Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2001, n. 7118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7118 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
1 0 / 8 LIA 1 ITA DI CASSAZIONE REPUBBLIC O ITALIANO 1 Oggetto POP 7 A SUPREM MED CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CORTE PRIMA R.G.N. 13630/99 LA SEZIONE Presidente Cron. 16479 Rel. Consigliere 2617 ROCCHI Dott. Alfredo - Consigliere Rep. LOSAVIO Dott. Giovanni Ud.14/11/00 Consigliere PLENTEDA *Dott. Donato Consigliere - CELENTANO Dott. Walter CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Salvatore SALVAGO UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studic SENTENZA dal Sig. --SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 25 MAG. 2001 sul ricorso proposto da: FALLIMENTO DECORJOLLY SpA, in persona del Curatore, IL CANCELLIEF il elettivamente domiciliato in ROMA VIA BORSI 3, presso l'avvocato PAOLO DE VITO, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO DE' MICHELI e MATTIA GASPARIN, giusta ANCELLERIA procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
BANCA INTESA SpA già BANCO AMBROSIANO VENETO SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA D. BARONE 31, l'avvocato ENRICO BOTTAI, che lo rappresenta e 2000 presso ANTONIO ZANOTTO, unitamente all'avvocato -2102 difende -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE giusta procura a margine del controricorso;
Rilasciata copia legale al Sig. DE VITO 1200073 - controricorrente per diritti L. 11 19. OTT 2001.. avverso la sentenza n. 1725/98 della Corte d'Appello IL CANCERLIERE di VENEZIA, depositata il 30/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
LIRE 2000 udito per il resistente, l'Avvocato Bottai, che ha CANCELLERIA chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore BE755874 Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. BE755864 BE755859 BE755863 BE755854 BE755855 -2- Svolgimento del processo d'appello di Venezia, con la sentenza La Corte pubblicata il 30 ottobre 1998, dichiarava inammissibile l'appello del curatore del fallimento della S.p.A. Decorjolly contro la sentenza del Tribunale di PA (che aveva rigettato la revocatoria proposta dal fallimento a norma dell'art. 67, comma 2, 1.f. nei confronti della S.p.A. Banca Cattolica del ET), perché la stessa sentenza era stata impugnata non già nei confronti della Banca convenuta, ma della S.p.A. AN MB ET (che nel corso del giudizio di primo grado aveva incorporato la Banca Cattolica del ET, ma il procuratore di questa non aveva dichiarato l'evento interruttivo), con notificazione dell'atto di appello che doveva ritenersi affetta da nullità perché eseguita presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado per la Banca Cattolica del ET convenuta. Rilevava infine la Corte che tale nullità non poteva considerarsi sanata dalla costituzione in giudizio del AN MB ET avvenuta il 20 luglio 1995, quando la sentenza del Tribunale di PA, notificata il 17 maggio precedente, era perciò passata in giudicato. J ew Contro la sentenza 30 ottobre 1998 della Corte di appello di Venezia il curatore del fallimento della S.p.A. Decorjolly ha proposto ricorso per cassazione, prospettando due motivi di impugnazione, cui resiste con controricorso la S.p.A. Banca Intesa, essendo così nel frattempo stata modificata la denominazione "AN MB ET" della società incorporante. Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di impugnazione il fallimento deduce "violazione e falsa applicazione" degli artt. 299, 300 e 330 c.p.c. e rileva che la espressione testuale impiegata per identificare la parte nei cui confronti era proposto l'appello ("AN MB ET S.p.A. già Banca Cattolica del ET S.p.A. -") doveva intendersi riferita alla Banca Cattolica del ET S.p.A., quale originaria parte convenuta costituita nel giudizio di primo grado con il ministero dell'avvocato Antonio Zanotto, presso il quale appunto fu notificata (art. 330 c.p.c.) l'impugnazione; e, poiché lo stesso procuratore era legittimato a ricevere soltanto l'atto di appello proposto nei confronti della rappresentata, questa considerazione avrebbe dovuto indurre la Corte di merito ad identificare nella Banca Cattolica del ET 4 a non attribuire l'effettivo destinatario dell'atto (e di AN indicazioneprevalenza alla letterale MB ET). Afferma per altro il ricorrente che la "doppia indicazione nominativa" (che si legge anche nella intestazione della sentenza appellata, pur se a termini invertiti: "Banca Cattolica del ET S.p.A. ora AN MB ET S.p.A.") era diretta а "identificare con sicurezza l'ente convenuto", "tanto più che sia il luogo che la persona presso cui la notifica è stata eseguita sono perfettamente ri collegabili al destinatario dell'atto e la la provacostituzione in giudizio di quest'ultimo concreta dell'avvenuto raggiungimento dello scopo". Con il secondo motivo il fallimento ricorrente "lacensura la decisione per omessa motivazione circa spendita del nome" del AN MB ET, in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, da parte del procuratore della società convenuta (Banca Cattolica del ET), essendo in tale comportamento processuale implicita la costituzione - per proseguire il processO della stessa società incorporante (secondo prevede l'art. 300 c.p.c.); e se tale costituzione era per certo irregolare, nessun rilievo al riguardo fu sollevato né dalla difesa del 10147 5 né - infine fallimento, né dal giudice istruttore, sarebbe perciò dal Tribunale: la decisione impugnata, censurabile per