Sentenza 7 luglio 2011
Massime • 1
Lo scarico in pubblica fognatura, senza autorizzazione, tramite tubazione condominiale, di reflui provenienti da un locale adibito ad attività di pasticceria, bar e ristorazione, integra il reato di cui all'art. 137, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di reflui provenienti da un insediamento in cui viene svolta un'attività artigianale e di prestazione di servizi, aventi caratteristiche qualitative diverse da quelle delle acque reflue domestiche.
Commentario • 1
- 1. Notificazioni all’imputato irreperibilehttps://www.iusinitinere.it/
A cura di Michele Del Macchia Introduzione La conoscenza di atti afferenti ad un procedimento penale riguarda sia il diritto di difesa che la persecuzione di una verità processuale che sia la più vicina possibile a quella fattuale, raggiungibile attraverso l'attuazione di un contraddittorio che sia effettivo. Inoltre, essa non può considerarsi sganciata dal “sistema” in cui si inserisce, il quale non può fare a meno di considerare anche esigenze economiche e di tutela dei beni giuridici violati. Invero, la dicotomia tra conoscenza effettiva – certezza storica della conoscenza – e conoscenza legale – conoscenza presunta – nasce proprio da qui. Il procedimento di notificazione si snoda nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2011, n. 36982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36982 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2011 |
Testo completo
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36 9 8 2 / 1 1 82 Sentenza n. 1623 UDIENZA PUBBLICA DEL 7/7/2011
R.G. n. 45686/2010
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill. mi Signori
-dott. Giuliana Ferrua Presidente
-dott. Ciro Petti Consigliere
Consigliere
-dott. Alfredo Teresi
-dott. Silvio Amoresano Consigliere Consigliere
-dott. Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
OC NN, nato a [...] il [...], ivi res.te in via Amendola n. 3
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bari il 13/4/2010
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni. il quale ha concluso per la inammissibilità
Udito il difensore del OC, avv. Vito Calabrese, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso
Osserva
Il Tribunale di Bari, con sentenza del 13/4/2010. ha dichiarato OC NN colpevole del reato di cui all'art. 137, d.Lvo 152/06, per avere, in qualità di legale rappresentante della OC s.r.l.. esercente attività di pasticceria, aperto o comunque effettuato nuovo scarico di acque reflue industriali, prodotte dal ciclo di lavorazione nella rete dinamica cittadina attraverso tubazioni condominiali. in difetto della prescritta autorizzazione;
lo ha condannato alla pena di euro 4.000.00 di ammenda.
Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:
-inosservanza o erronea applicazione dell'art. 137. d.Lvo 152/06. rilevando che nella specie la situazione di fatto, per come accertata dagli agenti operanti, è immutata da oltre venti anni: né alcuna indagine è stata esperita sulla qualità del refluo, che, peraltro, può essere considerato, a tutti gli effetti, equiparabile per caratteristiche a quello domestico, come la maggior parte dei regolamenti regionali prevedono:
-errata valutazione delle emergenze istruttorie, in particolare della deposizione resa dal teste RN LV, apparso estremamente impreciso al momento della effettuazione dei rilievi in loco, non possedendo le necessarie competenze tecniche utili a valutare serenamente e obiettivamente la situazione esistente:
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La sentenza si rivela motivata logicamente e correttamente.
Le doglianze avanzate con la impugnazione non hanno alcuna incidenza sul decisum. rilevato che, dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la sentenza resa dal Tribunale di Bari, emerge, con netta evidenza, che il decidente è pervenuto alla affermazione di colpevolezza del prevenuto in ordine al reato ad esso ascritto, a seguito di una corretta e compiuta lettura delle emergenze istruttorie e alla esatta applicazione delle disposizioni normative in materia. In detta pronuncia viene evidenziato che dai locali in uso alla OC s.r.l., avente ad oggetto l'esercizio di attività di pasticceria, bar e ristorazione, fuoriuscivano scarichi di acque reflue. for prodotte durante in ciclo produttivo ed immesse direttamente. in difetto di autorizzazione, nella rete fognaria cittadina, e che, peraltro, la detta società non disponeva di un autonomo impianto idrico- fognante, né, tanto meno, di un autonomo allacciamento alla fognatura nera urbana, servendosi per il servizio degli impianti del Condominio di Corso Sonnino, nn. 27 e 35.
Si osserva che la natura del refluo scaricato costituisce il criterio di discrimine tra la tutela punitiva di tipo amministrativo e quella strettamente penale: nel caso in cui lo scarico abusivo abbia ad oggetto acque reflue domestiche. ovvero di reti fognarie. potrà configurarsi l'illecito amministrativo. ex art. 133. co.
2. d.Lvo 156/06; mentre si avrà la concretizzazione del reato di cui all'art. 137, co.
1. citato decreto, quando lo scarico riguardi acque reflue industriali. definite dall'art. 74, lett. h), come qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti.
1 Pertanto nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone;
conseguentemente sono da considerare scarichi industriali. oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche.
Di poi, si evidenzia che la condotta incriminata, di cui al co. I dell'art. 137. può consistere nella apertura di uno scarico nuovo, in difetto di autorizzazione, ovvero nel continuare ad effettuare o a mantenere uno scarico preesistente dopo la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima. ove per "apertura deve intendersi la attivazione fisica dello scarico, non potendosi ritenere punibile la mera costruzione di un impianto di scarico mai attivato;
mentre la distinta previsione della condotta di "effettuazione" dello scarico rimanda alla nozione di "scarico esistente di cui all'art. 74, lett. hh), d.L.vo 152/06, cioè quello già in esercizio ed autorizzato al 13/5/99, data di entrata in vigore del d.Lvo 152/99; con la conseguenza che va considerato nuovo lo scarico fisicamente esistente alla predetta data, ma privo di autorizzazione. in quanto l'autore dello sversamento che continui ad adoperare il medesimo impianto. temporalmente prima e dopo la predetta data, effettua una immissione non autorizzata, giuridicamente nuova e penalmente sanzionabile.
Quanto osservato permette di ravvisare la manifesta infondatezza delle contestazioni sollevate in ricorso sia in ordine alla qualità di refluo immesso nella tubazione di pertinenza condominiale. nonché sulla assenza della autorizzazione allo scarico, come del pari la inconferenza al richiamo delle disposizioni contenute nel Regolamento della Regione Lombardia, il cui ambito applicativo è limitato al relativo territorio regionale.
Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186. della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il OC abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. deve, altresì. essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende. equiatativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 7/7/2011.
Il consigliere estensore Il Presidente
(dot: Santi Gazzara )Re: Cappers ( dott.ssa Giuliana Ferrua ) 4
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
CORTE il 13 OTT 2011
IL CANCELLIERE Lugna Mariani
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