Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2014, n. 13932
CASS
Sentenza 18 febbraio 2014

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Massime1

Ai fini della configurabilità del delitto di calunnia nessuna valenza può essere riconosciuta alla circostanza che il pubblico ufficiale non abbia denunciato all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 331, comma quarto, cod. proc. pen., il fatto di cui è venuto a conoscenza, costituente oggetto di falsa accusa, ritenendo non sussistere una ipotesi di reato, poiché mentre per l'integrazione dell'illecito previsto dall'art. 368 cod. pen. è sufficiente la corrispondenza anche solo astratta del fatto falsamente denunciato ad una fattispecie penalmente rilevante, l'obbligo di denuncia gravante sul pubblico ufficiale presuppone la configurabilità in concreto del reato. (Fattispecie, in cui il giudice civile aveva omesso di disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero non ritenendo configurabile il reato di patrocinio infedele, costituente l'oggetto della calunnia, sulla base dei dati addotti dalle parti).

Commentario1

  • 1Art. 331 - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2014, n. 13932
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13932
Data del deposito : 18 febbraio 2014

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