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Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15663 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da US LO nato a [...] in data [...] US CO nato a [...] in data [...] avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Cinzia Parasporo che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in relazione ai capi c), limitatamente alle fatture degli anni 2010 e 2011, ed e), limitatamente alla dichiarazione presentata il 30/09/2011, per essersi i reati estinti per prescrizione, e rinviare alla Corte di Appello di Lecce per la rideterminazione degli aumenti per la continuazione riferiti a tali capi. Rigetto del ricorso nel resto;
udito il difensore Massio Manfreda, nell'interesse degli imputati, che si riporta ai all'istanza di rinvio già depositata e ai motivi di ricorso di cui chiede raccoglimento. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 15663 Anno 2026 Presidente: DI STASI ANTONELLA Relatore: AMOROSO MA CR Data Udienza: 27/02/2026 1.Con sentenza del 21 gennaio 2020, il Gup presso il Tribunale di Brindisi ha dichiarato, per quel che qui rileva, US LO e US CO colpevoli dei reati tributari a loro ascritti nei capi da a) a g) condannandoli, per l'effetto, alla pena di anni quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e pene accessorie di legge. Veniva ordinata la confisca, ex articolo 12- bis decreto legislativo n. 74 del 2000, dei beni in sequestro nella misura delle imposte non versate. In data 14 aprile 2025, la Corte d'appello di Lecce, su appello di US LO e US CO, ha riformato la sentenza di primo grado e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena a ciascuno inflitta ad anni due e mesi otto di reclusione. Ha altresì ridotto la confisca del profitto del reato tenuto conto dei pagamenti rateali effettuati. 2.Avverso quest'ultima decisione, tramite unico difensore, US LO e US CO propongono ricorso per cassazione articolato nelle seguenti censure. 3.Con il primo motivo lamentano il vizio di violazione di legge. La corte territoriale, nel consentire illegittimamente una duplicazione sanzionatoria per i medesimi fatti, avrebbe violato il principio del ne bis in idem: a fronte della definizione, da parte degli imputati, delle violazioni fiscali in sede amministrativo-tributaria, mediante adesioni, conciliazioni e versamenti di imposte, interessi e sanzioni, di carattere sostanzialmente punitivo, la successiva irrogazione di una sanzione penale per i medesimi fatti storici integrerebbe una non consentita doppia punizione, come ribadito dalla più recente giurisprudenza costituzionale ed eurounitaria. Si chiede, pertanto a questa Corte, di annullare la condanna o, in subordine, di sollevare la questione di legittimità costituzionale "nei termini ritenuti opportuni". 4.Nel secondo motivo di ricorso relativo al capo a), in cui si contesta il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante artifici, si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 e 546 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. La Corte avrebbe confermato la responsabilità per dichiarazione fraudolenta sulla base di accertamenti induttivi fondati sull'applicazione di una percentuale di ricarico astratta, in violazione dei principi che regolano la prova in ambito penale. Dai verbali della Guardia di finanza emergerebbe, invece, che gli acquisti risultano attendibili, che le registrazioni contabili non presentano irregolarità e 2 che per i contratti esaminati sono state rinvenute tutte le fatture di acquisto. Erroneamente, quindi, l'amministrazione avrebbe proceduto a una ricostruzione presuntiva delle vendite, applicando una percentuale di ricarico calcolata in modo distorsivo e senza considerare i costì diretti, con conseguente sovrastima artificiosa dei ricavi e la Corte territoriale avrebbe recepito acriticamente tale metodo, fondato la decisione su presunzioni tributarie inidonee nel processo penale in violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., 5.Nel terzo motivo dì ricorso, riferito al capo b), inerente al delitto di occultamento di scritture contabili, si lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione. La sentenza avrebbe erroneamente equiparato il mancato rinvenimento di documenti alla condotta commissiva di occultamento o distruzione prescindendo dal comportamento attivo richiesto dalla norma in contestazione sebbene la contabilità sia stata comunque ricostruita. ER sarebbe, inoltre, l'estensione della norma a documenti non rientranti nel catalogo normativo, in violazione del divieto di interpretazione analogica in malam partem. 6.Nel quarto motivo di ricorso relativo al capo c), si deduce che la Corte territoriale abbia confermato la responsabilità per emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti sulla base di mere presunzioni tributarie, confondendo l'inerzia difensiva in sede amministrativa con l'onere probatorio richiesto nel processo penale. In tesi difensiva, le operazioni contestate risulterebbero effettivamente compiute. 7.Con il quinto motivo di ricorso, inerente al capo d), si censura il vizio di violazione di legge e di motivazione. La dichiarazione di responsabilità per il delitto di dichiarazione fraudolenta sarebbe stata basta sul mero recepimento dell'informativa di polizia giudiziaria, senza adeguato confronto con le puntuali doglianze difensive che evidenziavano la natura di mero errore materiale delle fatture contestate e la sovrapposizione con le condotte già ricomprese nel capo A). La motivazione risulterebbe, pertanto, apparente e non individualizzata. 8.Nel sesto motivo, in relazione al capo e), si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. La Corte, nel dichiarare la responsabilità per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante artifici, si sarebbe limitata a un rinvio per relationem alle argomentazioni svolte per il capo a), senza esaminare le specifiche censure difensive articolate in appello, incorrendo in un vizio di motivazione per omissione. 