Sentenza 21 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il limite della continenza, entro il quale deve svolgersi un corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, viene superato quando le informazioni, pur vere, si risolvano - per il lessico impiegato, per l'uso strumentale delle medesime, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano- in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono: quando cioè, al di là della offensività della notizia e della negativa sua valutazione (che sono scriminate se veritiere e di interesse sociale) si realizzi una lesione del bene tutelato, attraverso il modo stesso in cui la cronaca e la critica vengono attuate. (Fattispecie in cui, nell'articolo giornalistico, era riportata la notizia che il vicepresidente dell'unione distributori italiani aveva detenuto "una montagna di cassette pirata"; la Corte, ritenendo che la espressione, sia pure iperbolica, dovesse essere intesa nel senso che le cassette in possesso del soggetto fossero in numero tale da escludere errori o sviste, ha affermato che non è stato superato il limite della continenza ed ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna).
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- 1. Quando è diffamazione criticare un politico su FacebookRaffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2000, n. 6925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6925 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 21/12/2000
1. Dott. FRANCESCO PROVIDENTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - N. 2126
3. Dott. ALFONSO AMATO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - N. 21882/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da RC NE nata in [...] l'[...] e da ER CE nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 16/12/1999 dalla Corte di appello di Milano. Visti gli atti, la sentenza denunciata, il ricorso e la memoria della parte civile.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. G. Ferrua.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M. Favalli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Udito, per la parte civile, l'avv. R. Borzone che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv. M. R. De Mucci in sostituzione dell'avv. L. Mazzola.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. Con sentenza 24/09/1998 il Tribunale di Milano dichiarava RC NE responsabile di diffamazione a mezzo stampa ai danni di Di LE AN in relazione ad un articolo da lei redatto e pubblicato sul periodico "Visto", ove si affermava fra l'altro che la Guardia di Finanza aveva sequestrato al predetto "montagne di cassette pirata", illegalmente detenute presso la sede di una delle sue società; dichiarava altresì ER CE, direttore del periodico, responsabile di omesso controllo sul contenuto del citato articolo;
con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante del fatto determinato, condannava gli imputati a pene ritenute di giustizia, con la sospensione condizionale, nonché al risarcimento dei danni, contestualmente liquidati, in favore della parte civile. In data 16/12/1999 la Corte di appello concedeva il beneficio della non menzione e riduceva l'importo assegnato a titolo risarcitorio;
confermava nel resto l'impugnata decisione.
Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati negli infradescritti termini.
1 - Violazione degli artt. 51 c.p., 21 cost.; vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica.
2 - Violazione dell'art. 12 L. 47/48 in relazione alla condanna alla riparazione pecuniaria.
Il primo motivo è fondato.
La Corte territoriale - rilevato che doveva ritenersi provata la verità circa la detenzione da parte del Di LE di 450 cassette da definirsi "pirata" in quanto i diritti SIAE erano stati in parte elusi - ha negato la ricorrenza della scriminante di cui sopra per superamento della continenza in base a quanto segue:
- il termine "montagne" è da considerarsi sproporzionato per eccesso con riferimento ad alcune centinaia reperite nell'ambito di un impresa, la quale secondo regole di comune esperienza non può che trattare in misura enormemente superiore i prodotti in questione che costituiscono l'oggetto della sua attività.
- del pari sproporzionata si palesa la carica sensazionale - scandalistica rappresentata dall'avere affermato: "è (la notizia trapelata) ancora più sconcertante se si pensa che Di LE è anche vicepresidente dell'Unione distributori italiani, da sempre impegnata nella lotta contro la pirateria cinematografica." e nell'ulteriore richiamo all'appartenenza del predetto alla categoria di coloro "che propongono quello spot dove un tizio viene travolto da centinaia di cassette... sugli scaffali di un magazzino che sembra il luogo di un delitto", e poi ancora: "E proprio di un delitto si tratta, ci ricordano i pubblicitari facendo grondare sangue dalla scritta: se compri una cassetta pirata uccidi il cinema" con la conclusione: "al di là delle facili congerie il fenomeno in realtà è preoccupante;
secondo stime attendibili questo mercato clandestino riguarda il 45% delle cassette in circolazione".
I giudici di merito hanno infine affermato che il lettore era stato posto di fronte ad un Di LE scandaloso alimentatore del traffico illecito che invece egli, in virtù della sua carica, avrebbe dovuto contrastare.
Tanto premesso si osserva.
Il limite della continenza, entro il quale deve svolgersi un corretto diritto di cronaca e di critica, viene superato quando le informazioni, pur vere, si risolvano - per il lessico impiegato, per l'uso strumentale delle medesime, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano - in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono: quando cioè, al di là
dell'offensività della notizia e della negativa sua valutazione, che sono scriminante se veritiere e di interesse sociale, si realizzi una lesione del bene tutelato attraverso il modo stesso in cui la cronaca e la critica vengono attuate.(in tal senso: Cass. 17/09/1998 n. 00 761 RV. 211480; Cass. 22/05/2000 n. 0 5941; Cass. 27/06/2000 n. 0 7498 RV. 216570)
Orbene la soluzione di cui al provvedimento impugnato non è conforme a siffatti canoni.
Invero, posto che la parola montagne equivale a "numero notevole", il suo impiego, a mò di iperbole e diretto a rendere visivamente il numero di 450 cassette, non si presenta tale da strumentalizzare la realtà a fini puramente denigratori: detto numero in effetti è cospicuo, a prescindere dal maggior quantitativo che l'operatore poteva complessivamente detenere;
del resto l'obiettiva rilevanza sociale, certamente in chiave di disvalore, del fatto de quo è data dalla circostanza che si detenessero cassette, "pirata" in misura da escludere errori o sviste e non già dalla proporzione tra queste e quelle possedute in conformità alla disciplina legislativa. Nè dal punto di vista logico si spiega la sproporzione individuata in sentenza con riguardo alla menzione effettuata dal giornalista alla qualifica del Di LE ed all'accostamento della sua figura allo spot televisivo.
In realtà il richiamo alle scene di quest'ultimo, poiché è certo e pacifico che il Di LE ricoprisse la carica di vicepresidente dell'Unione distributori italiani, si palesa del tutto giustificato, dovendosi al contempo puntualizzare che la notizia assumeva maggior interesse e rilevanza proprio per la qualifica e l'attività del predetto;
d'altro canto l'enfasi descrittiva delle scene del filmino corrisponde a quella effettivamente impiegata dai pubblicitari:
l'immagine del messaggio è stata creata dall'Unione distributori e non dal giornalista.
Nel riportato contesto la conclusione finale dell'articolo sul carattere "sconcertante" della notizia e sulla natura "preoccupante" del fenomeno non esorbita dai limiti del diritto di manifestazione del pensiero nella forma della critica;
in particolare si evidenzia che neppure è stato usato il termine "scandaloso" a cui hanno fatto riferimento i giudici di merito."
Per le esposte argomentazioni va affermato che l'offesa alla reputazione esiste, ma consiste nell'attribuzione di fatto vero e di rilievo sociale e non anche nel modo con cui la cronaca e la critica si sono svolte: ne deriva che non può ritenersi violato l'obbligo della continenza.
S'impone dunque riconoscimento della relativa scriminante e di conseguenza l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
La Corte,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2001