Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di indennità di occupazione, quale che sia il parametro di riferimento per la decorrenza degli interessi legali che costituiscono il compenso per l'occupazione del fondo (valore di mercato del bene al momento dell'emanazione del decreto di esproprio che ha posto fine all'occupazione legittima, ovvero valore medio del fondo nel quinquennio in cui si sia protratta l'occupazione medesima nel caso in cui il bene occupato aumenti di valore in modo rilevante nel periodo dell'occupazione), essa non può, comunque, essere ancorata al valore del bene al momento iniziale dell'occupazione d'urgenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO Presidente
Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore
Dott. NN VERUCCI Consigliere
Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere
Dott. Francesco FELICETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
COMUNE DI RAGUSA, in persona del sindaco on. Giorgio Chessari, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini, n. 11, presso l'avv. Gianfranco Tobia, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
EM NN e EM AT;
intimati avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 331, pubblicata il 2 maggio 1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 1998 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13 aprile 1992 SC NN e SC LV convenivano in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Catania il Comune di Ragusa proponendo opposizione contro la stima provvisoria dell'indennità di espropriazione di un loro fondo, sito in contrada Pendente, con condanna del convenuto al pagamento delle giuste indennità loro spettanti.
Con sentenza del 27 marzo - 2 maggio 1996 la corte adita determinava in L. 16.703.325 l'indennità di espropriazione aggiornando al 1990, epoca dell'emissione del decreto di espropriazione, i valori accertati dal consulente d'ufficio con riferimento all'anno 1985. Escludeva che l'indennità così determinata potesse subire la decurtazione del 40% non essendo mai stato offerto agli espropriati l'importo liquidato secondo la disciplina introdotta dalla legge n. 359 del 1992. Determinava quindi l'indennità di occupazione con riferimento all'interesse legale sulla somma di L. 30.195.000, corrispondente al valore medio del fondo, per ciascuna annualità dal 1985 al 1990.
Contro la sentenza ricorre per cassazione il Comune di Ragusa con quattro motivi illustrati da memoria.
Non hanno presentato difese SC NN e SC LV.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 360, nn.
3 e 5, cod. proc. civ. e si sostiene che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe qualificato come edificatorio il terreno espropriato, avendo fatto mero riferimento alla sua localizzazione all'interno della zona compresa nel piano di edilizia economica e popolare, senza accertare se all'atto dell'approvazione dello strumento urbanistico esistesse nella zona una edificazione primaria residenziale di tipo anche spontaneo, dotata dei servizi essenziali. La censura non merita accoglimento perché, come puntualizzato dalla Sezioni Unite di questa Corte (sent. 18 novembre 1997, n. 11433) i piani di edilizia economica e popolare - i quali per legge a debbono trovare di regola insediamento nelle zone già previste come zone di espansione dell'aggregato urbano, ancorché non ancora edificate - costituiscono ordinariamente strumenti di attuazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione;
e tuttavia, qualora la zona oggetto del piano non fosse già prevista come zona di espansione destinata all'edilizia residenziale ed avesse, ad esempio destinazione agricola, l'approvazione del piano di edilizia economica e popolare costituisce approvazione di variante dello strumento urbanistico fondamentale e, nel contempo, approvazione del piano di zona attuativo, con la conseguenza che la sola circostanza che un terreno sia compreso in un piano di edilizia economica e popolare è di per sè elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno stesse, sia pure nei limiti che detto piano consente.
Con il secondo motivo si denuncia l'omessa e insufficiente motivazione in ordine alla domanda di detrazione del valore delle infrastrutture realizzate dalll'ente pubblico nella determinazione del valore del suolo espropriato.
La censura non può trovare ingresso poiché non risulta dall'esame degli atti che il giudice del merito sia stato investito di tale specifica questione di cui non è traccia nelle conclusioni analiticamente formulate dal Comune di Ragusa, che sono riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata. Il Comune di Ragusa, infatti, si è limitato a chiedere, in via principale, la determinazione del valore del suolo come suolo agricolo e, in subordine, la conferma dell'indennità provvisoria offerta dall'espropriante, con applicazione della normativa introdotta dalla legge sopravvenuta. La questione relativa alla considerazione delle opere di urbanizzazione nella determinazione del valore del suolo edificatoria appare perciò questione nuova e, come tale, non proponibile nel giudizio di legittimità.
Col terzo motivo si denuncia un'ulteriore violazione dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 360, nn.