3 9.Nel settimo motivo si deduce che, anche con riferimento al capo g), la sentenza impugnata sarebbe incorsa il violazione di legge e vizio di motivazione per aver riconosciuto la responsabilità penale per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti omettendo di valutare elementi istruttori decisivi quali le deposizioni testimoniali che attestano l'effettività delle prestazioni e l'assenza di operazioni fittizie. Ad avviso della difesa la Corte si sarebbe limitata a una motivazione assertiva, senza confutare i dati probatori favorevoli all'appellante. 10.Nell'ottavo, nono e decimo motivo, riferiti rispettivamente ai capi h), i) e 0, si lamenta il vizio di violazione di legge: la Corte d'appello sarebbe omesso una autonoma trattazione, limitandosi a rinvii meccanici ad altri motivi, con conseguente violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. La difesa ribadisce integralmente le censure già svolte in relazione agli artt. 2 e 10, d.lgs. n.74 del 2000. 11.Nell'undicesimo motivo di ricorso si lamenta il vizio di violazione di legge poiché la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla maturata prescrizione dei fatti commessi entro agosto 2011, nonostante la questione fosse stata espressamente sollevata. Tenuto conto dei periodi di sospensione, il termine massimo risultava già spirato alla data della decisione. 12.Nel dodicesimo motivo di ricorso si lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione in punto di determinazione della pena. A fronte di un errore aritmetico del primo giudice nel calcolo dell'aumento per la continuazione, la Corte d'appello avrebbe proceduto a una rideterminazione incompatibile con il dato letterale della sentenza e in violazione del divieto di reformatio in peius, con effetti pregiudizievoli anche sulla sospensione condizionale della pena. 13.Nel tredicesimo motivo si deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 240 cod. proc. pen. e 12 d.gs n. 74 del 2000 in relazione alle statuizioni patrimoniali. 14. In data 13 febbraio 2026 il difensore dei ricorrenti ha depositato istanza di differimento dell'udienza, rappresentando l'intervenuta effettuazione di ulteriori versamenti nell'ambito delle procedure conciliative, il deposito di un'istanza di revoca del sequestro rigettata dalla Corte d'appello e la pendenza della relativa impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen., nonché l'interesse a definire tale quadro cautelare prima della celebrazione del giudizio di legittimità. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Prima di esaminare i motivi di ricorso, occorre dare conto che l'istanza di differimento proposta dall'avv. Manfreda Massimo deve essere rigettata. Le circostanze prospettate, infatti, riguardano profili estranei al presente giudizio e non incidono sulla possibilità di assicurare un esercizio pieno e consapevole del diritto di difesa. La pendenza di un autonomo procedimento incidentale o la semplificazione nella futura fase esecutiva non integra un impedimento né giustifica il rinvio dell'udienza, risolvendosi in un generico interesse alla più favorevole sistemazione del quadro cautelare, privo di immediata ricaduta sull'odierna fase di cognizione. 2.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato. In termini generali, va ribadito il principio di diritto secondo il quale non sussiste violazione del divieto di "bis in idem" convenzionale nel caso in cui, nei confronti di un soggetto cui sia già stata irrogata una sanzione amministrativa, sia emessa condanna per lo stesso fatto storico, quando tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale tale per cui le sanzioni siano parte di un unico sistema, a condizione che, in tal caso, sia comunque garantito un meccanismo compensativo che consenta di tener conto, in sede di irrogazione della seconda sanzione, degli effetti della prima, onde evitare che la sanzione complessivamente irrogata sia sproporzionata (Sez. 3, n. 2245 del 15/10/2021, dep. 2022, Colombo, Rv. 282799-01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 31507 del 15/04/2021, Cremonini, Rv. 282038-01; Sez. 2, n. 5048 del 09/12/2020, Russo, Rv. 280570-01; Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, Giannino, Rv. 275833-04; Sez. 4, n. 12267 del 13/02/2018, Palmieri, Rv. 272533-01; Sez. 3, n. 6993 del 22/09/2017, dep. 2018, Servello, Rv. 272588-01). 2.2. È stato altresì precisato che è preclusa la deducibilità della violazione del divieto di "bis in idem" in conseguenza della irrogazione, per un fatto corrispondente sotto il profilo storico-naturalistico a quello oggetto di sanzione penale, di una sanzione formalmente amministrativa ma della quale venga riconosciuta la natura "sostanzialmente penale" secondo l'interpretazione data dalle decisioni emesse dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nelle cause DE EN e altri
contro
Italia" del 4 marzo 2014 e YK contro Finlandia" del 20 maggio 2014, quando manchi qualsiasi prova della definitività della irrogazione della sanzione amministrativa medesima (Sez. 3, n. 48591 del 5 26/04/2016, Pellicani, Rv. 268493-01; Sez. 3, n. 19334 del 11/02/2015, Andreatta, Rv. 264809-01; Sez. 3, n. 47300 del 30/11/2021, Baiocco, non mass.; Sez. 3, n. 26523 del 24/06/2020, Barone, non mass.). 2.3. Sull'argomento è intervenuto anche il Giudice delle leggi che, con sentenza n. 149 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge. Afferma la Corte costituzionale che il diritto al ne bis in idem trova riconoscimento, a livello interno, negli artt. 24 e 111 Cost. e, a livello internazionale, negli artt. 4, par. 1, Prot. n. 7 CEDU e 50 CDFUE, spiegando che tale garanzia convenzionale mira a tutelare l'imputato non solo contro la prospettiva dell'inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto, a prescindere dall'esito del primo. La ratio primaria della garanzia è dunque quella di evitare l'ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata. Il ne bis in idem non preclude, invece, la possibilità che l'imputato sia sottoposto, in esito a un medesimo procedimento, a due o più sanzioni distinte per il medesimo fatto (pene detentive, pecuniarie e interdittive), ferma la diversa garanzia rappresentata dalla proporzionalità della pena, fondata sugli artt. 3 e 27 Cost. e sull'art. 49, par. 3, CDFUE. 