Sentenza 11 novembre 2004
Massime • 1
Anche in relazione a periodi trascorsi in affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) è possibile la concessione della liberazione anticipata prevista per l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), a nulla rilevando la coesistenza, nell'affidamento "terapeutico", della finalità curativa con quella rieducativa, quest'ultima esclusiva dell'affidamento "ordinario". (In motivazione la Corte ha, tra l'altro, osservato che all'affidamento in prova in casi particolari, disciplinato dall'art. 94 d.P.R. n. 390 del 1990, si applica, per quanto non diversamente stabilito, l'art. 47 citato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2004, n. 46079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46079 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 11/11/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO GI - Consigliere - N. 4407
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 11411/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale di Trento;
nel procedimento a carico di:
GI NZ, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Trento il 26/1/2004 con la quale veniva respinto il reclamo del P.M.;
avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza della stessa città che aveva concesso la misura della liberazione anticipata, conseguente a pena scontata in regime di affidamento terapeutico;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Piraccini;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Santi Consolo ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Magistrato di sorveglianza di Trento aveva concesso al condannato la liberazione anticipata pari a giorni 45, per aver scontato un semestre in regime di affidamento terapeutico previsto dall'art. 94 DPR 309/90, ritenendo estensibile la previsione dell'art. 47, comma
12^ bis, OP anche a questo tipo di misura e non solo all'affidamento al servizio sociale, come letteralmente previsto dalla norma. Il Tribunale nel confermare detta decisione rilevava come l'ammissibilità in astratto di una applicazione del regime ordinario dell'affidamento anche a quello disposto a fini terapeutici è esplicitamente previsto dal sesto comma dell'art. 94 DPR 309/90 per cui non vi sarebbe alcuna preclusione testuale alla concessione della liberazione anticipata. Inoltre evidenziava che le due misure costituiscono un genus unico in rapporto di specialità tra loro, nel senso che la misura dell'affidamento terapeutico, oltre ad avere finalità rieducative, ha anche quella sanitaria della liberazione dalla tossicodipendenza, tanto che è sempre subordinata ad una valutazione di merito del giudice e deve continuare anche dopo la fine della pena, fino a quando non si è ottenuto il risultato della disintossicazione. Ne discende che non è necessario attendere questo esito per poter valutare positivamente il periodo trascorso in affidamento terapeutico, purché sia possibile esprimere un giudizio sul percorso rieducativo del condannato. Non è ostativa a tale interpretazione la sentenza della Corte Costituzionale n. 377 del 1997, che ha evidenziato la differenza tra i due istituti ai fini di escludere un'estensibilità in malam partem della disciplina dell'affidamento al servizio sociale in materia di art. 67 OP, ma non ha escluso l'esistenza nell'affidamento terapeutico dello scopo rieducativo.
Contro la decisione ha presentato ricorso il P.G. di Trento deducendo violazione e falsa interpretazione di legge in quanto l'estensione contrasta con l'interpretazione letterale, con la specificità dell'affidamento terapeutico rispetto a quello ordinario in quanto il primo ha una finalità curativa preminente e la rieducazione si intende realizzata solo con la disintossicazione, per cui la concessione della liberazione anticipata potrebbe compromettere l'opera rieducativa;
inoltre tale estensione determinava una applicazione del principio del favor rei in fase di espiazione della pena, dove la sua efficacia è minore rispetto alla fase dell'accertamento della responsabilità. Ritiene la Corte che il ricorso debba essere rigettato, condividendosi l'orientamento già assunto dalla prima sezione penale di questa Corte con la sentenza n. 6437 del 13 ottobre 2004, ric. P.G. in proc. Fravezzi. La misura dell'affidamento terapeutico si trova in un rapporto di specialità rispetto all'affidamento al servizio sociale, quindi deve avere le finalità del secondo con in più lo scopo curativo, ma la Corte Costituzionale non ha mai affermato che lo scopo rieducativo debba assumere carattere secondario, esso viene a coincidere con la liberazione dalla tossicodipendenza. Ovviamente tale scopo ultimo non impedisce di poter valutare il percorso rieducativo intrapreso anche in itinere, cioè prima che si sia realizzato lo scopo ultimo, e cioè verificare se il condannato abbia seguito il programma terapeutico e se quindi abbia dato prova di un suo concreto recupero sociale, quindi nessuna preclusione ne' letterale ne' fattuale esiste all'estensibilità a questa misura del beneficio della liberazione anticipata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2004