3 e 5, cod. proc. civ., in base alla considerazione che gli espropriati avevano omesso di manifestare la volontà di accettazione dell'indennità offerta e pertanto erroneamente sarebbe stata esclusa la decurtazione di legge dell'indennità nella misura del 40%. La censura non può trovare accoglimento poiché si fonda su una errata lettura della pronuncia additiva n. 283 del 1993 con la quale la Corte costituzionale è intervenuta a riequilibrare le situazioni dei soggetti che avessero subito l'espropriazione prima dell'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992 e quelli che l'avrebbero subita successivamente.
Va precisato, infatti, che l'accettazione dell'espropriato, che consente di escludere la decurtazione dell'indennità nella misura del 40%, deve avere per oggetto non già l'indennità calcolata sulla base del valore venale ed offerta dall'espropriante prima dell'entrata in vigore della legge sopravvenuta, ne' - come sembra ritenere il ricorrente - l'indennità determinata nel giudizio di opposizione promosso dall'espropriato che non ha accettato l'indennità originariamente offerta, ma quella determinata secondo i criteri più restrittivi introdotti dalla legge sopravvenuta e che deve essere offerta dall'espropriante nel corso del giudizio di opposizione, non potendo darsi accettazione se non in adesione ad una proposta transattiva che consenta di concludere il procedimento espropriativo con un meccanismo transattivo analogo a quello che si sarebbe realizzato con la cessione volontaria del bene, non più possibile dopo la sua avvenuta espropriazione. E infatti, solo se l'opponente non ritenga congrua l'offerta formulata dall'espropriante nel corso del giudizio, la determinazione contenziosa dell' indennità resterà soggetta alla decurtazione del 40% prevista dalla legge sopravvenuta, immediatamente applicabile ai giudizi in corso. Ne consegue che, non avendo il Comune di Ragusa formulato alcuna offerta che consentisse agli opponenti l'alternativa tra l'accettazione dell'indennità e la prosecuzione del giudizio, correttamente la sentenza impugnata ha escluso ogni decurtazione dell'indennità liquidata secondo i criteri più restrittivi della legge sopravvenuta.
Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente censura la determinazione dell'indennità di occupazione e si duole che l'interesse legale sia stato applicato sul valore venale del bene alla data dell'espropriazione e non al valore che esso aveva alla data della sua occupazione protrattasi per cinque anni. Va preliminarmente considerato che, per la portata della censura che non investe la questione della corretta individuazione del valore base di riferimento per la determinazione dell'indennità in questione - identificato nel valore di mercato del bene occupato - deve ritenersi coperta dal giudicato e non può più formare oggetto di riesame la questione relativa alla determinazione dell' indennità di occupazione con riferimento all'importo dell'indennità di espropriazione dell' area occupata, secondo la recente interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 20 gennaio 1998, n. 493). Va ancora specificato che la sentenza impugnata non ha determinato l' indennità di occupazione con riferimento al valore di mercato del bene al momento dell'emanazione del decreto di espropriazione che ha posto fine all'occupazione legittima - come mostra di ritenere il ricorrente - ma ha assunto come base di riferimento il valore medio del fondo nel quinquennio in cui si e protratta la sua occupazione.
Ciò premesso, la censura non può trovare accoglimento poiché, quale che sia il parametro di riferimento per la decorrenza degli interessi legali che costituiscono il compenso per l'occupazione del fondo, si è prevalentemente ritenuto che la valutazione del fondo dovesse farsi con riferimento alla data di cessazione dell'occupazione legittima poiché a tale momento va riferito il compenso per il mancato godimento del bene sotto forma di interessi legali, e cioè come frutti civili, che il privato avrebbe percepito se gli fosse stata corrisposta, al termine dell'occupazione, una somma pari al valore venale del cespite (Cass. 20 giugno 1990, n. 6209; 18 ottobre 1994, n. 8495). Non mancano, per altro, pronunce le quali affermano che una esatta determinazione dell'indennità di occupazione dovrebbe essere effettuata ragguagliandola ad entità di capitale crescente calcolato su base annuale, nelle ipotesi in cui il bene occupato aumenti di valore in maniera rilevante nel periodo dell'occupazione (Cass. 10 novembre 1989, n. 4755; 23 ottobre 1993, n. 10561), ma, in ogni caso, essa non può essere ancorata al valore del fondo al momento iniziale dell'occupazione d'urgenza, come preteso dal ricorrente. Ed, avendo la sentenza impugnata determinato la base del calcolo con riferimento al valore medio del fondo nel periodo della sua occupazione, la censura del ricorrente è priva di fondamento.
In conclusione, perciò, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.
La mancata partecipazione al giudizio degli intimati preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 1999