Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2020, n. 1589
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Sentenza 11 dicembre 2020

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La parte che nomini un nuovo difensore di fiducia, in sostituzione di quello revocato, ha l'onere di informarlo in ordine allo stato in cui si trova il processo, sicché il mancato intervento del nuovo difensore nel giudizio di appello, il cui decreto di fissazione dell'udienza era stato correttamente notificato al difensore successivamente revocato, non determina alcuna nullità, in quanto determinato da negligenza del nominante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2020, n. 1589
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1589
    Data del deposito : 11 dicembre 2020

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