2.4. Nulla di tutto questo risulta essere stato dedotto nel caso di specie, posto che i ricorrenti, nemmeno in sede di appello, hanno mai lamentato l'assenza di connessione sostanziale e temporale tra i due procedimenti (quello amministrativo e quello penale), connessione positivamente affermata dalla Corte d'appello, né indicano le specifiche sanzioni amministrative rispetto alle quali dovrebbe ritenersi violato il principio del ne bis in idem, né hanno dato prova della relativa definitività. I ricorrenti si limitano a lamentare il mero fatto storico della convergenza sulla medesima violazione della sanzione amministrativa e di quella penale, circostanza, di per sé, come precisato, tutt'altro che illegittima ed anzi oggi positivamente prevista e regolata dal legislatore nazionale in termini sostanzialmente adesivi ai principi sopraindicati (art. 21-ter d.lgs. n. 74 del i 6 A 2000, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. m), n. 4, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87). A tali considerazioni si aggiunga che la Corte d'appello, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, in maniera compensativa, ha positivamente valutato il comportamento successivo al reato, caratterizzato da un "sicuramente interessato ma obiettivamente commendevole atteggiamento volto a risarcire l'Erario", fondando su tale presupposto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la diminuzione dell'entità degli aumenti per la continuazione. 3. Il secondo motivo è inammissibile perché generico. Le censure dei ricorrenti appaiono sviluppate in assenza della benché minima correlazione con i rilievi puntualmente svolti dalla Corte distrettuale in risposta alle medesime doglianze articolate con l'atto di appello, senza alcuna specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti nel provvedimento impugnato. Come infatti ripetutamente affermato da questa Corte, incorre nella censura di inammissibilità il ricorso per cassazione fondato su motivi generici ed indeterminati o che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). A pag. 7 della decisione, la Corte territoriale, con ragionamento non manifestamente illogico, dà atto delle numerose condotte fraudolente attuate dai ricorrenti per occultare i ricavi e ostacolare l'accertamento fiscale. In particolare, si fa riferimento, oltre alle false rilevazioni contabili di ratei attivi di fine anno e all'analisi dei conti finali (su cui í ricorrenti avevano soffermato l'attenzione in sede di appello), anche alla omessa documentazione dei corrispettivi, all'occultamento di saldi negativi del conto cassa contanti, alle caparre sui contratti, alle false rilevazioni eseguite nel registro, al mancato funzionamento del misuratore fiscale relativo all'anno 2014 e infine all'omessa contabilizzazione di corrispettivi regolarmente documentati. Condotte la cui esistenza, affermano i giudici in maniera incontestata dai ricorrenti, non è stata desunta dal ricorso a presunzioni tributarie, ma si basa su elementi di prova ben precisi. La Corte inoltre richiama più volte un dato di fondo: a fronte delle presunzioni e, o, delle risultanze della Guardia di finanza, gli imputati non hanno fornito 7 elementi concreti idonei a confutarle, né hanno collaborato nel fornire dati utili alla ricostruzione. In ogni caso, per quanto riguarda lo specifico profilo delle percentuali di ricarico, cui si è fatto riferimento nel motivo di ricorso, la censura si presenta inammissibile perché volta a contestare, anche in via generica e non analitica, la totalità dei calcoli svolti dalla Guardia di finanza, piuttosto che a evidenziare vizi deducibili in sede di legittimità. 4. Il terzo motivo di ricorso, nella parte relativa al tema dell'impossibilità di parificare la mancata conservazione degli scontrini e del registro di prima nota all'occultamento è inammissibile perché eccentrico rispetto ai motivi d'appello, in cui non si era dedotto questo specifico tema. Il motivo è altresì inammissibile perché generico anche nella parte in cui si deduce l'impossibilità di includere i contratti tra la documentazione il cui occultamento è penalmente rilevante;
i ricorrenti non si confrontano con la parte motiva in cui la Corte d'appello, conformemente al consolidato principio di legittimità, ha osservato che, sebbene i contratti non siano espressamente annoverati dalla normativa fiscale tra i documenti "contabili", essi rientrano comunque - in via interpretativa - nel novero delle scritture la cui conservazione è obbligatoria, quando la loro funzione è strettamente connessione (ex muitis Sez. 3, n. 13212 del 06/12/2016, dep. 2017, Giovinazzo, Rv. 269258-01; Sez. 3, n. 19106 del 02/03/2016, Chianese, Rv. 267102-01; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pmt in proc. Pratesi, Rv. 253364-01). I ricorrenti trascurano inoltre che, secondo la incontestata ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito, la sussistenza del reato è stata desunta non solo dalla mancata reperibilità di numerosi contratti, ma anche dalla mancata esibizione dell'originale del registro di prima nota del 2010, la manipolazione delle copie a ricalco, nonché la consegna tardiva e solo dopo reiterati inviti degli scontrini di chiusura giornaliera relativi allo stesso anno. A ciò si aggiunge l'occultamento dell'originale del registro di prima nota 2010, presentato in copia soltanto dopo l'emissione del decreto di sequestro preventivo dell'8 ottobre 2015. Tali comportamenti, valutati complessivamente, hanno impedito agli organi accertatori di ricostruire correttamente i redditi e il volume d'affari, frustando l'attività di verifica e integrando pienamente la fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili prevista dall'art. 10 d.lgs. n.74 del 2000. 5.11 quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso, riferiti rispettivamente ai capi c), e) e g), sono inammissibili perché generici, in essi a fronte della ampia 8 motivazione di entrambe le decisioni di merito, non si dettagliano le specifiche censure il cui esame sarebbe stato pretermesso, né se ne indica la decisività. 