difensive;
in particolare si sostiene:
1. che doveva ritenersi già scontata la parte di pena relativa all'aggravante ostativa;
2. che l'applicazione delle attenuanti generiche prevalenti dovrebbe, in materia, giustificare la conclusione della non applicazione concreta dell'aggravante ostativa, e quindi il giudizio di minore pericolosità; che una diversa opinione, come quella fatta propria del Tribunale di sorveglianza di Lecce, dovrebbe essere sottoposta a scrutinio di costituzionalità, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost.; b) violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento del fatto, posto che il Tribunale aveva assunto per esso ricorrente il ruolo di custode delle armi per il gruppo mafioso, quando invece si trattava di un solo episodio, e per conseguenza neppure si poteva pretendere possibilità di collaborazione al di là della prestata confessione;
c) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla denegata detenzione domiciliare per motivi di salute: esso ricorrente è portatore di malattia degenerativa (neurite ottica) che avrebbe dovuto imporre eventualmente nuovo accertamento, ma non reiezione per ritenuta non attualità della relativa certificazione.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava requisitoria scritta con la quale richiedeva rigetto del ricorso.
4. Il ricorso, manifestamente infondato in tutte le sue prospettazioni, deve essere dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza di legge.
Osserva invero la Corte come, sussistendo l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, ostativa alle misure alternative, ex art. 4 bis Ord. Pen., non risultando il OL avere prestato collaborazione con la giustizia, correttamente il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto l'istanza. Ciò posto, le doglianze proposte con il ricorso sono palesemente infondate. È decisamente errata la tesi (di cui sopra sub 2/a.1) che vorrebbe essere stata scontata la parte di pena relativa all'aggravante ostativa, considerazione che si scontra con i principi indiscutibili dell'unitarietà del reato e della relativa pena da eseguire (per cui non si può mai attribuire un periodo di esecuzione ad una singola circostanza del reato).
È parimenti errato il successivo motivo di ricorso (sopra indicato sub 2/a.2) secondo cui il riconoscimento delle generiche prevalenti dovrebbe annullare, a questi fini l'ostatività della ridetta aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, contrario alle ripetute affermazioni in proposito da parte di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. Pen. Sez. 2, n. 3731 in data 28.06.2000, Rv 217096, Grasso) che distinguono la mera efficacia quoad poenam delle generiche, dall'essenziale riconoscimento in fatto della circostanza aggravante ostativa.
Nè può aderire questa Corte alla prospettazione di incostituzionalità dell'art. 4 bis Ord. Pen. nella misura in cui non prevede l'inoperatività dell'aggravante ostativa laddove non vi sia stato concreto aggravamento di pena per tale titolo, evidente essendo la ragionevolezza della scelta del legislatore, peraltro conforme alle analoghe situazioni (si pensi in materia di indulto), che ricollega la maggiore pericolosità - che induce il divieto della misura alternativa - non alla singola valutazione del giudice, ma al tipo di reato commesso (ed alla connessa organizzazione criminale). Logica confermata dal fatto che sia invece ammesso il beneficio in favore di chi si dissoci, comportamento rilevante ai fini della ridotta pericolosità, circostanza di certo non equiparabile - per sostanziale diversità di rilevanza - al mero riconoscimento delle generiche.
Inammissibile è anche il successivo motivo di ricorso (sopra indicato sub 2/b) posto che il Tribunale ha correttamente negato i chiesti benefici per la già rilevata ostatività dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, per cui nulla rileva la dedotta questione in ordine al fatto se esso ricorrente sia stato, o no, effettivamente custode delle armi del gruppo criminale di appartenenza, circostanza invero riportata nella motivazione solo incidenter tantum (e solo per rilevare condizione che avrebbe potuto portare a proficua collaborazione).
Infine, per quanto attiene la detenzione domiciliare per motivi di salute, la doglianza del ricorrente (di cui sopra sub 2/c) è anch'essa palesemente infondata, posto che non vi è certo un dovere in capo al giudice di nuovo accertamento, in presenza di documentazione medica di vecchia data (nel caso di quattro anni prima) e per patologia di non rilevante impegno, sussistendo in tal senso solo e mera discrezionalità del giudicante, nel caso ben motivata con la sostanziale irrilevanza di quanto dedotto ai fini di cui alla richiesta.
In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità segue per legge (ex art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente OL US al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008