Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B' 02 57 6 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOM EL ISPOLI. I CASSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 20222/98 Dott. Vincenzo TREZZA - Consigliere Cron. 5247 Dott. Federico ROSELLI B Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE Rep. Consigliere- Dott. Bruno BALLETTI Ud.19/12/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Maura LA TERZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.300 SENTENZA . 1121 FER 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE LUSTRI ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE 38, presso lo studio CANCELLERIA DELLE MILIZIE dell'avvocato GIOVANNI, rappresentato ANGELOZZI difeso dall'avvocato MARCANGELI GIOVANNI, giusta delega in CG073997 atti;
ricorrente
contro
A INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO L'AQUILA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato2000 e kita Rosporti, CATANIA ANTONINO ✓✓ giusta 5563 e difeso dall'avvocato -1- procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 16/02/99, rep. 50606; - resistente con procura avverso la sentenza n. 486/97 del Tribunale di AVEZZANO, depositata il 12/12/97 R.G.N. 94/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato ANGELOZZI per delega MARCANGELI;
udito l'Avvocato DE FERRA' per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e assorbito il secondo. g -2- SVLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 17 gennaio 1995, l'INAIL proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Avezzano, con la quale era stata accolta la domanda di costituzione di una rendita da malattia professionale (ipoacusia) presentata da EN TR, sostenendo la erroneità delle conclusioni medico-legali e della conseguente decisione, non essendo stata provata la sussistenza dell'esposizione a rischio professionale. Con sentenza del 19 novembre-12 dicembre 1997, l'adito Tribunale di Avezzano, disposta nuova consulenza medico-legale, accoglieva l'appello, rigettando l'originaria domanda dell'assicurato, non essendo stata provata, da parte dell'assicurato, la esposizione al rischio professionale. Per la cassazione di tale decisione ricorre il TR con due motivi. L'INAIL si è costituito con sola procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che erroneamente il Tribunale di Avezzano ha ritenuto che la ipoacusia da rumore non rientrasse tra le malattie professionali tabellate, con la conseguenza che gravava sull'INAIL l'onere di provare che, nel caso concreto, l'infermità era dipesa da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione cui il lavoratore era addetto non aveva avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia. Il motivo è privo di fondamento. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe a una specifica previsione tabellare, l'assicurato si giova 1 della presunzione di eziologia professionale, restando a carico dell'INAIL l'onere di allegare e dimostrare che, nel caso concreto, la malattia è dipesa esclusivamente da una causa extralavorativa o comunque che le mansioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a cagionarla (ex plurimis, Cass. 28 settembre 1998 n.9679); mentre, nel caso in cui si tratti di malattia non tabellata, il lavoratore ha l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia, anche, del rapporto eziologico fra questa e la tecnopatia (Cass.4 luglio 1996 n.6094). Nella specie, il Tribunale di Avezzano, pur erroneamente affermando che l'ipoacusia era malattia non tabellata (essa è, invece, prevista alla voce 44 della Tabella All.4 approvata con d.P.R. 9 giugno 1975 n.482, e alla voce 50 della Tabella approvata con il successivo d.P.R. 13 aprile 1994 n.336), ha, correttamente, rigettato la domanda dell'assicurato, considerando che mancava la dimostrazione della rumorosità dell'ambiente di lavoro, e, per ciò stesso della esposizione a rischio professionale. Ha, infatti, precisato in proposito che nessuna prova testimoniale era stata richiesta od espletata e che nessun'altra prova specifica risultava acquisita;
ed inoltre che lo stesso libretto di lavoro in atti non conteneva elementi utili di alcun genere. In tal modo, pertanto, il Giudice a quo si è attenuto all'orientamento di questa Corte, e sopra enunciato, ritenendo, in mancanza di prova del tipo di lavorazione espletato e quindi della esposizione a rischio dell'assicurato, che non operasse la presunzione di eziologia professionale e che gravasse sull'assicurato l'onere di dimostrare la suddetta circostanza. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione di legge nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della 2 controversia, deduce che il giudice di appello avrebbe dovuto in ogni caso disporre di ufficio la prova circa l'origine professionale della riscontrata ipoacusia. Anche tale censura non può essere condivisa, poiché nel giudizio di appello la iniziativa istruttoria del collegio e' dalla legge riconosciuta nei limiti della indispensabilita' (art. 437 c.p.c.) e il mancato esercizio del relativo potere non sindacabile in cassazione, dal momento che la "indispensabilita" della prova sottintende un apprezzamento discrezionale in merito alla sufficienza del materiale istruttorio gia' acquisito al processo e alla idoneita' dei mezzi probatori da ammettere di ufficio a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione (tra le tante, Cass. 10 giugno 1999 n.5716). Peraltro, il ricorrente neppure deduce di aver sollecitato in qualche modo l'uso da 3 parte del Tribunale dei suoi poteri istruttori di ufficio. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese ex art. 152 disc. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 19 dicembre 2000. Il Consigliere Il Presidente Vicruzo Tressa IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 3 0 3 1 I 21 FEB. 2001 A 5 S . D S oggi, T . , A R O N T A L , ' IL COLLABORATORE L 3 A L O S L 7 - E B WELLERIADI E 8 I P D - S D 1 I I S 1 N A N T G E E S O S O G I A P G A D M E I E L O , T A O T D A R I L T R E I L S T I E D N G D E E O S R E 3