Sentenza 18 febbraio 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di calunnia nessuna valenza può essere riconosciuta alla circostanza che il pubblico ufficiale non abbia denunciato all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 331, comma quarto, cod. proc. pen., il fatto di cui è venuto a conoscenza, costituente oggetto di falsa accusa, ritenendo non sussistere una ipotesi di reato, poiché mentre per l'integrazione dell'illecito previsto dall'art. 368 cod. pen. è sufficiente la corrispondenza anche solo astratta del fatto falsamente denunciato ad una fattispecie penalmente rilevante, l'obbligo di denuncia gravante sul pubblico ufficiale presuppone la configurabilità in concreto del reato. (Fattispecie, in cui il giudice civile aveva omesso di disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero non ritenendo configurabile il reato di patrocinio infedele, costituente l'oggetto della calunnia, sulla base dei dati addotti dalle parti).
Commentario • 1
- 1. Art. 331 - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico serviziohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2014, n. 13932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13932 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 18/02/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 433
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 18059/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT NO RO IO nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 29/11/2012 della Corte d'appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Mura Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, con sentenza del 11/12/2002, dichiarava RT NO RO IO colpevole del delitto di calunnia ascrittogli al capo A) dell'imputazione, limitatamente ai fatti specificati ai numeri 1, 2, e 4, assolvendolo, invece, dai delitto ascrittogli al capo A), limitatamente al fatto specificato al punto 3, e dai delitti di cui ai capi B) 8, art. 61 c.p., n. 2 e art. 368 c.p. e C) art. 611 c.p., perché il fatto non sussiste.
1.1. La Corte d'Appello di Cagliari, chiamata a pronunciarsi sull'appello proposto dalla parte civile, dal P.M. e dall'imputato, con sentenza del 31/1/2011, confermata la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo A) in relazione ai fatti di cui ai punti 1, 2 e 4, riconosceva la responsabilità dell'imputato anche in relazione al fatto di cui al punto 3 del capo A) ed al reato di cui al capo B), dichiarando invece l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione in relazione al fatto di cui al capo C).
1.2. La sesta sezione penale di questa Corte di Cassazione, provvedendo sul ricorso proposto dall'imputato, annullava la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Cagliari.
1.3. Con sentenza del 29/11/2012 la Corte d'Appello di Cagliari, provvedendo in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari sopra indicata, assolveva RT NO RO IO dal reato allo stesso ascritto al capo A) punto 2, perché il fatto non costituisce reato, confermando nel resto la decisione di primo grado con la quale era stato riconosciuto responsabile del reato di calunnia di cui ai capi A) punto 1 ed A) punto 4, rideterminando la pena in anni due e mesi sei di reclusione.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla mancanza dell'elemento materiale del reato di calunnia.
Evidenzia, al riguardo con riferimento al capo A) punto 1, che i fatti rappresentati nell'atto di citazione proposto dall'imputato non rappresentano gli elementi costitutivi del delitto di patrocinio infedele, oggetto della falsa incolpazione, tenuto conto che il giudice civile non ha ritenuto di trasmettere gli atti al P.M. ed eccepisce la mancanza di motivazione sul punto. Rappresenta, al riguardo, che il ricorrente si era limitato a fare riferimento a specifiche condotte professionali assunte dall'avv. OD, che, a suo parere, potevano essere considerate negligenti e superficiali, aggiungendo che nell'atto di citazione non vi era alcun riferimento, diretto o indiretto, all'espressione patrocinio infedele e di conseguenza l'avv. OD mai avrebbe potuto essere indagato per il reato di cui all'art. 380 c.p., fattispecie che presuppone l'instaurazione di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria in cui si esercita un mandato difensivo.
