Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2017, n. 15588
CASS
Sentenza 1 febbraio 2017

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La concessione del termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. presuppone una specifica richiesta del difensore e qualora essa manchi non sussiste l'obbligo del giudice di disporla d'ufficio, considerato che, in tal caso, imprescindibili esigenze di buona organizzazione e di ragionevole durata del processo ne esigono la prosecuzione e che il termine a difesa non può essere imposto al difensore d'ufficio senza rendere il giudice del processo giudice della difesa tecnica.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2017, n. 15588
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15588
Data del deposito : 1 febbraio 2017

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