Sentenza 8 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/2001, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
O L L O B 26-1 I D Z A DE T R S . 642 O U P BUBBLICA ITALIANA .P.R M I 00195 D A all.B D E T tah, N E S SSAZIONE A CORT SUCRE MA 2 E art. 2 Oggetto Espropriazione per. -p.ce. - Indemnita SEZIONE PRIMA CIVILE Determinazione- terzi do s enza-) Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Interess eorton R.G.N. 256/99 - Presidente Dott. Pasquale REALE 2844/99 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron.198 Consigliere Dott. AR Gabriella LUCCIOLI Rep. 58 SPAGNA MUSSO Consigliere- Dott. Bruno Ud. 19/10/2000 BENINI Rel. Consigliere Dott. Stefano ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. --IL-BOLS 24.ORE sul ricorso proposto da: per diritti L.
6.000 COMUNE DI BARGA, in persona del Sindaco pro tempore, 8.GEN 2001. il IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso l'avvocato D'AMELIO PIERO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MERUSI FABIO, giusta ती mandato in calce al ricorso;
ricorrente CANCELLERIA
contro
AN IA AR IS, AN VA, AN LI, ND AR Ved. AN;
intimate CANCELLERIA 2000 e sul 2° ricorso n° 02844/99 proposto da: 1895 AN VA, AN LI, IN UG, IN 1 AU, IN RC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PICCOLOMINI 34, presso l'avvocato VIOLA GUIDO, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
COMUNE DI BARGA;
intimato - avverso la sentenza n. 1699/97 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 18/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2000 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Sciacca, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Ammassari, con delega, che ha chiesto il l'accoglimento del rigetto del ricorso principale e ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento del primo motivo e rigetto del secondo motivo del ricorso incidentale. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 29.9.1987, Ste- fani IV AR IS, FA DA, FA IL e PA AR, convenivano in giudizio davanti al Tri- bunale di Lucca il Comune di Barga, per sentirlo con- dannare al pagamento della differenza tra il valore di mercato di beni di loro proprietà, sottoposti a proce- dura espropriativa, e quanto loro a suo tempo versato a titolo di acconto per la cessione volontaria. Si costituiva in giudizio l'amministrazione conve- contestando il fondamento della domanda, di cui nuta, chiedeva il rigetto. Avverso la sentenza di primo grado, che condannava il Comune al pagamento in favore delle attrici della somma di L. 371.040.000, proponeva appello il Comune di Barga. Con sentenza depositata il 18.11.1997, la Corte d'Appello di Firenze, nominato c.t.u. per una nuova va- lutazione degli immobili espropriati (essendo nel frat- tempo entrato in vigore l'art. 5 bis 1. 8.8.1992 n. 359), riformava la sentenza, liquidando la somma dovuta a conguaglio in L. 279.335.690, oltre interessi dalla data dell'atto di citazione. Ricorre per Cassazione il Comune di Barga, affidan- dosi a due motivi, al cui accoglimento si oppongono con 3 controricorso FA DA, FA IL, SI GO, SI ST, SI MA, che a loro volta propongo- no ricorso incidentale, fondato su due motivi. Il ricorrente principale ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente disporsi la riunione dei pro- cedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza. Con il primo complesso motivo di ricorso, denun- ciando omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione su punti decisivi, il Comune di Barga censura la sentenza impugnata per aver aderito acriticamente alle conclusioni del c.t.u. in ordine alla valutazione del suolo espropriato, senza tener conto delle obiezioni del c.t.p., in particolare per aver considerato l'edificabilità del terreno sulla base del peep, e non secondo la condizione urbanistica del suolo nel momento precedente dell'apposizione del vincolo preordinato ad esproprio, e inoltre per avere ipervalutato i terreni, senza fare corretto uso del metodo sintetico- comparativo. Con il secondo motivo di ricorso, il Comune, denun- ciando omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione sotto ulteriore profilo, si duole della mancata decurtazione dell'indennità nella misura del 40%, pur 4 essendo mancata espressa volontà degli espropriati di esercitare il diritto di accettare l'indennità liquida- ta in giudizio in base ai nuovi criteri, e tale non po- tendo essere considerata la cessione volontaria dei be- ni a suo tempo stipulata, con rinvio della determina- zione dell'indennità all'emananda legge in materia di espropriazione: la successiva condotta degli espropria- ti è incompatibile con quella volontà, che dunque va considerata revocata. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la sentenza è censurata riguardo alla decorrenza degli in- teressi dall'atto di citazione invece che dal primo at- to di messa in mora (richiesta di pagamento 4.3.1985). Con il secondo motivo si lamenta omessa, insuffi- ciente O contraddittoria motivazione, avendo la Corte d'appello, nel negare la rivalutazione per carenza di prova, frainteso la domanda delle appellate, che inten- devano semplicemente attenersi al principio per cui la rivalutazione monetaria è comprensiva di ogni pregiudi- zio derivante dalla mora, finché gli interessi sono stati inferiori alla svalutazione. Riguardo al primo motivo, che è infondato, può os- servarsi che il peep, strumento necessariamente attua- tivo del piano regolatore generale, con lo stesso non può porsi in contrasto, fissando vincoli di edificabi- lità, conformazione e densità edilizia, e va considera- to come vincolo di destinazione fissato in via generale dagli strumenti urbanistici nell'ambito della zonizza- zione del territorio: esso rientra, quindi, nella con- formazione normativa del diritto di proprietà e non CO- me vincolo espropriativo indennizzabile, dovuto a scel- te discrezionali della p.a. relative a singoli beni che, costituendo atti d'imposizione a titolo particola- re, alterano il rapporto conformativo nell'ambito della stessa zona urbanistica (Cass. 16.1.1992, n. 496). Ne consegue che ai fini suddetti deve valutarsi l'indice di edificabilità stabilito dal piano, quale che sia la dal piano ai finidestinazione impressa dell'espropriazione a edilizia residenziale in senso stretto, O a servizi. Le Sezioni unite hanno sancito la duplice natura dei peep quale strumento di attuazione del p.r.g. e nel contempo quale variante di esso, nel cui ambito è in ogni caso inquadrabile: con il risulta- to che, anche quando si tratti di zona avente destina- zione agricola, il fatto stesso che il terreno espro- priando sia incluso nel peep che dello strumento urba- nistico di livello superiore costituisce attuazione о variante per realizzare l'esproprio generalizzato di tutte le aree in esso comprese, è di per sé solo ele- mento giustificativo del legale carattere edificatorio del suolo sia pure nei limiti da esso consentiti (Cass. 18.11.1997, n. 11433; 12.1.1999, n. 241; 20.5.1999, n. 4903; 17.6.1999, n. 5989; 7.7.1999, n. 7053; 24.11.1999, n. 13041; 22.2.2000, n. 1997). Tale ricostruzione trova sostegno nella pronuncia Corte Cost. 16.12.1993, n. 442, che stabilendo il prin- cipio secondo cui la verifica delle possibilità legali, oltre che effettive, di edificazione, va localizzata al momento del concludersi della vicenda ablativa, ha da un lato escluso la rilevanza, sotto il profilo valuta- tivo, delle destinazioni pubbliche o ad uso pubblico nell'ambito dei peep, perché preordinate all'espropriazione, dall'altro ha valorizzato le capa- cità incrementative del piano attuativo, non solo quan- do esso costituisca variante, nel senso di destinare a edilizia residenziale aree previste come agricole, о comunque non residenziali, dal prg, ma anche quando, ricadendo la localizzazione degli edifici in zona de- stinata all'espansione, il peep preveda diversi e più elevati indici di fabbricabilità. Riguardo al secondo profilo di censura compreso nel primo motivo, nella parte in cui il Comune si duole dell'omesso esame, da parte del giudice di merito, dell'obiezione mossa alla c.t.u. circa una pretesa ipervalutazione del suolo espropriato, nella misura di L. 42.000 al mq., va osservato come non possa darsi ri- lievo a quella obiezione, attesa la sua genericità. Che sia stata depositata in udienza una nota, dalla quale risulterebbe che ad avviso del c.t.p., in base ad un'indagine comparativa, il prezzo medio delle aree nel periodo 1984-85, sarebbe quantificabile in L. 15- 20.000, non può far sorgere un obbligo di specifica confutazione, non essendo indicate le fonti della com- parazione, sicché sembra che tale ultimo dato sia sem- plicemente una valutazione soggettiva, che la parte pretende di sostituire a quella del giudice: l'obbligo di confutare le obiezioni alla c.t.u. sorge viene meno ove queste siano generiche e non provate (Cass. 22.1.1982, n. 442). Oltre al fatto che la contestazione non riguarda specificamente il procedimento valutativo seguito, che è quello analitico, del quale non può per definizione censurarsi l'adozione a preferenza di quel- lo sintetico: ai fini della determinazione dell'inden- -nita' di esproprio, il metodo sintetico comparativo, che si avvale delle indicazioni costituite dal prezzo pagato per immobili omogenei, non e' prescritto dalla legge, che non detta criteri vincolanti di valutazione, onde ben puo' il giudice, in assenza di elementi idonei di raffronto, adottare il metodo analitico - ricostrut- n. 9207). Lo stesso ricorrente, tivo (Cass. 1.9.1999, 8 del resto, pare consapevole dell'impossibilità di pro- cedere ad una valutazione comparativa, ricordando la relazione di un primo c.t.u., nominato dal Tribunale, che aveva dichiarato di non avere idonei strumenti di raffronto. Riguardo al secondo motivo, esso è infondato, ba- sandosi sull'erroneo presupposto che per evitare la de- curtazione sia necessaria un'accettazione dell'espropriato, dell'indennità formulata secondo i nuovi criteri. La sentenza del giudice di merito, non essendosi rivelata congrua l'offerta (a suo tempo) for- mulata, e in base alla quale venne stipulata la cessio- ne con riserva di conguaglio, ha ritenuto di non decur- tare l'importo ottenuto attraverso il metodo della se- misomma. Tale decisione, essendo conforme a diritto nel suo risultato ultimo, richiede però una rettifica della motivazione. I soggetti già colpiti da procedimento espropriati- vo hanno, per effetto della sentenza Corte Cost. 16 giugno 1993 n. 283, comunque il diritto di accettare l'indennità evitando la decurtazione del 40% sull'im- porto di quella determinata secondo i nuovi criteri;