2.2. Violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'elemento soggettivo del delitto di calunnia contestato al capo A) punti 1 e 4 dell'imputazione. Evidenzia, al riguardo, l'assenza di qualsiasi elemento probatorio da cui desumere l'intenzionalità del soggetto agente di accusare falsamente il proprio legale di una condotta infedele al proprio mandato, sapendolo, invece, innocente, essendo le incolpazioni state determinate da un errore di valutazione, nella convinzione che l'assistenza giuridica prestata in suo favore dell'avv. OD non era stata adeguata alla diligenza professionale richiesta.
2.3. violazione di legge e motivazione illogica, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso proposto da RT NO RO IO risulta infondato e deve essere, di conseguenza, rigettato.
3.1. Rileva in via preliminare il Collegio che la prima decisione assunta dalla Corte territoriale, in seguito all'appello proposto dall'imputato, dalla parte civile e dal P.M. avverso la sentenza di primo grado, era stata annullata con rinvio da questa Corte di legittimità, per quel che qui rileva, per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia. Segnatamente nell'occasione, erano state richiamate le costanti affermazioni di questa Corte in base alle quali il dolo nel delitto di calunnia si realizza quando è provato che colui che formula la falsa accusa ha agito intenzionalmente con la consapevolezza e la certezza dell'innocenza dell'imputato. In particolare si era ribadito che il dolo nel delitto di calunnia non è integrato dalla mera coscienza e volontà dell'atto di incolpazione, ma richiede, da parte dell'agente, l'immanente consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, non ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole, evidenziandosi la specificità della fattispecie concreta nell'ambito della quale i fatti oggetto dell'incolpazione non erano contenuti in una formale denuncia, ma erano inseriti in un atto di citazione che la persona accusata di calunnia aveva proposto nei confronti del suo precedente difensore. In sostanza la Corte di Cassazione aveva ravvisato, nella sentenza della Corte territoriale, una carenza di motivazione nella parte in cui si era ritenuta sussistente la consapevolezza da parte dell'imputato dell'innocenza dell'incolpato, tenuto anche conto che il giudice civile non aveva ritenuto di provvedere in forza dell'obbligo di denuncia gravante su tutti i pubblici ufficiali e penalmente sanzionato ai sensi dell'art. 361 c.p.. Fatta questa premessa, rileva il Collegio che la Corte territoriale, nella decisione impugnata, si è, correttamente, adeguata, nei limiti imposti al giudice di rinvio, ai principi di diritto che erano stati affermati da questa Corte di legittimità. Giova, al riguardo, ricordare che, in caso di annullamento per difetto di motivazione, il giudice di rinvio rimane vincolato soltanto all'obbligo di dare alla sentenza una motivazione adeguata ed immune da vizi logici, con il divieto implicito di fondare la decisione sugli stessi argomenti dei quali era stata dichiarata l'illogicità (sez. 5 n. 5248 del 27/3/1991, Rv. 187141). E nel caso di specie la Corte d'Appello di Cagliari, quanto all'episodio di cui al capo A) punto 1 "falsa accusa di avere conferito all'avv. OD l'incarico professionale di tutelare gli interessi della METALCO S.r.l. di RT NO affinché si costituisse in giudizio e producesse la documentazione che RT gli avrebbe consegnato, mentre invece OD non si sarebbe neppure presentato in udienza", attraverso un'analitica ricostruzione dei fatti, ha adeguatamente colmato la carenza di motivazione sopra ravvisata da questa Corte di legittimità. Segnatamente è stato rappresentato come le circostanze sopra riportate, contenute nell'atto di citazione proposto dal ricorrente nei confronti dell'avv. OD e poi confermate personalmente in udienza davanti al giudice istruttore, fossero risultate palesemente false: in particolare non esisteva alcuno specifico mandato difensivo afferente la procedura fallimentare in questione conferito dal RT all'avv. OD, essendo stato tale mandato professionale conferito solo dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, al fine di ottenerne la revoca attraverso il procedimento di opposizione;
lo stesso RT, interrogato dal P.M., aveva ammesso di non avere dato all'avv. OD alcun incarico di assisterlo nella procedura fallimentare e quindi aveva implicitamente riconosciuto la falsità delle affermazioni contenute nell'atto di citazione e ribadite dinanzi al giudice civile;
si trattava, poi, di attività che presupponevano necessariamente il conferimento di un apposito incarico professionale, trattandosi della costituzione in giudizio in un procedimento intrapreso per ottenere la dichiarazione di fallimento.