6.11 settimo motivo di ricorso è inammissibile perché svolto integralmente in fatto e non si confronta con la motivazione non manifestamente illogica offerta dalla Corte d'appello a fondamento della ritenuta inesistenza delle operazioni contestate, e con il richiamo, in essa contenuto, a tre elementi obiettivi e convergenti. In primo luogo, le interrogazioni alla banca dati collegata con l'anagrafe tributaria hanno mostrato che LL aveva cessato l'attività il 23 dicembre 2014 e che, per gli anni d'imposta 2012 e 2013, aveva dichiarato ricavi e volumi d'affari pari a zero. In secondo luogo, la consultazione della banca dati PRA ha evidenziato che lo stesso non risultava intestatario di autocarri negli anni 2012-2014, circostanza incompatibile con le prestazioni fatturate. In terzo luogo, un accertamento svolto dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Brindisi in data 6 ottobre 2014 ha accertato che LL prestava attività lavorativa "in nero" presso l'azienda, con conseguente irrogazione delle sanzioni previste. 7.1 motivi ottavo, nono e decimo sono inammissibili. Riferiti ai capi h), i), 1) si deduce l'omesso esame di doglianze che la Corte territoriale ha affermato essere già state trattate in relazione ai capi b) e a), senza, tuttavia, spiegare quali aspetti decisivi di diverso contenuto siano stati dedotti e pretermessi nella valutazione. 8.L'undicesimo motivo, con cui si deduce la prescrizione precedente alla sentenza d'appello dei fatti commessi entro agosto 2011, è fondato con riferimento al capo c), riferito al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, limitatamente a quelle degli anni 2010 e 2011, tenendo conto che, per i fatti del 2010 e del 2011, trova applicazione la versione dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 allora vigente, che prevedeva la pena massima di sei anni, con conseguente termine prescrizionale base di anni sei, aumentato di un quarto ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto, per un totale di anni sette e mesi sei, cui devono essere aggiunti i 1246 giorni di sospensione maturati nel corso del procedimento. Residua invece, reato non prescritto, l'emissione della fattura datata 1/12/2014. Deve, altresì constatarsi la prescrizione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, sub e) limitatamente a quella presentata il 30/9/2011. In tale ipotesi il termine di prescrizione deve essere calcolato sulla base della disciplina vigente all'epoca, che prevedeva per l'art. 3 d.lgs. n.74 del 2000 la 9 pena massima di sei anni e, per effetto dell'art. 17 del medesimo decreto, l'aumento di un quarto del termine di prescrizione, per un totale di anni sette e mesi sei, cui devono sommarsi l'indicato periodo di sospensione del procedimento. Residuano, pertanto, le dichiarazioni del 12/9/2014, 31/12/2012, 30/12/2013, 30/9/2014 e 16/12/2015. La riscontrata prescrizione impone la rideterminazione della pena di cui, in assenza di una specifica indicazione degli aumenti disposti per la continuazione, deve essere necessariamente reinvestito il giudice di merito, e la rideterminazione della somma da sottoporre a confisca. 9. Il dodicesimo motivo, in cui si deduce un presunto errore di calcolo proprio della sentenza di primo grado, risulta assorbito a seguito dell'accoglimento del motivo che precede, e alla conseguente disposta rideterminazione della pena. 10.11 tredicesimo motivo, riferito alla confisca, è inammissibile perché generico. Tal motivo non esprime alcuna censura, ma si risolve in una mera comunicazione dell'ammissione delle società al concordato preventivo e nella prospettazione che "la rimodulazione delle esposizioni comporta riduzione dell'importo dovuto a pagamento" con conseguente richiesta di revoca della confisca che sin d'ora si chiede riservando il deposito di documentazione ove codesta Corte vorrà ritenerla ammissibile". 11.Per tutte queste ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione al delitto di cui al capo c) dell'imputazione limitatamente alle fatture degli anni 2010 e 2011 ed al delitto di cui al capo e) dell'imputazione, limitatamente alla dichiarazione presentata in data 30/09/2011 per essere i reati estinti per prescrizione. I ricorsi nel resto devono essere dichiarati inammissibili con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello dovrà riesaminare la sorte delle misure ablative, distinguendo tra confisca diretta del profitto e confisca per equivalente, poiché si tratta di istituti sorretti da presupposti e finalità differenti. Come chiarito dalle Sezioni Unite "Lucci", Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, la confisca diretta, in quanto misura di sicurezza patrimoniale, può essere mantenuta anche dopo la declaratoria di prescrizione quando il bene sia già stato individuato come provento immediato dell'illecito e tale accertamento risulti puntualmente compiuto nei gradi di merito con motivazione immune da vizi. Diversamente, la 10 f Il Presidente confisca per equivalente ha natura sanzionatoria e non può sopravvivere alla prescrizione, salvo specifica previsione normativa. Nel caso in esame, i fatti risalgono a epoca anteriore all'introduzione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21. Le Sezioni Unite hanno qualificato tale disposizione come norma anche sostanziale, in quanto incide sulla possibilità di mantenere confische aventi natura punitiva nonostante la prescrizione, e ne hanno pertanto escluso l'applicabilità retroattiva. Ne consegue che ogni misura riconducibile alla confisca per equivalente deve essere eliminata. (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209-01). Quanto alla parte che potrebbe integrare una confisca diretta, il giudice del rinvio dovrà verificare, nei limiti consentiti dalla prescrizione, se il fatto-reato risulti accertato nei suoi elementi oggettivi e se i beni appresi rappresentino effettivamente il profitto immediato e diretto dell'illecito. Solo in presenza di tali condizioni la confisca potrà essere confermata;
in mancanza, anche tale misura dovrà essere eliminata.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo c) dell'imputazione limitatamente alle fatture degli anni 2010 e 2011 ed al reato di cui al capo e) dell'imputazione limitatamente alla dichiarazione presentata in 30/09/2011 per essere i reati estinti per prescrizione;
dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e della confisca. Così deciso in Roma, in data 27/02/2026
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Cinzia Parasporo che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in relazione ai capi c), limitatamente alle fatture degli anni 2010 e 2011, ed e), limitatamente alla dichiarazione presentata il 30/09/2011, per essersi i reati estinti per prescrizione, e rinviare alla Corte di Appello di Lecce per la rideterminazione degli aumenti per la continuazione riferiti a tali capi. Rigetto del ricorso nel resto;
udito il difensore Massio Manfreda, nell'interesse degli imputati, che si riporta ai all'istanza di rinvio già depositata e ai motivi di ricorso di cui chiede raccoglimento. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 15663 Anno 2026 Presidente: DI STASI ANTONELLA Relatore: AMOROSO MA CR Data Udienza: 27/02/2026 1.Con sentenza del 21 gennaio 2020, il Gup presso il Tribunale di Brindisi ha dichiarato, per quel che qui rileva, US LO e US CO colpevoli dei reati tributari a loro ascritti nei capi da a) a g) condannandoli, per l'effetto, alla pena di anni quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e pene accessorie di legge. Veniva ordinata la confisca, ex articolo 12- bis decreto legislativo n. 74 del 2000, dei beni in sequestro nella misura delle imposte non versate. In data 14 aprile 2025, la Corte d'appello di Lecce, su appello di US LO e US CO, ha riformato la sentenza di primo grado e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena a ciascuno inflitta ad anni due e mesi otto di reclusione. Ha altresì ridotto la confisca del profitto del reato tenuto conto dei pagamenti rateali effettuati. 2.Avverso quest'ultima decisione, tramite unico difensore, US LO e US CO propongono ricorso per cassazione articolato nelle seguenti censure. 3.Con il primo motivo lamentano il vizio di violazione di legge. La corte territoriale, nel consentire illegittimamente una duplicazione sanzionatoria per i medesimi fatti, avrebbe violato il principio del ne bis in idem: a fronte della definizione, da parte degli imputati, delle violazioni fiscali in sede amministrativo-tributaria, mediante adesioni, conciliazioni e versamenti di imposte, interessi e sanzioni, di carattere sostanzialmente punitivo, la successiva irrogazione di una sanzione penale per i medesimi fatti storici integrerebbe una non consentita doppia punizione, come ribadito dalla più recente giurisprudenza costituzionale ed eurounitaria. Si chiede, pertanto a questa Corte, di annullare la condanna o, in subordine, di sollevare la questione di legittimità costituzionale "nei termini ritenuti opportuni". 4.Nel secondo motivo di ricorso relativo al capo a), in cui si contesta il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante artifici, si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 e 546 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. La Corte avrebbe confermato la responsabilità per dichiarazione fraudolenta sulla base di accertamenti induttivi fondati sull'applicazione di una percentuale di ricarico astratta, in violazione dei principi che regolano la prova in ambito penale. Dai verbali della Guardia di finanza emergerebbe, invece, che gli acquisti risultano attendibili, che le registrazioni contabili non presentano irregolarità e 2 che per i contratti esaminati sono state rinvenute tutte le fatture di acquisto. Erroneamente, quindi, l'amministrazione avrebbe proceduto a una ricostruzione presuntiva delle vendite, applicando una percentuale di ricarico calcolata in modo distorsivo e senza considerare i costì diretti, con conseguente sovrastima artificiosa dei ricavi e la Corte territoriale avrebbe recepito acriticamente tale metodo, fondato la decisione su presunzioni tributarie inidonee nel processo penale in violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., 5.Nel terzo motivo dì ricorso, riferito al capo b), inerente al delitto di occultamento di scritture contabili, si lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione. La sentenza avrebbe erroneamente equiparato il mancato rinvenimento di documenti alla condotta commissiva di occultamento o distruzione prescindendo dal comportamento attivo richiesto dalla norma in contestazione sebbene la contabilità sia stata comunque ricostruita. ER sarebbe, inoltre, l'estensione della norma a documenti non rientranti nel catalogo normativo, in violazione del divieto di interpretazione analogica in malam partem. 6.Nel quarto motivo di ricorso relativo al capo c), si deduce che la Corte territoriale abbia confermato la responsabilità per emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti sulla base di mere presunzioni tributarie, confondendo l'inerzia difensiva in sede amministrativa con l'onere probatorio richiesto nel processo penale. In tesi difensiva, le operazioni contestate risulterebbero effettivamente compiute. 7.Con il quinto motivo di ricorso, inerente al capo d), si censura il vizio di violazione di legge e di motivazione. La dichiarazione di responsabilità per il delitto di dichiarazione fraudolenta sarebbe stata basta sul mero recepimento dell'informativa di polizia giudiziaria, senza adeguato confronto con le puntuali doglianze difensive che evidenziavano la natura di mero errore materiale delle fatture contestate e la sovrapposizione con le condotte già ricomprese nel capo A). La motivazione risulterebbe, pertanto, apparente e non individualizzata. 8.Nel sesto motivo, in relazione al capo e), si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. La Corte, nel dichiarare la responsabilità per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante artifici, si sarebbe limitata a un rinvio per relationem alle argomentazioni svolte per il capo a), senza esaminare le specifiche censure difensive articolate in appello, incorrendo in un vizio di motivazione per omissione. 