Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2005, n. 8764
CASS
Sentenza 3 marzo 2005

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Non concretizza il reato di appropriazione indebita, nè, eventualmente quello di furto, la violazione dell'obbligo di custodia dei beni da parte dell'obbligato, in assenza della prova di comportamenti dolosamente preordinati a favorirne l'occultamento, l'appropriazione o l'impossessamento da parte di altri soggetti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la mera violazione dell'obbligo di custodia da parte dell'obbligato e dalla conseguente dispersione dei beni non discende la commissione del delitto di appropriazione indebita, ma, al più, una responsabilità contrattuale in capo al contravventore dell'obbligo convenzionalmente assunto, anche nell'ipotesi in cui terzi cagionino, a causa della negligenza dello stesso custode, la dispersione dei beni che dovrebbero essere conservati).

Commentario1

  • 1Appropriazione indebitaAccesso limitato
    Giovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2005, n. 8764
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8764
Data del deposito : 3 marzo 2005

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