Sentenza 3 marzo 2005
Massime • 1
Non concretizza il reato di appropriazione indebita, nè, eventualmente quello di furto, la violazione dell'obbligo di custodia dei beni da parte dell'obbligato, in assenza della prova di comportamenti dolosamente preordinati a favorirne l'occultamento, l'appropriazione o l'impossessamento da parte di altri soggetti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la mera violazione dell'obbligo di custodia da parte dell'obbligato e dalla conseguente dispersione dei beni non discende la commissione del delitto di appropriazione indebita, ma, al più, una responsabilità contrattuale in capo al contravventore dell'obbligo convenzionalmente assunto, anche nell'ipotesi in cui terzi cagionino, a causa della negligenza dello stesso custode, la dispersione dei beni che dovrebbero essere conservati).
Commentario • 1
- 1. Appropriazione indebitaAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2005, n. 8764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8764 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro - Presidente - del 03/03/2005
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 262
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 022548/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI AR ON, N. IL 02/05/1962;
avverso SENTENZA del 17/03/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMU GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del S.P.G. Dott. MONETTI V. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Di RL NT impugna la sentenza della Corte di appello confermativa della decisione di primo grado con la quale è stato dichiarato colpevole del delitto di appropriazione indebita aggravata di oggetti e macchinari vari di cui aveva il possesso per averli ricevuti al fine di custodirli dalla Silea Siciliana Leasing s.p.a. Denuncia:
- violazione dell'art. 646 e vizio della motivazione, atteso che i giudici di merito hanno trascurato di considerare la circostanze che egli, ricevuta la richiesta di riconsegna della merce de qua, venne ristretto per un certo periodo di tempo che rese impossibile la restituzione;
- violazione dell'art. 61 n. 7 c.p., per l'erroneo riconoscimento dell'aggravante di rilevante entità;
- prescrizione del reato all'epoca dell'emissione del decreto di rinvio a giudizio, solo con il quale venne contestata la recidiva;
- violazione dell'art. 99 c.p., per non essere stata contestata la recidiva semplice prima di quella reiterata infraquinquennale (almeno così sembra doversi interpretare il primo motivo di ricorso;
- violazione dell'art. 62 bis c.p. per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il primo motivo è fondato ed assorbente.
Ed invero, a fronte della deduzione difensiva dell'imputato consistente nell'allegazione del proprio stato di detenzione nel momento in cui i beni si sarebbero dovuti restituire, la Corte d'appello ha opposto una considerazione manifestamente illogica ed erronea in diritto, osservando che "l'imputato, in quanto gravato dell'obbligo di custodir(e i beni), in occasione del suo arresto avrebbe dovuto informare la Silea Siciliana che, da quel momento, non avrebbe più potuto garantirne la conservazione. Poiché non risulta che il Di RL si sia attivato in tal senso, lo stesso, contravvenendo allo specifico obbligo di custodia, una volta che si è verificata la loro dispersione, si è reso responsabile in tal modo del reato di appropriazione indebita...".
L'erroneità dell'affermazione risulta evidente, infatti, ove si consideri che dalla mera violazione dell'obbligo di custodia da parte dell'obbligato e dalla conseguente dispersione dei beni non discende la commissione del delitto di appropriazione indebita ma, al più, una responsabilità contrattuale in capo al contravventore dell'obbligo convenzionalmente assunto;
e che, allo stesso modo, il custode non risponde a titolo di reato se per sua negligenza terzi cagionano la dispersione delle cose che dovrebbero essere conservate. Nè i giudici di merito hanno indicato elementi atti a dimostrare che nella specie l'omessa comunicazione del proprio arresto alla ditta proprietaria delle cose e la violazione del dovere di custodia fossero state dall'imputato dolosamente preordinate a favorire l'occultamento, l'appropriazione o impossessamento delle stesse da parte di altri, concorrenti nel reato. A tale indagine fattuale non può procedere questa Corte;
in assenza di prove aliunde emerse la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2005