Sentenza 14 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove la pronunzia di merito, con irrevocabile giudizio "ex post", affermi l'illegittimità della misura quanto alle condizioni di applicabilità, null'altro è richiesto a fondare il diritto dell'istante all'indennizzo: ove tanto non risulti, per contro, dalla sentenza - in particolare con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza - il titolo legittimante la riparazione resta il giudicato cautelare. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto fondato il diritto del richiedente sulla base della sentenza di merito che aveva derubricato il reato originario in un reato dichiarato improcedibile per mancanza di querela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2007, n. 10985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10985 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 14/02/2007
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 257
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 28409/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL NT, n. in Portigliola il 14.12.1969;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Torino in data 04.05.2004;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARZANO Francesco;
letta la richiesta del P.G., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
OSSERVA
1. Il 4 maggio 2004 la Corte di Appello di Torino rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da NT AL, che era stato sottoposto a misura cautelare per imputazioni di cui all'art. 416-bis c.p. ed estorsione in danno di LA Di TE, dalle quali era stato assolto per non aver commesso il fatto, e di tentata estorsione in danno di IS RT, per la quale, previa riqualificazione del fatto nella previsione di cui all'art. 393 c.p., era stato prosciolto per mancanza di querela. Ritenevano i giudici che, in subiecta materia, "l'ingiustizia formale della detenzione, anche se conseguente a diversa qualificazione del fatto contestato nell'imputazione come reato procedibile a querela, tuttavia mancante, e/o punito con pena edittale non superiore nel massimo a tre anni di reclusione, deve risultare da una decisione irrevocabile in sede cautelare, per cui la derubricazione che avvenga al di fuori del giudicato (con valenza) cautelare e nel giudizio di merito - per effetto della valutazione di circostanze emerse solo nella istruzione dibattimentale o rilevate dal giudice di ufficio, senza che abbiano costituito oggetto della controversia - è estranea alla categoria dell'errore giudiziario, giacché in tal caso l'applicazione della misura è originariamente legittima e manca il titolo del diritto alla riparazione...". "Nel caso in cui il procedimento si concluda con l'applicazione di formula non di merito (nel caso di specie, per difetto di querela), viene a mancare la declaratoria giurisdizionale sull'ingiustizia della detenzione...".
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'istante, per mezzo del difensore, denunziando il vizio di violazione di legge. Deduce che illegittimamente i giudici del merito erano pervenuti a quell'espresso divisamento e che, in ogni caso, "quand'anche - in linea di principio - si volesse accedere alla tesi prospettata nella decisione impugnata, con evidente distorsione della lettera della legge, non si potrebbe non rilevare come la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto che la detenzione per il delitto in riferimento al quale si è dichiarato il non doversi procedere sarebbe cessata per sopravvenuta inefficacia il 14 settembre 1994 (allo spirare, cioè, dei termini dei termini di custodia cautelare previsti per la fase delle indagini preliminari) e che, invece, la detenzione ebbe a proseguire in forza delle contestazioni di cui all'ordinanza cautelare del 23 maggio 1994..., che conteneva contestazione per addebiti in riferimento ai quali l'AL è stato assolto".
2.1 Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ha prodotto, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, una memoria, con la quale, premesso che "la questione di diritto che viene all'esame... è stata più volte analizzata dalla giurisprudenza con la fissazione di criteri omogenei e precisi di valutazione in merito alla previsione fatta dal legislatore nell'art. 314 c.p.p. al riguardo all'aver dato o concorso a dare causa con dolo o colpa grave alla detenzione subita", chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato, "vinte le spese".
3. Il ricorso è fondato.
Si appalesa, invero, innanzitutto pertinente il rilievo del P.G. in questa sede requirente, secondo cui, se il procedimento si sia concluso con formula di proscioglimento per alcuni reati e di merito per altri, occorre pur sempre "discernere quali imputazioni hanno legittimato e sono state alla base del provvedimento restrittivo della libertà e per quale periodo della custodia cautelare"; e, nel caso di specie, "la Corte non ha... operato alcuna distinzione tra il reato in relazione al quale era intervenuta la derubricazione e quello altrettanto grave in relazione al quale era intervenuta pronuncia di assoluzione nel merito", laddove, "dopo aver accertato che il proscioglimento non nel merito era intervenuto per il delitto di tentata estorsione mentre l'assoluzione nel merito riguardava gli altri reati a lui contestati, doveva detrarre dalla custodia complessiva il massimo del periodo riferibile alla predetta violazione e verificare se sussistevano i presupposti per concedere la riparazione per la differenza".
