Sentenza 7 febbraio 2000
Massime • 1
L'art. 555 del codice di rito menziona tra i requisiti del decreto di citazione a giudizio nel procedimento già pretorile la sottoscrizione del pubblico ministero e quella dell'ausiliario che lo assiste, ma non riconnette alcuna nullità alla mancata sottoscrizione da parte dell'ausiliario dell'atto, che è proprio del pubblico ministero che lo redige e lo sottoscrive. In virtù della funzione di assistenza che l'ausiliario è chiamato a svolgere, a norma dell'art. 126 cod. proc. pen., la sottoscrizione in calce al decreto di citazione assolve soltanto ad un onere funzionale di documentazione e certificazione di autenticità. Ne consegue che la mancanza di siffatto requisito non comporta l'inesistenza giuridica del decreto, ipotizzabile semmai per la diversa ipotesi in cui manchi la sottoscrizione del pubblico ministero, che è elemento essenziale ai fini del perfezionamento - e, dunque, della giuridica esistenza - del decreto di citazione a giudizio, in funzione dell'esercizio dell'azione penale che compete, in via esclusiva, al pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2000, n. 4388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4388 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Guido IETTI Presidente del 7.2.2000
Dr. Franco MARRONE Consigliere SENTENZA
Dr. Angelo DI POPOLO Consigliere N.300
Dr. Aniello NAPPI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Paolo Antonio BRUNO Consigliere N.33983/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 5.7.1999 dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno, avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Salerno, il 31.5/2.6.1999, nel procedimento a carico di LI IG, nato a [...] il [...].
Letti il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Giuseppe VENEZIANO, che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'impugnata sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9.10.1995, il Pretore di Sala Consilina-sezione distaccata di Sapri, riconosceva OL IG responsabile del delitto di minaccia grave e, con il beneficio della sospensione condizionale, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale pronuncia, l'imputato proponeva appello, chiedendo di essere assolto con formula ampiamente liberatoria. Con la sentenza indicata in premessa, la Corte di Appello di Salerno rilevava, pregiudizialmente, la inesistenza giuridica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato innanzi al Pretore, in quanto privo della sottoscrizione dell'ausiliario. Riteneva, quindi, che tale mancanza comportasse la nullità dell'intero giudizio di primo grado e della sentenza pronunciata in esito allo stesso procedimento, statuendo in conformità, con ordine di trasmissione degli atti al P.M. competente.
Avverso tale pronuncia propone ora ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno denunciando la violazione dell'art. 606, lett. b) in relazione agli artt. 555 e 126 c.p.p. Sostiene, in particolare, che la sottoscrizione dell'ausiliario non integra alcuna ragione di nullità del decreto di citazione, ma soltanto una mera irregolarità, comunque tale da non inficiare la validità del procedimento. Conclude chiedendo l'annullamento, con rinvio, dell'impugnata decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è senz'altro fondato e deve, dunque, trovare accoglimento.
La questione di diritto proposta dal P.M. ricorrente è stata di recente definita dalla Suprema Corte, con interpretazioni conformi (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 19.10.1999, n. 11949 e sez. 3, 11.1.2000, n. 94), alle quali questo Collegio ritiene di dovere aderire, condividendone i presupposti argomentativi e le conseguenziali conclusioni.
È stato, infatti, esattamente rilevato che l'art. 555 del codice di rito menziona tra i requisiti del decreto di citazione a giudizio nel procedimento già pretorile la sottoscrizione del pubblico ministero e quella dell'ausiliario che lo assiste (comma primo, lett. h), ma non riconnette alcuna nullità alla mancata sottoscrizione da parte dell'ausiliario dell'atto, che è proprio del pubblico ministero che lo redige e lo sottoscrive. In virtù della funzione di assistenza che l'ausiliario è chiamato a svolgere, a norma dell'art. 126 c.p.p., la sottoscrizione in calce al decreto di citazione assolve soltanto ad un onere funzionale di documentazione e certificazione di autenticità. Contrariamente all'avviso espresso dai giudici di appello, la mancanza di siffatto requisito non comporta, dunque, l'inesistenza giuridica del decreto, ipotizzabile semmai per la diversa ipotesi in cui manchi la sottoscrizione del pubblico ministero, che è elemento essenziale ai fini del perfezionamento - e, dunque, della giuridica esistenza - del decreto di citazione a giudizio, in funzione dell'esercizio dell'azione penale che compete, in via esclusiva, al pubblico ministero. D'altro canto, il principio di tassatività delle cause di nullità esclude che il difetto della sottoscrizione dell'ausiliario possa configurarsi come causa di nullità ne' una siffatta ragione di invalidità può, comunque, ravvisarsi in via di interpretazione estensiva.
Non appare, infine, pertinente il richiamo, da parte della Corte territoriale, alla pronuncia delle Sezioni Unite 28.10.1998, n. 14, contenente l'affermazione secondo la quale la sottoscrizione dell'ausiliario sarebbe necessaria affinché il decreto di citazione possa ritenersi perfezionato nei suoi requisiti di sostanza e di forma, in quanto tale assunto riguardava questione ben diversa dalla validità dell'atto e cioè quella relativa alla determinazione del preciso momento in cui il decreto di citazione, indipendentemente dalla sua notifica, fosse da considerare integro negli elementi necessari perché potesse spiegare l'efficacia interruttiva della prescrizione che gli è propria.
Questione risolta con riferimento al momento in cui il documento viene sottoscritto anche dall'ausiliario, in funzione della necessaria attestazione di certezza della data di emissione. Deve allora ribadirsi che la mancanza della sottoscrizione si risolve in mera irritualità del decreto, che non impedisce il raggiungimento dello scopo, a condizione che, sottoscritto dal titolare dell'azione penale, lo stesso sia ritualmente e tempestivamente notificato all'imputato.
2. - Per quanto precede, l'impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio al giudice competente per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2000