Il giudice di rinvio, mantenendosi negli ambiti segnati dalla sentenza di annullamento, ha rappresentato come dette false accuse potessero configurare il delitto di patrocinio infedele di cui all'art. 380 c.p.. La conclusione, sul punto, non presenta vizi di legittimità e si rivela conforme alla giurisprudenza indicata dal ricorrente in ordine agli elementi costitutivi del delitto oggetto della falsa incolpazione, portando all'infondatezza del primo motivo proposto attinente alla sussistenza dell'elemento materiale del delitto di calunnia. È difatti sicuramente corretta l'affermazione del ricorrente laddove ritiene che il delitto di patrocinio infedele richiede per il suo perfezionamento che l'attività del patrocinatore, irrispettosa dei doveri professionali assunti a tutela della parte assistita, abbia determinato un nocumento agli interessi della parte stessa assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria, essendo la tutela penale limitata a quei comportamenti infedeli che abbiano luogo nell'ambito di un procedimento (sez. 2 n. 13489 del 16/3/2005, Rv. 231159). E nel caso di specie, secondo la prospettazione contenuta nella falsa incolpazione, costituisce, di certo, un atto di patrocinio infedele dell'avv. OD il non essersi costituito in giudizio ed il non avere prodotto la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del debito che era alla base della proposta istanza di fallimento, pur avendo ricevuto dal cliente un apposito incarico professionale in tale specifica direzione. Nei fatti descritti nell'atto di citazione, quindi, vi erano gli estremi della condotta infedele ai doveri professionali scaturenti dal mandato, in realtà, mai conferito dal RT all'avv. OD per costituirsi in giudizio nella procedura fallimentare intrapresa dal creditore OR nei confronti della METALCO S.r.l. facente capo al predetto RT;
detta condotta, per come prospettata dall'attore nell'atto di citazione, aveva arrecato un grave nocumento agli interessi della parte asseritamente rappresentata;
difatti, sempre secondo la prospettazione contenuta nella falsa incolpazione, il RT, in conseguenza della condotta omissiva del professionista dal quale era rappresentato in una procedura già pendente, era stato dichiarato fallito pur in presenza dell'avvenuto pagamento del debito sulla base del quale era stata avanzata l'istanza di fallimento. Era, quindi, come correttamente si è rilevato nella sentenza impugnata, astrattamente configurabile il delitto di cui all'art. 380 c.p. per esserne stati rilevati, sulla base della sopra richiamata giurisprudenza di questa Corte, tutti elementi costitutivi.
Nessuna valenza significativa può essere riconosciuta alla circostanza, richiamata nella sentenza della sesta sezione penale di questa Corte sulla quale diffusamente si è soffermato il ricorrente, che il giudice civile, investito per la prima volta della citazione incriminata e di tutti gli atti relativi, non abbia ritenuto di provvedere a denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria, in base al disposto contenuto nell'art. 361 c.p.. Muovendo dalla premessa che l'obbligo di denuncia sussiste anche per il giudice ove venga a conoscenza di un fatto nel quale si possa ravvisare l'ipotesi di un reato, come, peraltro, previsto dall'art. 331 c.p.p., comma 4, occorre rilevare che, mentre, ai fini della configurabilità del delitto di calunnia, è sufficiente la corrispondenza anche solo astratta del fatto falsamente denunciato ad una figura di reato, affinché sorga per un pubblico ufficiale l'obbligo di denuncia di un reato, penalmente sanzionato dall'art. 361 c.p., il reato in questione deve potersi effettivamente configurare in concreto. E difatti in questa direzione si è affermato che l'obbligo di denuncia di reato sorge nel momento in cui il pubblico ufficiale abbia notizia di un reato profilato nelle sue linee essenziali, tanto da poterne ravvisare il fumus, a nulla rilevando che non siano indicati gli autori (sez. 6 n. 14195 del 24/5/1978, Rv. 140392). E nel caso di specie, appunto, la Corte territoriale ha dato atto che la questione era stata posta come dato di verità per la prima volta nel ricorso per cassazione proposto dalla difesa dell'imputato. In sostanza, sulla base di quanto accertato dai giudici di merito, al momento dell'instaurazione del giudizio civile attraverso l'atto di citazione contenente le incolpazioni poi rivelatesi false, non era ancora sorto per il giudice civile, investito della trattazione del procedimento, alcun obbligo di denuncia, per non essere, sulla base dei dati proposti dalle parti, configurabile ancora alcun reato.