3.1 Ma pregiudizialmente rispetto a tale tematica, non è condivisibile il divisamente espresso dai giudici del merito, secondo cui, in sostanza, "l'ingiustizia formale della detenzione, anche se conseguente a diversa qualificazione del fatto contestato nell'imputazione come reato procedibile a querela, tuttavia mancante, e/o punito con pena edittale non superiore nel massimo a tre anni di reclusione, deve risultare da una decisione irrevocabile in sede cautelare...".
Occorre, difatti, al riguardo considerare che, rifluendo la fattispecie nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 314 c.p.p., tale norma - com'è ben noto - contempla l'ipotesi della ingiustizia "formale" della misura, svincolata, quindi, dall'esito del giudizio sul merito (tant'è che il diritto alla riparazione, in tal caso, pertiene anche al condannato). Ed in tale ipotesi la norma fa riferimento ad una "decisione irrevocabile", che è espressione più ampia di "sentenza irrevocabile" contenuta nel primo comma, richiamando, quindi, l'espressione medesima una gamma di provvedimenti più ampia delle sole sentenze. Mentre nella ipotesi di cui al primo comma il diritto alla riparazione compete senza alcun limite, in quella di cui al secondo comma il diritto medesimo presuppone l'inosservanza degli artt. 273 c.p.p. (sulle condizioni generali di applicabilità delle misure) e 280 c.p.p. (sulle condizioni di applicabilità delle misure coercitive). Ciò posto, proprio perché la norma in questione, nel suo secondo comma, fa riferimento onnicomprensivo ad una "decisione irrevocabile", tanto non può non significare, in prima approssimazione, che questa può rinvenirsi tanto in una decisione di merito, quanto in una decisione emessa in fase cautelare. In particolare, occorre al riguardo considerare che "in alcune ipotesi l'illegittimità della misura cautelare, ai sensi del secondo comma dell'art. 314 c.p.p., può risultare, in modo implicito e tuttavia evidente, dalla stessa sentenza definitiva di merito. Ciò si verifica sicuramente nei casi in cui l'imputato sia stato condannato per un reato diverso da quello contestato ed inoltre punito con pena edittale non superiore nel massimo a tre anni di reclusione, per cui la misura cautelare risulti ex post inflitta in violazione dell'art. 280 c.p.p., ovvero nel caso in cui l'imputato sia stato viceversa assolto perché il reato era estinto sin dal momento di applicazione o conferma della stessa misura" (Cass., Sez. Un., n. 20/1993). È solo al di fuori di tali ipotesi (che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte definiscono "marginali") che si pone "il problema di individuare, per gli altri casi, ed in particolare per l'ipotesi concernente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la pronuncia idonea ad integrare la decisione irrevocabile di cui all'art. 314 c.p.p., comma 2". È dunque in tali casi - ben distinti da quelli "marginali" suindicati - che la "decisione irrevocabile, integrante il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, ex art. 314 c.p.p., comma 2, "deve essere individuata nell'ordinanza, non impugnata, adottata dal tribunale ex artt. 309 e 310 c.p.p., in sede di riesame o di appello avverso il provvedimento de liberiate, ovvero nella pronuncia emessa da questa Corte a seguito di ricorso contro tale ordinanza, o in sede di ricorso per saltum contro lo stesso provvedimento applicativo della misura" (Cass., Sez. Un., n. 20/1993, cit.). In sostanza, ove la pronuncia di merito già dia esplicita o implicita contezza, con definitivo ed irrevocabile giudizio ex post, della illegittimità della misura, in particolare in riferimento all'art. 280 c.p.p., quanto alle condizioni e limiti di applicabilità della misura custodiale, null'altro è richiesto a fondare il diritto dell'istante al conseguimento della riparazione per quella detenzione ingiusta patita;
ove tanto, invece, non risulti dalla pronuncia di merito, e quindi negli altri casi - in particolare nella ipotesi concernente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - il titolo legittimante al riconoscimento di quel diritto postula la sussistenza di un giudicato cautelare.
Nella specie, la conclusiva sentenza di merito ha ritenuto la sussistenza della ipotesi di reato di cui all'art. 393 c.p. (punibile con la reclusione sino ad un armo) e la improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela: ha così
definitivamente accertato la illegittimità della misura imposta in riferimento a tale titolo di reato, e tanto fonda il diritto dell'istante al conseguimento della riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 2. 4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Torino, cui è d'uopo rimettere anche il regolamento delle spese fra le parti per questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Torino, cui rimette anche il regolamento delle spese fra le parti per questo grado del giudizio. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2007