CASS
Sentenza 7 dicembre 2023
Sentenza 7 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/12/2023, n. 48803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48803 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/05/2023 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto P.G. Kate tassone che ha chiesto dichiararsi inammissibile il proposto ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 48803 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 14/11/2023 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, pronunciando nei confronti di CO ER, con sentenza del 5/5/2023, gli ha applicato ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti, la pena condizionalmente sospesa (subordinata al versamento di 100 euro a titolo di risarcimento del danno in favore dell'Associazione Vittime della Strada) di mesi tre di arresto ed euro 1000 di ammenda, con sospensione della patente di guida per anni due, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-sexies cod. strada, perché guidava l'autoveicolo Audi A3 targata CV635ZT in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico pari a 1,53 g/I alla prima misurazione e1,52 g/I alla seconda, in Scafati il 9/8/2021 alle 2.30. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il ER, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo l'unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta assenza di motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, fissata nel massimo di due anni, avendo il tribunale omesso ogni minima giustificazione, limitandosi ad indicare la durata della stessa e l'obbligo ex lege di irrogarla. Il ricorrente impugna la decisione, contestando anche la violazione dell'art. 218 co. 2 cod. strada e richiamando i dicta di Sez. U. Bosio e la necessità di considerare il lieve sforamento dal limite di 1,5 g/I e la ridotta entità del danno. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria irrogata, in quanto ritiene la stessa inopinatamente applicata nella misura massima, senza motivazione. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. indicate in epigrafe. 3. In premessa, va evidenziato che il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. ci Melzani, Rv. 279349 che ha chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative. Già in precedenza, peraltro questa Corte di legittimità aveva chiarito che il ricorso per cassazione in punto di motivazione della sanzione amministrativa accessoria ben può essere proposto secondo la disciplina generale dettata dall'art. 2 606, co. 2, cod. proc. pen. e non incontra i limiti di cui all'art. 448, co.
2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (Sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019 Cc. Bruna Rina Giacomo, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, P.G. in proc. Stratta, Rv. 273091; Sez. 4 n. 7554 del 24/1/2019, Re, non mass.). Ciò premesso, va detto che il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla durata della disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione. 4. Ed invero, questa Corte di legittimità, ha da tempo chiarito che, con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. Un. n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981). Ciò è perfettamente conforme al costante dictum di questa Corte di legittimità che ha ricordato come, con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., debbano essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871). L'applicabilità con la sentenza di patteggiamento della sanzione amministrativa accessoria nei casi previsti dall'art. 222 cod. strada, deriva dal fatto la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo. (cfr. Sez. 4, n. 36868 del 14/3/2007, Francavilla, Rv. 237231 che ha annullato con rinvio una sentenza di patteggiamento per il reato di omicidio colposo da incidente stradale con la quale il giudice aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria). Tuttavia, in casi come quello che ci occupa, il giudice del patteggiamento aveva l'obbligo di fornire una motivazione in relazione al tipo e alla durata della sanzione amministrativa accessoria irrogata. È d'uopo considerare, infatti, che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena, a cui non è possibile in alcun modo equipararle, neppure sulla scorta della mera, eventuale ricorrenza di caratteri comuni (Corte Cost. sent. 49/2015). Proprio in ragione di tale natura, esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo che investe il patteggiamento propriamente detto e il 3 giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti, trattandosi di statuizione sottratta al loro accordo. 5. Premesso quanto sopra, va aggiunto che il Collegio condivide e intende ribadire il principio, più volte affermato, che il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211). Ciò in quanto, in tali casi, è sufficiente la motivazione implicita (così Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738 che ha ritenuto corretta l'applicazione della sospensione di due anni corredata in parte motiva dal semplice richiamo alla congruità della sanzione conseguita ad un fatto oggettivamente grave, quale l'omicidio colposo di un pedone;
conf. Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470; Sez. 4, n. 8439 del 24/4/1.996, M' Salbi, Rv. 206297; contra Sez. 4, n. 35839 del 12/03/2013, Rossetti, Rv. 256956). Proprio l'applicazione di tali principi, tuttavia, rende fondato il ricorso in esame. Nel caso che ci occupa la sanzione è stata irrogata nella misura massima (in quanto la sanzione amministrativa accessoria prevista per J'art. 186 co. 2 lett. c) cod. strada è da un anno a due anni), e lo stringato percorso motivazionale della sentenza impugnata - che, trattandosi di patteggiamento, quanto ai fatti di cui all'imputazione, è legittimamente limitato ad una valutazione di correttezza della qualificazione giuridica, di assenza di estremi per l'emissione di una sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. e di congruità della pena richiesta - non consente di rinvenire una motivazione implicita in punto di dosimetria della sanzione amministrativa accessoria che consenta di ovviare alla totale assenza di una specifica motivazione sulla stessa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente aila durata della disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione,. per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma il 14 novembre 2023 DEPUITATO Ul CANCELLERIA Il qbrsigliere es sore Il Presidente