3.2. Quanto poi alla motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato, di cui al secondo motivo proposto, ugualmente dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che la Corte territoriale ha colmato il deficit di motivazione che era stato ravvisato dalla Corte di Cassazione nella decisione di annullamento con rinvio. Difatti il RT, nella citazione in questione e poi verbalmente dinanzi al giudice istruttore, aveva consapevolmente esposto fatti non rispondenti al vero ed astrattamente inquadrabili nell'ambito del delitto di patrocinio infedele, così implicitamente accusando l'avv. OD del suddetto delitto, pur sapendolo innocente. Ciò si evince chiaramente dalle circostanze di fatto ricostruite nella sentenza impugnata, dalla quale, appunto, risulta, che, il mandato all'avv. OD era stato conferito solo dopo la sentenza dichiarativa di fallimento con il fine di ottenerne la revoca in conseguenza dell'avvenuto pagamento dell'unico debito che lo aveva determinato. Peraltro, come puntualmente rilevato nella sentenza impugnata, il RT aveva riconosciuto la falsità dell'incolpazione dell'accusa di patrocinio infedele nel corso dell'interrogatorio dinanzi al P.M., ammettendo, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di citazione, di non avere conferito all'avv. OD, prima della sentenza, alcun mandato ad assisterlo nella procedura fallimentare. Ed al riguardo non è priva di significato la considerazione contenuta nella sentenza impugnata che gli addebiti mossi dal ricorrente all'avv. OD, per come risultanti dall'atto di citazione riportato integralmente dai giudici della Corte d'Appello di Cagliari presupponevano necessariamente il conferimento di un apposito incarico professionale;
si trattava, appunto, del costituirsi in giudizio in rappresentanza di una società rappresentata dal ricorrente nei confronti della quale era stata avviata un'azione di fallimento, del partecipare all'udienza e del produrre la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del debito.
Per quanto emergente dalla lettura della sentenza impugnata non merita pregio la censura contro la stessa rivolta in ordine agli errori di valutazione in cui sarebbe incorso il ricorrente circa la diligenza professionale dimostrata dall'avv. OD nella sua assistenza e l'adeguatezza delle iniziative dallo stesso poste in essere per tutelare al meglio il cliente. Non si è trattato, difatti, di divergenze nella valutazione dell'attività del professionista, ma dell'esposizione di fatti palesemente falsi, come ammesso dallo stesso ricorrente, ed idonei astrattamente ad integrare la fattispecie prevista dall'art. 380 c.p.. 3.3. Passando, infine, al terzo motivo di ricorso, afferente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la sentenza sul punto risulta motivata in modo più che adeguato, facendosi riferimento al comportamento processuale dell'imputato, all'intensità del dolo ed al fatto che la condotta aveva investito il difensore arrecando allo stesso danni professionali e personali. E sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (sez. 6, n. 42688 del 24.9.2008, rv. 242419; sez. 2, n. 3609 del 18.1.2011, rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabli dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (sez. 6 n. 34364 del 16.6.2010, Rv. 248244).
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2014