3 9.Nel settimo motivo si deduce che, anche con riferimento al capo g), la sentenza impugnata sarebbe incorsa il violazione di legge e vizio di motivazione per aver riconosciuto la responsabilità penale per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti omettendo di valutare elementi istruttori decisivi quali le deposizioni testimoniali che attestano l'effettività delle prestazioni e l'assenza di operazioni fittizie. Ad avviso della difesa la Corte si sarebbe limitata a una motivazione assertiva, senza confutare i dati probatori favorevoli all'appellante. 10.Nell'ottavo, nono e decimo motivo, riferiti rispettivamente ai capi h), i) e 0, si lamenta il vizio di violazione di legge: la Corte d'appello sarebbe omesso una autonoma trattazione, limitandosi a rinvii meccanici ad altri motivi, con conseguente violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. La difesa ribadisce integralmente le censure già svolte in relazione agli artt. 2 e 10, d.lgs. n.74 del 2000. 11.Nell'undicesimo motivo di ricorso si lamenta il vizio di violazione di legge poiché la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla maturata prescrizione dei fatti commessi entro agosto 2011, nonostante la questione fosse stata espressamente sollevata. Tenuto conto dei periodi di sospensione, il termine massimo risultava già spirato alla data della decisione. 12.Nel dodicesimo motivo di ricorso si lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione in punto di determinazione della pena. A fronte di un errore aritmetico del primo giudice nel calcolo dell'aumento per la continuazione, la Corte d'appello avrebbe proceduto a una rideterminazione incompatibile con il dato letterale della sentenza e in violazione del divieto di reformatio in peius, con effetti pregiudizievoli anche sulla sospensione condizionale della pena. 13.Nel tredicesimo motivo si deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 240 cod. proc. pen. e 12 d.gs n. 74 del 2000 in relazione alle statuizioni patrimoniali. 14. In data 13 febbraio 2026 il difensore dei ricorrenti ha depositato istanza di differimento dell'udienza, rappresentando l'intervenuta effettuazione di ulteriori versamenti nell'ambito delle procedure conciliative, il deposito di un'istanza di revoca del sequestro rigettata dalla Corte d'appello e la pendenza della relativa impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen., nonché l'interesse a definire tale quadro cautelare prima della celebrazione del giudizio di legittimità. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Prima di esaminare i motivi di ricorso, occorre dare conto che l'istanza di differimento proposta dall'avv. Manfreda Massimo deve essere rigettata. Le circostanze prospettate, infatti, riguardano profili estranei al presente giudizio e non incidono sulla possibilità di assicurare un esercizio pieno e consapevole del diritto di difesa. La pendenza di un autonomo procedimento incidentale o la semplificazione nella futura fase esecutiva non integra un impedimento né giustifica il rinvio dell'udienza, risolvendosi in un generico interesse alla più favorevole sistemazione del quadro cautelare, privo di immediata ricaduta sull'odierna fase di cognizione. 2.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato. In termini generali, va ribadito il principio di diritto secondo il quale non sussiste violazione del divieto di "bis in idem" convenzionale nel caso in cui, nei confronti di un soggetto cui sia già stata irrogata una sanzione amministrativa, sia emessa condanna per lo stesso fatto storico, quando tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale tale per cui le sanzioni siano parte di un unico sistema, a condizione che, in tal caso, sia comunque garantito un meccanismo compensativo che consenta di tener conto, in sede di irrogazione della seconda sanzione, degli effetti della prima, onde evitare che la sanzione complessivamente irrogata sia sproporzionata (Sez. 3, n. 2245 del 15/10/2021, dep. 2022, Colombo, Rv. 282799-01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 31507 del 15/04/2021, Cremonini, Rv. 282038-01; Sez. 2, n. 5048 del 09/12/2020, Russo, Rv. 280570-01; Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, Giannino, Rv. 275833-04; Sez. 4, n. 12267 del 13/02/2018, Palmieri, Rv. 272533-01; Sez. 3, n. 6993 del 22/09/2017, dep. 2018, Servello, Rv. 272588-01). 2.2. È stato altresì precisato che è preclusa la deducibilità della violazione del divieto di "bis in idem" in conseguenza della irrogazione, per un fatto corrispondente sotto il profilo storico-naturalistico a quello oggetto di sanzione penale, di una sanzione formalmente amministrativa ma della quale venga riconosciuta la natura "sostanzialmente penale" secondo l'interpretazione data dalle decisioni emesse dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nelle cause DE EN e altri
contro
Italia" del 4 marzo 2014 e YK contro Finlandia" del 20 maggio 2014, quando manchi qualsiasi prova della definitività della irrogazione della sanzione amministrativa medesima (Sez. 3, n. 48591 del 5 26/04/2016, Pellicani, Rv. 268493-01; Sez. 3, n. 19334 del 11/02/2015, Andreatta, Rv. 264809-01; Sez. 3, n. 47300 del 30/11/2021, Baiocco, non mass.; Sez. 3, n. 26523 del 24/06/2020, Barone, non mass.). 2.3. Sull'argomento è intervenuto anche il Giudice delle leggi che, con sentenza n. 149 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge. Afferma la Corte costituzionale che il diritto al ne bis in idem trova riconoscimento, a livello interno, negli artt. 24 e 111 Cost. e, a livello internazionale, negli artt. 4, par. 1, Prot. n. 7 CEDU e 50 CDFUE, spiegando che tale garanzia convenzionale mira a tutelare l'imputato non solo contro la prospettiva dell'inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto, a prescindere dall'esito del primo. La ratio primaria della garanzia è dunque quella di evitare l'ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata. Il ne bis in idem non preclude, invece, la possibilità che l'imputato sia sottoposto, in esito a un medesimo procedimento, a due o più sanzioni distinte per il medesimo fatto (pene detentive, pecuniarie e interdittive), ferma la diversa garanzia rappresentata dalla proporzionalità della pena, fondata sugli artt. 3 e 27 Cost. e sull'art. 49, par. 3, CDFUE. 