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto P.G. Kate tassone che ha chiesto dichiararsi inammissibile il proposto ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 48803 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 14/11/2023 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, pronunciando nei confronti di CO ER, con sentenza del 5/5/2023, gli ha applicato ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti, la pena condizionalmente sospesa (subordinata al versamento di 100 euro a titolo di risarcimento del danno in favore dell'Associazione Vittime della Strada) di mesi tre di arresto ed euro 1000 di ammenda, con sospensione della patente di guida per anni due, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-sexies cod. strada, perché guidava l'autoveicolo Audi A3 targata CV635ZT in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico pari a 1,53 g/I alla prima misurazione e1,52 g/I alla seconda, in Scafati il 9/8/2021 alle 2.30. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il ER, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo l'unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta assenza di motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, fissata nel massimo di due anni, avendo il tribunale omesso ogni minima giustificazione, limitandosi ad indicare la durata della stessa e l'obbligo ex lege di irrogarla. Il ricorrente impugna la decisione, contestando anche la violazione dell'art. 218 co. 2 cod. strada e richiamando i dicta di Sez. U. Bosio e la necessità di considerare il lieve sforamento dal limite di 1,5 g/I e la ridotta entità del danno. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria irrogata, in quanto ritiene la stessa inopinatamente applicata nella misura massima, senza motivazione. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. indicate in epigrafe. 3. In premessa, va evidenziato che il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. ci Melzani, Rv. 279349 che ha chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative. Già in precedenza, peraltro questa Corte di legittimità aveva chiarito che il ricorso per cassazione in punto di motivazione della sanzione amministrativa accessoria ben può essere proposto secondo la disciplina generale dettata dall'art. 2 606, co. 2, cod. proc. pen. e non incontra i limiti di cui all'art. 448, co.
2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (Sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019 Cc. Bruna Rina Giacomo, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, P.G. in proc. Stratta, Rv. 273091; Sez. 4 n. 7554 del 24/1/2019, Re, non mass.). Ciò premesso, va detto che il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla durata della disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione. 4. Ed invero, questa Corte di legittimità, ha da tempo chiarito che, con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. Un. n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981). Ciò è perfettamente conforme al costante dictum di questa Corte di legittimità che ha ricordato come, con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., debbano essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871). L'applicabilità con la sentenza di patteggiamento della sanzione amministrativa accessoria nei casi previsti dall'art. 222 cod. strada, deriva dal fatto la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo. (cfr. Sez. 4, n. 36868 del 14/3/2007, Francavilla, Rv. 237231 che ha annullato con rinvio una sentenza di patteggiamento per il reato di omicidio colposo da incidente stradale con la quale il giudice aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria). Tuttavia, in casi come quello che ci occupa, il giudice del patteggiamento aveva l'obbligo di fornire una motivazione in relazione al tipo e alla durata della sanzione amministrativa accessoria irrogata. È d'uopo considerare, infatti, che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena, a cui non è possibile in alcun modo equipararle, neppure sulla scorta della mera, eventuale ricorrenza di caratteri comuni (Corte Cost. sent. 49/2015). Proprio in ragione di tale natura, esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo che investe il patteggiamento propriamente detto e il 3 giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti, trattandosi di statuizione sottratta al loro accordo. 5. Premesso quanto sopra, va aggiunto che il Collegio condivide e intende ribadire il principio, più volte affermato, che il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211). Ciò in quanto, in tali casi, è sufficiente la motivazione implicita (così Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738 che ha ritenuto corretta l'applicazione della sospensione di due anni corredata in parte motiva dal semplice richiamo alla congruità della sanzione conseguita ad un fatto oggettivamente grave, quale l'omicidio colposo di un pedone;
conf. Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470; Sez. 4, n. 8439 del 24/4/1.996, M' Salbi, Rv. 206297; contra Sez. 4, n. 35839 del 12/03/2013, Rossetti, Rv. 256956). Proprio l'applicazione di tali principi, tuttavia, rende fondato il ricorso in esame. Nel caso che ci occupa la sanzione è stata irrogata nella misura massima (in quanto la sanzione amministrativa accessoria prevista per J'art. 186 co. 2 lett. c) cod. strada è da un anno a due anni), e lo stringato percorso motivazionale della sentenza impugnata - che, trattandosi di patteggiamento, quanto ai fatti di cui all'imputazione, è legittimamente limitato ad una valutazione di correttezza della qualificazione giuridica, di assenza di estremi per l'emissione di una sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. e di congruità della pena richiesta - non consente di rinvenire una motivazione implicita in punto di dosimetria della sanzione amministrativa accessoria che consenta di ovviare alla totale assenza di una specifica motivazione sulla stessa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente aila durata della disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione,. per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma il 14 novembre 2023 DEPUITATO Ul CANCELLERIA Il qbrsigliere es sore Il Presidente