Sentenza 24 settembre 2007
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della misura cautelare, in ordine al reato di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991 (avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso art.), costituisce valido e sufficiente elemento indiziante la posizione di capomafia del favorito operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietà si presume diffusa, considerato che l'aiuto al capo per dirigere da latitante l'associazione concretizza un aiuto all'associazione la cui operatività sarebbe compromessa dal suo arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio l'intenzione del favoreggiatore di favorire anche l'associazione allorché risulti che abbia prestato consapevolmente aiuto al capomafia.
Commentario • 1
- 1. Le aggravanti del metodo mafioso e della agevolazione mafiosa (art. 416 bis.1 del codice penale)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 aprile 2023
Indice: A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia 2. Intimidazioni silenti, evocazione di contiguità mafiose, estorsioni ambientali B) L'AGGRAVANTE DELL'AGEVOLAZIONE MAFIOSA 3. Divergenze interpretative sulla necessità o meno, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso 4. Ulteriori profili problematici. Finalizzazione della condotta ausiliatrice 5. (Segue) Natura, soggettiva od oggettiva, dell'aggravante A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia Relativamente al diverso modo …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2007, n. 41587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41587 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 27/09/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1313
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 18620/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE VI, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 309 c.p.p. il 12.4.2007, depositata il 17.4.2007, dal Tribunale di Palermo;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Sentito il Procuratore generale, Dott. Wladimiro De Nunzio, il quale ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Sentito per il ricorrente l'avv. CERACI Mario, in sostituzione dell'avv. Lidia Fiamma, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo confermava, in sede di riesame, la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di VI GE con l'ordinanza 20.3.2007 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo, qualificando tuttavia ai sensi dell'art. 378 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 il fatto originariamente contestato al GE quale partecipazione all'associazione di stampo mafioso di Favara detta "code piatte".
1.1. Osservava il Tribunale che gli elementi i quali dimostravano che il CE aveva consapevolmente prestato assistenza al Di AT durante la sua latitanza erano costituiti da intercettazioni, dalle dichiarazioni del Di AT, dalle ammissioni dello stesso SO, che aveva però negato di sapere chi fosse il favorito. Nessun elemento di prova era stato però acquisito sul fatto, pure contestato, che il CE avrebbe trasmesso messaggi, avrebbe funzionato da anello di congiunzione tra sodali, avrebbe contribuito alla gestione della attività mafiosa ("attività economiche e lavori in subappalto di origine mafiosa"). Esclusa la prova della compartecipazione mafiosa, la sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 poteva ritenersi dimostrata tuttavia in forza della notorietà del Di AT come capomafia, del lasso di tempo nel quale s'era svolta l'attività di favoreggiamento del SO, delle modalità con le quali lo aveva assistito. Non poteva dunque credersi al SO che sosteneva d'avere aiutato il Di AT perché gli faceva pena e doveva ritenersi al contrario che aveva prestato la sua assistenza con l'intenzione di favorire l'intera organizzazione (che sarebbe stata irrimediabilmente danneggiata dall'arresto del suo capo). Discendeva dalla ritenuta aggravante l'applicazione della misura in forza della presunzione di pericolosità istituita dall'art. 275 c.p.p., comma 3, secondo periodo.
2. Ricorre VI CE a mezzo del proprio difensore chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Con unico motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n.152 del 1991, art. 7 affermata sulla base dell'unico elemento che il favorito era esponente mafiosoo. Tale elemento, già considerato nell'art. 378, comma 2 al fine della sussistenza dell'aggravante ivi prevista, non sarebbe sufficiente - sostiene - per la configurabilità della diversa circostanza di cui al D.L. 152, art. 7, la quale richiede dal punto di vista oggettivo la funzionalità della condotta all'agevolazione del sodalizio nonché, dal punto di vista soggettivo, il dolo specifico di favorire detta associazione. Gli elementi acquisiti (favoreggiamento durato solamente un mese nel 2003, realizzatosi mediante il mero apprestamento di un supporto logistico alla persona del Di AT, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare del soggetto "favorito") dimostravano per altro l'assenza di interferenza con l'attività associativa (e le confuse indicazioni emergenti dalle intercettazioni non apparivano riferibili direttamente al ricorrente).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene il Collegio d'aderire a quell'orientamento giurisprudenziale che riconosce al fatto che il favorito sia un riconosciuto capomafia, operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietà si presume diffusa, la capacità di costituire valido e sufficiente elemento indiziante per ritenere la sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 con riferimento al reato di favoreggiamento personale. Deve dunque condividersi l'affermazione del giudice a quo secondo cui l'aiuto fornito al capo, consentendogli di continuare a dirigere da latitante l'associazione, ben può dal punto di vista oggettivo risolversi in un aiuto alla associazione stessa, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto di quello;
nonché la considerazione, che nel provvedimento impugnato ne discenda secondo cui, dal punto di vista soggettivo, non può dubitarsi dell'intenzione del favoreggiatore di favorire anche l'associazione allorché risulti che ha prestato consapevolmente aiuto al suo capo.
1.1. Impertinente è il richiamo alla circostanza dell'art. 378, comma 2, che non è previsione speciale rispetto alla situazione considerata giacché si limita a far riferimento alla partecipazione all'associazione mafiosa quale delitto a seguito del quale è svolta l'attività di favoreggiamento.
1.2. Adeguate e logiche sono infine le considerazioni del provvedimento impugnato sulla implausibilità delle giustificazioni addotte dal SO allorché evocava addirittura la mancanza di conoscenza del ruolo di mafioso del favorito. Sicché le censure sul punto, al pari di quelle sulla valutazione degli altri elementi indicati nel provvedimento impugnato come univocamente convergenti, invece, a dimostrare la piena consapevolezza di tale ruolo, vanno ricondotte ad apprezzamenti di fatto, improponibili in questa sede.
2. Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone darsi avviso ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2007