2.4. Nulla di tutto questo risulta essere stato dedotto nel caso di specie, posto che i ricorrenti, nemmeno in sede di appello, hanno mai lamentato l'assenza di connessione sostanziale e temporale tra i due procedimenti (quello amministrativo e quello penale), connessione positivamente affermata dalla Corte d'appello, né indicano le specifiche sanzioni amministrative rispetto alle quali dovrebbe ritenersi violato il principio del ne bis in idem, né hanno dato prova della relativa definitività. I ricorrenti si limitano a lamentare il mero fatto storico della convergenza sulla medesima violazione della sanzione amministrativa e di quella penale, circostanza, di per sé, come precisato, tutt'altro che illegittima ed anzi oggi positivamente prevista e regolata dal legislatore nazionale in termini sostanzialmente adesivi ai principi sopraindicati (art. 21-ter d.lgs. n. 74 del i 6 A 2000, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. m), n. 4, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87). A tali considerazioni si aggiunga che la Corte d'appello, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, in maniera compensativa, ha positivamente valutato il comportamento successivo al reato, caratterizzato da un "sicuramente interessato ma obiettivamente commendevole atteggiamento volto a risarcire l'Erario", fondando su tale presupposto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la diminuzione dell'entità degli aumenti per la continuazione. 3. Il secondo motivo è inammissibile perché generico. Le censure dei ricorrenti appaiono sviluppate in assenza della benché minima correlazione con i rilievi puntualmente svolti dalla Corte distrettuale in risposta alle medesime doglianze articolate con l'atto di appello, senza alcuna specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti nel provvedimento impugnato. Come infatti ripetutamente affermato da questa Corte, incorre nella censura di inammissibilità il ricorso per cassazione fondato su motivi generici ed indeterminati o che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). A pag. 7 della decisione, la Corte territoriale, con ragionamento non manifestamente illogico, dà atto delle numerose condotte fraudolente attuate dai ricorrenti per occultare i ricavi e ostacolare l'accertamento fiscale. In particolare, si fa riferimento, oltre alle false rilevazioni contabili di ratei attivi di fine anno e all'analisi dei conti finali (su cui í ricorrenti avevano soffermato l'attenzione in sede di appello), anche alla omessa documentazione dei corrispettivi, all'occultamento di saldi negativi del conto cassa contanti, alle caparre sui contratti, alle false rilevazioni eseguite nel registro, al mancato funzionamento del misuratore fiscale relativo all'anno 2014 e infine all'omessa contabilizzazione di corrispettivi regolarmente documentati. Condotte la cui esistenza, affermano i giudici in maniera incontestata dai ricorrenti, non è stata desunta dal ricorso a presunzioni tributarie, ma si basa su elementi di prova ben precisi. La Corte inoltre richiama più volte un dato di fondo: a fronte delle presunzioni e, o, delle risultanze della Guardia di finanza, gli imputati non hanno fornito 7 elementi concreti idonei a confutarle, né hanno collaborato nel fornire dati utili alla ricostruzione. In ogni caso, per quanto riguarda lo specifico profilo delle percentuali di ricarico, cui si è fatto riferimento nel motivo di ricorso, la censura si presenta inammissibile perché volta a contestare, anche in via generica e non analitica, la totalità dei calcoli svolti dalla Guardia di finanza, piuttosto che a evidenziare vizi deducibili in sede di legittimità. 4. Il terzo motivo di ricorso, nella parte relativa al tema dell'impossibilità di parificare la mancata conservazione degli scontrini e del registro di prima nota all'occultamento è inammissibile perché eccentrico rispetto ai motivi d'appello, in cui non si era dedotto questo specifico tema. Il motivo è altresì inammissibile perché generico anche nella parte in cui si deduce l'impossibilità di includere i contratti tra la documentazione il cui occultamento è penalmente rilevante;
i ricorrenti non si confrontano con la parte motiva in cui la Corte d'appello, conformemente al consolidato principio di legittimità, ha osservato che, sebbene i contratti non siano espressamente annoverati dalla normativa fiscale tra i documenti "contabili", essi rientrano comunque - in via interpretativa - nel novero delle scritture la cui conservazione è obbligatoria, quando la loro funzione è strettamente connessione (ex muitis Sez. 3, n. 13212 del 06/12/2016, dep. 2017, Giovinazzo, Rv. 269258-01; Sez. 3, n. 19106 del 02/03/2016, Chianese, Rv. 267102-01; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pmt in proc. Pratesi, Rv. 253364-01). I ricorrenti trascurano inoltre che, secondo la incontestata ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito, la sussistenza del reato è stata desunta non solo dalla mancata reperibilità di numerosi contratti, ma anche dalla mancata esibizione dell'originale del registro di prima nota del 2010, la manipolazione delle copie a ricalco, nonché la consegna tardiva e solo dopo reiterati inviti degli scontrini di chiusura giornaliera relativi allo stesso anno. A ciò si aggiunge l'occultamento dell'originale del registro di prima nota 2010, presentato in copia soltanto dopo l'emissione del decreto di sequestro preventivo dell'8 ottobre 2015. Tali comportamenti, valutati complessivamente, hanno impedito agli organi accertatori di ricostruire correttamente i redditi e il volume d'affari, frustando l'attività di verifica e integrando pienamente la fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili prevista dall'art. 10 d.lgs. n.74 del 2000. 5.11 quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso, riferiti rispettivamente ai capi c), e) e g), sono inammissibili perché generici, in essi a fronte della ampia 8 motivazione di entrambe le decisioni di merito, non si dettagliano le specifiche censure il cui esame sarebbe stato pretermesso, né se ne indica la decisività. 