Sentenza 11 dicembre 2020
Massime • 1
La parte che nomini un nuovo difensore di fiducia, in sostituzione di quello revocato, ha l'onere di informarlo in ordine allo stato in cui si trova il processo, sicché il mancato intervento del nuovo difensore nel giudizio di appello, il cui decreto di fissazione dell'udienza era stato correttamente notificato al difensore successivamente revocato, non determina alcuna nullità, in quanto determinato da negligenza del nominante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2020, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2020 |
Testo completo
0 1589-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da: Sent. n.sez.1157 Renato Giuseppe Bricchetti Presidente - UP 11/12/2020 - Stefano Mogini R.G.N. 13558/2020 Anna Criscuolo - Ercole Aprile Relatore - Benedetto Paternò Raddusa ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso presentato da IN DI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/11/2019 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore general Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado del 7 aprile 2016 con la quale il Tribunale di Brindisi aveva condannato DI IN in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 336 e 341-bis cod. pen., commessi in Brindisi il 20 luglio 2014. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il IN, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti due motivi. R 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale adottato una sentenza nulla all'esito di un giudizio svoltosi in assenza del difensore di fiducia che l'imputato aveva provveduto a nominare, in sostituzione di precedente patrocinatore revocato: prevenuto che era stato, invece, assistito da un difensore nominato in via d'urgenza ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 336 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente confermato la sentenza di condanna in primo grado, benché le carte del processo avessero dimostrato che il IN non aveva agito per costringere gli agenti della sezione volanti della questura di brindisi a compiere un atto del loro ufficio, essendo i poliziotti, intervenuti per una segnalazione di una rissa che non vi era stata, limitati a chiedere all'imputato di fornire le proprie generalità e di esibire un documento.
3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto legge n. 137 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Escluso che alcuna invalidità si sia verificata nel giudizio di secondo grado in relazione alla notificazione del decreto contenente la vocatio in iudicium, in quanto è lo stesso ricorrente a riconoscere che la revoca del precedente difensore di fiducia intervenne in un momento successivo a quella notifica, è di tutta evidenza come la decisione dell'imputato di nominare un nuovo difensore di fiducia in sostituzione di quello revocato doveva essere accompagnata dall'impegno ad informare il suo nuovo patrocinatore affinché lo stesso potesse comparire personalmente in udienza ovvero nominare un proprio sostituto. E' pacifico, infatti, che la dichiarazione di avvenuta nomina del difensore di fiducia non deve essere comunicata dall'ufficio al professionista designato, incombendo tale onere informativo esclusivamente sull'imputato: con la conseguenza che il mancato intervento del fiduciario, determinato dalla negligenza del nominante, non può costituire causa di invalidità degli atti processuali (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 28788 del 01/10/2020, Catalano, Rv. 279628). 2 Nel caso di specie risulta dagli atti che il secondo difensore non venne notiziato di quella nomina ovvero decise di non comparire all'udienza: sicché, non dovendo provvedere a notificargli alcunché, correttamente la Corte dispose la nomina di un ulteriore difensore quale suo sostituto, immediatamente reperibile, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., che prevede, tra i possibili presupposti per la sua applicazione, appunto il caso del difensore nominato di fiducia o di ufficio che non sia "non comparso". - Né può sostenersi che le ragioni difensive dell'imputato che peraltro era personalmente presente all'udienza dinanzi a quella Corte di appello - siano state altrimenti violate, in quanto quel collegio avrebbe dovuto rinviare la trattazione del processo. Ed invero, l'unica disposizione che, in quella situazione, avrebbe potuto trovare applicazione per garantire l'espletamento pieno del mandato difensivo sarebbe stata quella dettata dall'art. 108 cod. proc. pen., che prevede, nel caso di revoca di un precedente difensore, l'obbligo per il giudice di concedere al nuovo un termine congruo per consentirgli la cognizione degli atti e per informarsi sui fatti del procedimento: ma tale termine non va concesso d'ufficio, bensì va richiesto dal nuovo difensore, cioè da quello di fiducia appena nominato ovvero dal suo sostituto officiato in via d'urgenza a mente del citato art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (così, tra le altre, Sez. 5, n. 15588 del 01/02/2017, F., Rv. 270017). Richiesta che, nel caso di specie, non venne avanzata.
3. Il secondo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché avente ad oggetto un'asserita violazione di legge non dedotta con l'atto di appello, con il quale l'imputato si era doluto solamente dell'assenza dell'elemento psicologico e delle scelte operate in ordine al trattamento sanzionatorio. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/12/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Ercole Aprile Renato Giuseppe Bricchetti DEPOSITATO IN 14 GEN 2021, IL CANCEL ZI 4