Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2000, n. 4388
CASS
Sentenza 7 febbraio 2000

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L'art. 555 del codice di rito menziona tra i requisiti del decreto di citazione a giudizio nel procedimento già pretorile la sottoscrizione del pubblico ministero e quella dell'ausiliario che lo assiste, ma non riconnette alcuna nullità alla mancata sottoscrizione da parte dell'ausiliario dell'atto, che è proprio del pubblico ministero che lo redige e lo sottoscrive. In virtù della funzione di assistenza che l'ausiliario è chiamato a svolgere, a norma dell'art. 126 cod. proc. pen., la sottoscrizione in calce al decreto di citazione assolve soltanto ad un onere funzionale di documentazione e certificazione di autenticità. Ne consegue che la mancanza di siffatto requisito non comporta l'inesistenza giuridica del decreto, ipotizzabile semmai per la diversa ipotesi in cui manchi la sottoscrizione del pubblico ministero, che è elemento essenziale ai fini del perfezionamento - e, dunque, della giuridica esistenza - del decreto di citazione a giudizio, in funzione dell'esercizio dell'azione penale che compete, in via esclusiva, al pubblico ministero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2000, n. 4388
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4388
    Data del deposito : 7 febbraio 2000

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