6.11 settimo motivo di ricorso è inammissibile perché svolto integralmente in fatto e non si confronta con la motivazione non manifestamente illogica offerta dalla Corte d'appello a fondamento della ritenuta inesistenza delle operazioni contestate, e con il richiamo, in essa contenuto, a tre elementi obiettivi e convergenti. In primo luogo, le interrogazioni alla banca dati collegata con l'anagrafe tributaria hanno mostrato che LL aveva cessato l'attività il 23 dicembre 2014 e che, per gli anni d'imposta 2012 e 2013, aveva dichiarato ricavi e volumi d'affari pari a zero. In secondo luogo, la consultazione della banca dati PRA ha evidenziato che lo stesso non risultava intestatario di autocarri negli anni 2012-2014, circostanza incompatibile con le prestazioni fatturate. In terzo luogo, un accertamento svolto dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Brindisi in data 6 ottobre 2014 ha accertato che LL prestava attività lavorativa "in nero" presso l'azienda, con conseguente irrogazione delle sanzioni previste. 7.1 motivi ottavo, nono e decimo sono inammissibili. Riferiti ai capi h), i), 1) si deduce l'omesso esame di doglianze che la Corte territoriale ha affermato essere già state trattate in relazione ai capi b) e a), senza, tuttavia, spiegare quali aspetti decisivi di diverso contenuto siano stati dedotti e pretermessi nella valutazione. 8.L'undicesimo motivo, con cui si deduce la prescrizione precedente alla sentenza d'appello dei fatti commessi entro agosto 2011, è fondato con riferimento al capo c), riferito al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, limitatamente a quelle degli anni 2010 e 2011, tenendo conto che, per i fatti del 2010 e del 2011, trova applicazione la versione dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 allora vigente, che prevedeva la pena massima di sei anni, con conseguente termine prescrizionale base di anni sei, aumentato di un quarto ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto, per un totale di anni sette e mesi sei, cui devono essere aggiunti i 1246 giorni di sospensione maturati nel corso del procedimento. Residua invece, reato non prescritto, l'emissione della fattura datata 1/12/2014. Deve, altresì constatarsi la prescrizione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, sub e) limitatamente a quella presentata il 30/9/2011. In tale ipotesi il termine di prescrizione deve essere calcolato sulla base della disciplina vigente all'epoca, che prevedeva per l'art. 3 d.lgs. n.74 del 2000 la 9 pena massima di sei anni e, per effetto dell'art. 17 del medesimo decreto, l'aumento di un quarto del termine di prescrizione, per un totale di anni sette e mesi sei, cui devono sommarsi l'indicato periodo di sospensione del procedimento. Residuano, pertanto, le dichiarazioni del 12/9/2014, 31/12/2012, 30/12/2013, 30/9/2014 e 16/12/2015. La riscontrata prescrizione impone la rideterminazione della pena di cui, in assenza di una specifica indicazione degli aumenti disposti per la continuazione, deve essere necessariamente reinvestito il giudice di merito, e la rideterminazione della somma da sottoporre a confisca. 9. Il dodicesimo motivo, in cui si deduce un presunto errore di calcolo proprio della sentenza di primo grado, risulta assorbito a seguito dell'accoglimento del motivo che precede, e alla conseguente disposta rideterminazione della pena. 10.11 tredicesimo motivo, riferito alla confisca, è inammissibile perché generico. Tal motivo non esprime alcuna censura, ma si risolve in una mera comunicazione dell'ammissione delle società al concordato preventivo e nella prospettazione che "la rimodulazione delle esposizioni comporta riduzione dell'importo dovuto a pagamento" con conseguente richiesta di revoca della confisca che sin d'ora si chiede riservando il deposito di documentazione ove codesta Corte vorrà ritenerla ammissibile". 11.Per tutte queste ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione al delitto di cui al capo c) dell'imputazione limitatamente alle fatture degli anni 2010 e 2011 ed al delitto di cui al capo e) dell'imputazione, limitatamente alla dichiarazione presentata in data 30/09/2011 per essere i reati estinti per prescrizione. I ricorsi nel resto devono essere dichiarati inammissibili con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello dovrà riesaminare la sorte delle misure ablative, distinguendo tra confisca diretta del profitto e confisca per equivalente, poiché si tratta di istituti sorretti da presupposti e finalità differenti. Come chiarito dalle Sezioni Unite "Lucci", Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, la confisca diretta, in quanto misura di sicurezza patrimoniale, può essere mantenuta anche dopo la declaratoria di prescrizione quando il bene sia già stato individuato come provento immediato dell'illecito e tale accertamento risulti puntualmente compiuto nei gradi di merito con motivazione immune da vizi. Diversamente, la 10 f Il Presidente confisca per equivalente ha natura sanzionatoria e non può sopravvivere alla prescrizione, salvo specifica previsione normativa. Nel caso in esame, i fatti risalgono a epoca anteriore all'introduzione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21. Le Sezioni Unite hanno qualificato tale disposizione come norma anche sostanziale, in quanto incide sulla possibilità di mantenere confische aventi natura punitiva nonostante la prescrizione, e ne hanno pertanto escluso l'applicabilità retroattiva. Ne consegue che ogni misura riconducibile alla confisca per equivalente deve essere eliminata. (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209-01). Quanto alla parte che potrebbe integrare una confisca diretta, il giudice del rinvio dovrà verificare, nei limiti consentiti dalla prescrizione, se il fatto-reato risulti accertato nei suoi elementi oggettivi e se i beni appresi rappresentino effettivamente il profitto immediato e diretto dell'illecito. Solo in presenza di tali condizioni la confisca potrà essere confermata;
in mancanza, anche tale misura dovrà essere eliminata.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo c) dell'imputazione limitatamente alle fatture degli anni 2010 e 2011 ed al reato di cui al capo e) dell'imputazione limitatamente alla dichiarazione presentata in 30/09/2011 per essere i reati estinti per prescrizione;
dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e della confisca. Così deciso in Roma, in data 27/02/2026