siffatto diritto opera soltanto nell'ambito del mecca- nismo negoziale di natura transattiva predisposto dal legislatore, ed il relativo procedimento ha carattere 9 imperativo e prescinde perciò da qualsiasi iniziativa o generica accettazione di importi ancora da determinare. Pertanto, siccome l'esercizio di questo diritto da par- te dell'espropriato presuppone una nuova e congrua de- terminazione dell'indennità operata dall'espropriante secondo i criteri dell'art. 5 bis, consegue, da un la- to, che la riduzione dell'indennità può legittimamente operarsi solo (se e) dopo che l'espropriante abbia nuo- vamente offerto all'espropriato una indennità rideter- minata ai sensi del comma 1 della norma e l'espropriato non l'abbia accettata;
e che per converso, nel caso in cui tale proposta non sia stata formulata e sia in cor- SO il giudizio di opposizione alla stima, il giudice, quali che siano le ragioni dell'omissione (purché non addebitabile a dolo o colpa dell'espropriato), deve co- munque procedere alla determinazione dell'indennità di espropriazione senza far luogo alla decurtazione del 40% (da ultimo: Cass. 4 maggio 2000 n. 5581; 30 marzo 2000, n. 3869; 4 febbraio 2000 n. 1212; 3 settembre 1999, n. 9289; 7 luglio 1999, n. 7060; 28 aprile 1999, n. 4287). Non è in ogni caso rilevante la volontà nego- ziale manifestata in rapporto ai vecchi criteri di de- terminazione dell'indennità (Cass. 24.8.1998, n. 8382). Venendo al ricorso incidentale, il primo motivo ri- sulta fondato: la richiesta dei ricorrenti, mirata al 10 riconoscimento della corretta decorrenza degli interes- si, che gli stessi localizzano al 4.3.1985, va accolta. Quale che sia il primo atto in cui possa ravvisarsi l'intimazione all'adempimento, gli interessi sulla som- ma dovuta a titolo di maggiore indennità di esproprio decorrono dalla data della cessione volontaria dei beni di cui causa (Cass. 27.6.1997, n. 5758), avvenuta, nella specie, il 9.10.1984: onde può essere accolta la domanda di liquidazione dalla più recente data del 4.3.1985 (e rilevandosi erronea l'eccezione del Comune di Barga, nella memoria illustrativa, di una corrispon- denza della sentenza impugnata alla domanda originaria, giacché questa, come precisata prima della decisione di primo grado, richiedeva gli interessi dal 9.10.1984). Sussistono i presupposti per una pronuncia nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ult. parte, c.p.c., onde il Comune di Barga va condannato al depo- sito della somma, corrispondente alla differenza tra il valore espropriativo e quanto percepito a titolo di ac- conto per la cessione volontaria, con gli interessi a decorrere dalla suddetta data. Riguardo al secondo motivo, la precisazione dei ri- correnti incidentali, che la loro richiesta di rivalu- tazione non fosse da intendere come riconoscimento del diritto al cumulo ma come pretesa di ciò in cui la ri- 11 가 24 valutazione sopravanzasse gli interessi legali, non in- valida la correttezza della soluzione adottata dalla Corte d'appello, ovvero che la richiesta della rivalu- 1224, secondo comma, tazione va inquadrata nell'art. c.c., come risarcimento del maggior danno rispetto alla liquidazione degli interessi, riguardo al quale vige l'onere probatorio, che nella specie non era stato os- servato dagli interessati. Il Comune ricorrente deve essere condannato alle spese del giudizio, liquidate in L. 7.267.410, di cui L.
7.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidenta- le. In accoglimento del primo motivo del ricorso inci- dentale pronuncia nel merito, disponendo che mi inte- ressi su quanto liquidato dalla Corte d'appello di Fi- renze a titolo di differenza debbano decorrere dal PRINCIALE 4.3.1985. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in L. 7.267.410, di cui L.
7.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 19.10.2000 Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Benini Pasquale Reale Разни Поиvapile 12 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE IS IN Depositato in Cancelleria - 8 GEN. 2001 Pa IL CANCELLIERE вий воситасти UR ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO art. 22 tab, allB D.P.R. 642 DEL 26-10-72 50.000 109T 250. 456T TOTO 109T 250.000 456T. TOT. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 +1440Registrato in date 2 FEB. 2002 Serie 4 an 50 versate €... 129,11 (euro...CENTOVENTINOVE/11 p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa AR Grazia DI FILIPPO) Responsabile Servizio A udiziari (Dr. M. RACCIOHINIY 1730 0 0 Di 2 ROMA 1 2