Sentenza 8 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/2002, n. 9868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9868 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2002 |
Testo completo
86 8 Aula 'B' LA CORTE SUI09 868 /0 2 ITALIANA REPUBL IN NOME DEL POPOLO ITALIA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. N. 4096/00 Consigliere Cron...26719 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Rep. - Consigliere Ud. 08/05/02 Dott. Federico ROSELLI Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: CA CA, AI ME, CA RI IA, CA ND, CA VI, CA LI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TANGORRA lo studio dell'avvocato12, presso DOMENICO CATRICALA', che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RI C. ELIA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2002 presso rappresenta e difende ope legis;
2011 -1- - controricorrente- sentenza n. 1038/99 del Tribunale di avversO la CATANZARO, depositata il 21/09/99 R.G.N. 1245/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato POLITO per delega ELIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 1° agosto 1995 ED AC e RO AC, nella qualità di eredi di RI AZ NI, adivano il Pretore di Catanzaro per ottenere, nei confronti del Ministero dell'Interno, l'accertamento del loro diritto, nell'indicata qualità, a percepire l'indennità di accompagnamento, spettante alla loro dante causa, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ossia dall'1.12.1988 e non dal 28.12.1991 (recte, dall'1.1.1992). Sostenevano che la NI era già meritevole dell'indennità all'epoca della domanda amministrativa, nel mentre la commissione aveva riconosciuto i requisiti per la prestazione solo dal giorno della visita. Il Ministero convenuto si costituiva e contestava la domanda. Espletata consulenza tecnica medico legale, e costituitisi in giudizio CA IR, RI AZ AC, MI AC, EN AC e NA AC, quali eredi di ED AC, nelle more deceduto, con sentenza del 17.10.1996/21.3.1997 il Pretore, disattendendo le conclusioni del CT, accoglieva la domanda. L'appello del Ministero, cui resistevano gli eredi, veniva accolto dal Tribunale di Catanzaro con sentenza del 19 aprile/21 settembre 1999. I giudici di secondo grado, riportate le “considerazioni medico-legali" del CT, osservavano che le conclusioni dell'ausiliare non potevano ritenersi smentite dalla circostanza, valorizzata dal Pretore, che le patologie riscontrate erano le stesse già certificate sin dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa, essendo importante non tanto l'esistenza delle malattie, quanto la loro intensità. Mancando la prova che, all'epoca di presentazione 3 della domanda amministrativa, le patologie fossero delle stessa gravità rispetto alla data della visita, la domanda doveva essere rigettata. Per la cassazione di tale decisione ricorrono, formulando due motivi di censura, RO AC, CA IR, RI AZ AC, MI AC, EN AC e NA AC. Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso. Motivi della decisione Con i due motivi di ricorso, denunciando violazione dell'art. 3, comma 3 (recte, 4), della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e vizio di motivazione, la difesa dei ricorrenti deduce che i giudici di appello hanno fondato la loro decisione su una motivazione contraddittoria del CT (il quale, dopo avere affermato che le patologie da cui era affetta la de cuius “producono delle alterazioni psico-fisiche che riconoscono il presupposto biologico della mancanza di autosufficienza”, ha poi negato che le stesse, ancorché presenti fin dalla data della domanda amministrativa, producessero la necessità di accompagnamento da tale epoca). Assume che il CT ed il Tribunale, affermando la mancanza di idonea documentazione sulle precedenti condizioni cliniche della signora NI, non hanno correttamente valutato sia il referto di un precedente accertamento sanitario (decisione della Commissione del 2.3.1987), sia il certificato del medico curante;
entrambi i documenti attesterebbero la sussistenza delle stesse patologie ritenute produttive della mancanza di autosufficienza (mancanza di autosufficienza espressamente affermata nel secondo documento). 4 Deduce, ancora, che non sono stati considerata l'età della signora NI (nata il [...]) e il fatto che le patologie, già riscontrate nel 1987, non erano suscettibili di miglioramenti mediante trattamento terapeutico, comportando, invece, un decorso ingravescente. Richiama, infine, quella giurisprudenza della Corte relativa al problema della decorrenza dello stato invalidante, di norma non coincidente con la visita medico-legale. Il ricorso non è fondato. Questa Corte ha ripetutamente chiarito, in relazione alla decorrenza dello stato invalidante necessario per la fruizione di determinati benefici assistenziali o previdenziali, che "in tema di accertamento della decorrenza dell'invalidità pensionabile, il superamento della soglia di invalidità è normalmente antecedente, salvo casi eccezionali, al momento della indagine tecnica del consulente, in quanto, riguardando l'indagine stessa uno stato o un processo durevole, è assai improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nel suo momento iniziale, mentre per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore;
peraltro, per gli stati patologici per i quali ciò non sia possibile, in assenza di dati anamnestici, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al momento dell'accertamento, ovvero ad epoca ragionevolmente e immediatamente precedente, difettando elementi utili per fare risalire la patologia ad un tempo determinato diverso" (Cass., 26 marzo 1994 n. 2958; 7 dicembre 2000 n. 15519). Nella fattispecie in esame la decorrenza dello stato patologico giustificante la necessità di assistenza continua è stata, dalla commissione di S prima istanza, fatta coincidere con il momento della visita (28.12.1991), avvenuta a distanza di oltre tre anni dalla presentazione della domanda amministrativa (11.11.1988). Il Tribunale ha osservato che, al fine di valutare la sussistenza della necessità di un accompagnatore, non rileva tanto l'esistenza delle patologie, quanto la loro intensità; e che, nel caso di specie, non vi era alcuna prova che le patologie, da cui era affetta la signora NI, fossero, all'epoca della presentazione della domanda, della stessa gravità rispetto all'epoca della visita. Anche il CT, del resto, aveva rilevato che nessuna documentazione sanitaria era stata allegata al ricorso, che consentisse "una analisi delle attività permesse o residue e delle reali condizioni di vita della NI precedentemente al 1991”. Così argomentando il CT (e la sentenza di secondo grado, che ne ha condiviso le conclusioni) non hanno affatto trascurato il verbale di visita del 2.3.1987 della commissione di prima istanza di Lamezia Terme e il certificato medico redatto dal dott. Lorenzo Mazziotti 1'8.11.1988 (espressamente citati a pag. 4 della relazione di consulenza). Hanno semplicemente ritenuto che tale documentazione non consentisse di affermare la sussistenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa. La difesa dei ricorrenti non evidenzia vizi logici in tale motivazione, ma si limita a contrapporre, a quella del CT e del Tribunale, una diversa valutazione della documentazione sopra ricordata, da cui vorrebbe desumere una gravità delle patologie tale da escludere la autosufficienza della signora 6 NI, anche in considerazione degli 83 anni che aveva all'epoca della domanda. Si tratta di una valutazione di fatto che non può trovare ingresso in questa sede;
mentre, come già sopra evidenziato, non vengono rilevati vizi logici od omesse valutazioni di elementi, diversi dalla documentazione esaminata dal CT e dai giudici di appello, che avrebbero potuto sicuramente orientare la decisione in un'altra direzione. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. I ricorrenti non sono tenuti al rimborso delle spese di questo giudizio nei confronti del Ministero resistente, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria (art. 152 disp. att. c.p.c.)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla perle spese. Così deciso in Roma 1'8 maggio 2002. Il cons. estensore Il Presidente Cresselle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 8 LUB.2002 L CANCELLIERE 7