violazione del disposto degli artt. 209 - 3001 302 c.p.c.. 2. Il secondo motivo del ricorso deve essere esaminato con precedenza (rispetto al primo) poiché sviluppa una censura logicamente pregiudiziale: la Corte di merito, ignorando una esplicita difesa del fallimento, avrebbe omesso di considerare che la S.p.A. AN MB ET società incorporante si era in effetti già costituita pur se con modalità viziate - nel giudizio di primo grado, con il medesimo procuratore della società convenuta incorporata sulla validità di tale costituzione non sarebbe dato fu più di discutere poiché la irregolarità non percepita dal fallimento, né sollevata dal Tribunale. E dunque conclude il ricorrente - correttamente al AN MB ET presso il suo procuratore costituito in primo grado - fu notificato l'atto di appello. Il motivo palesemente infondato. In difetto di formale atto di costituzione per (con comparsa formata a norma proseguire il processo dell'art. 107 c.p.c.) e della stessa procura della società incorporante, nessun effetto può infatti bulari 6 attribuirsi alla "spendita del nome" del AN MB ET da parte del procuratore della S.p.A. Banca Cattolica del ET, in sede di precisazione espressione di un irrilevantedelle sue conclusioni, errore materiale. E ovviamente la sentenza di primo grado fu pronunciata nei confronti della convenuta costituita Banca Cattolica del ET S.p.A., essendo rimasta priva di effetto nello sviluppo del giudizio di primo grado la sopravvenuta -ma non dichiarata dal suc -procuratore incorporazione della stessa società nel AN MB ET [pur se il Tribunale con formula singolare, così nella intestazione della sentenza come nel dispositivo, dimostra di conoscere la vicenda societaria, aggiungendo alla indicazione della società convenuta la espressione parentetica indebita - irrilevante -: " (ora AN MB ET ma S.p.A.) " ] .
3. Nel primo motivo del ricorso la difesa del fallimento sviluppa distinti argomenti e pur tra loro -incompatibili e con uno di essi in particolare rileva " che attraverso la "doppia indicazione nominativa" della parte appellata, l'appellante aveva inteso "identificare con sicurezza l'ente convenuto", giacchè "il destinatario della notifica è sempre lo stesso costituzione in giudizio del soggetto" e la wian) 7 "destinatario dell'atto" (dunque il AN MB dell'avvenuto ET S.p.A.) era "la prova concreta raggiungimento dello scopo". Ebbene, pur se formulato con espressioni improprie, il rilievo, che a deferenza degli altri - argomenti dello stesso motivo muove dal medesimo presupposto su cui si fonda la sentenza impugnata (essere cioè stata la sentenza impugnata nei confronti della società incorporante), coglie un effettivo errore della Corte di merito: là dove essa ha negato effetto sanante alla avvenuta costituzione in giudizio della - reale destinataria parte - il AN MB ET dell'atto di impugnazione, nell'implicito convincimento si deve arguire che la notificazione dell'atto di appello presso il procuratore costituito per la società (poi) incorporata dovesse considerarsi inesistente e perciò insuscettibile di sanatoria ex tunc (attraverso la rinnovazione della notificazione nel termine dato ad hoc dell'istruttore ○ attraverso la costituzione volontaria della parte appellata). E che di nullità (perciò sanabile) si sia invece trattato, non può dubitarsi, per la ragione che sussisteva per certo un rapporto di collegamento tra il procuratore della società incorporata, presso il quale la notificazione Wiene fu eseguita, e la destinataria società incorporante, 8 se è vero che (in difetto di "dichiarazione ex art. 300 c.p.c. della sopravvenuta incorporazione nel corso del giudizio di primo grado ed essendo poi la notificazione della sentenza avvenuta non ad istanza della società incorporante) il giudizio di appello sarebbe potuto essere promosso nei confronti della società incorporata con notificazione dell'atto di appello presso lo stesso (suo) procuratore, legittimato a riceverla per il principio della c.d. ultrattività del mandato che impegna il procuratore a dar notizia della avvenuta impugnazione al soggetto succeduto a titolo universale alla parte rappresentata. Nella fattispecie - per di più -, come è agevole constatare attraverso la lettura della intestazione della sentenza qui impugnata, per la società incorporante si costitui nel giudizio di appello il medesimo procuratore che rappresentato nel giudizio di primo grado laaveva società incorporata e che aveva ricevuto la notificazione dell'atto di appello (presso di lui eseguita). Accolto dunque per quanto di ragione il primo motivo del ricorso e cassata la sentenza impugnata (che erroneamente ha negato alla costituzione nel giudizio della parte appellata AN MB ET S.p.A. l'effetto sanante ex tunc della nullità della notificazione dell'atto di appello e ha perciò dichiarato inammissibile l'impugnazione), la causa è rinviata per il riesame del merito come devoluto con i motivi dell'appello - ad altra sezione della Corte di appello di Venezia (che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questa fase del giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Roma, 14 novembre 2000. Arfec t fore Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Losavio frommetsaucot JONE CORT Po tter aria Deposit 2. LLIERE UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in c1.OTT. 2001 Code 4 on 43233 60000 #.370.000 (lire trecentodec) 3/0000 p. Dirigente e Servizi FILIPPO) (Dott.ssa Man Il Responsabile servizio Atti Giudiziari (DCM RACCICH NI) 10 L T A