CASS
Sentenza 8 marzo 2023
Sentenza 8 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2023, n. 9853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9853 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA ST, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/08/2022 del Tribunale di Roma;
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'indagato, Avvocato Luca Giudetti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 9853 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Roma con ordinanza del 5 agosto 2022 ha, in parziale accoglimento della richiesta dell'indagato, annullato l'ordinanza genetica - emessa dal Gip del Tribunale di Latina - in relazione ad alcuni capi di Contestazione provvisoria disponendo altresì . la sostituzione degli arresti domiciliari con la sospensione dai pubblici uffici per il periodo di dodici mesi, in relazione a più episodi di turbata libertà degli incanti e di falso ideologico in atto pubblico. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso l'indagato, deducendo sei motivi, che di seguito si provvede a sintetizzare: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il capo 11 della contestazione cautelare (turbata libertà degli incanti in concorso), in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'indagato: questi, dirigente del settore demanio del Comune di Terracina e presidente della commissione di gara per la concessione di una spiaggia pubblica, si sarebbe limitato a disporre un "soccorso istruttorio", privo di alcumenalità illecita di agevolazione di una delle imprese partecipanti alla gara che, peraltro, non si aggiudicò neppure la concessione;
2) vizio di motivazione in relazione al capo 15, altra contestazione di turbata libertà degli incanti e di falso ideologico relativa ad ulteriore procedura di concessione demaniale marittima: anche in questo caso l'indagato avrebbe - contrariamente a quanto apoditticamente ritenuto dall'ordinanza impugnata - esercitato legittimamente la facoltà di disporre un "soccorso istruttorio" necessario per chiarire alcuni aspetti delle offerte e non avrebbe affatto attribuito in modo fraudolento punteggi artefatti onde favorire una concorrente che comunque non risultò vincitrice;
3) vizio di motivazione in riferimento alla contestazione di cui al capo 29, relativo a falso ideologico in atto pubblico per la attestazione circa l'ultimazione di lavori di realizzazione di un ponte su di un canale: si sostiene l'assenza di 2 qualsivoglia falsità e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione dell'ordinanza del riesame;
4) vizio di motivazione in riferimento al capo 30, relativo ad ulteriore ipotesi di falso ideologico in ordine al progetto di riqualificazione dell'area pescherecci del porto di Terracina: si sostiene che l'ordinanza impugnata ha errato nel ritenere che "il progetto esecutivo" - asseritamente falso - sarebbe stato redatto dall'indagato che, invece, si era limitato a redigere il "progetto definitivo", atto intermedio, nel quale non è ravvisabile alcuna falsità; 5) assenza e illogicità della motivazione relativa alla contestazione di cui al capo 32 (ulteriore ipotesi di falsità ideologica): l'ordinanza motiva diffusamente circa l'insussistenza degli indizi di colpevolezza a carico del ST ma - contraddittoria mente - nel dispositivo non dispone l'annullamento dell'ordinanza genetica in relazione a detto capo;
6) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ordinanza - che rinvia per quanto concerne gli indizi di colpevolezza alla assai ampia ordinanza genetica (che riguarda anche numerose ulteriori posizioni) - reca una motivazione non lineare che non dà adeguata risposta ai motivi del gravame cautelare. 3. In riferimento alle doglianze relative alla gravità indiziaria, fondato è il quinto motivo: esaminando il capo 32, l'ordinanza conclude nel senso che, non emergendo gravi indizi di colpevolezza in ordine a detta contestazione, "l'ordinanza va annullata in relazione a tale capo" (pag. 28) ma nel dispositivo non indica, tra i capi annullati, anche il 32 in ordine al quale invece dispone la sostituzione della misura coercitiva degli arresti domiciliari con quella interdittiva della sospensione dalla pubblica funzione. 3 3.1. Ugualmente fondato è il terzo motivo, relativo alla falsità ideologica, contestata al capo 29 in merito all'indicazione della data di ultimazione del ponte sul canale. 3.1.1. Nell'ordinanza del riesame [pag. 20 s.] si deduce la falsità della determina a firma dell'indagato del "20 settembre" 2019 (la data indicata sembra essere un errore materiale e dovrebbe trattarsi del "29 settembre") - nella quale si dà atto che i lavori sono terminati "il 29 settembre 2019" - in quanto la PG "in una relazione del 29 luglio 2019" attesta che a quella data i lavori erano ancora in corso (anche qui dovrebbe trattarsi di un errore materiale in quanto la relazione della PG dovrebbe essere del medesimo 29 settembre). 3.1.2. Ad ulteriore supporto di tale convincimento, il Tribunale del riesame indica: a) una intercettazione del 22 agosto 2019 tra l'indagato e il direttore dei lavori nella quale si dà atto che a quella data "il tavolato non era tutto montato"; b) una ulteriore intercettazione del successivo 31 agosto nella quale il direttore dei lavori parlando con un assessore si lamentava che i lavori non erano ultimati;
c) una conversazione intercettata il 27 settembre 2019 nella quale ST parlando con l'assessore competente afferma che si "sta per procedere al collaudo dell'opera"; d) una ultima conversazione del 10 ottobre 2019, sempre con l'assessore, nella quale l'indagato riferisce che si stanno effettuando le misurazioni per munire il ponte di balaustre. L'ordinanza sul punto conclude rinviando al "documento di fine lavori, singolarmente predisposto con la firma del R.U.P. ST ma non materialmente sottoscritto". 3.1.4. Ritiene il Collegio che - a prescindere dalle imprecisioni circa l'esatta data degli accertamenti di PG - tale motivazione (che fa riferimento a situazioni di per sé non incompatibili con una reale ultimazione dei lavori nella data contestata nell'addebito cautelare) risulta insufficiente a dimostrare che i lavori non fossero ultimati (peraltro, il Tribunale del riesame evidenzia che il documento di fine lavori non sarebbe stato neppure firmato dall'indagato). 4. Anche le parti dell'ordinanza relative alle due contestate turbative d'asta (motivi primo e secondo, relativi ai capi 11 e 15) presentano aporie motivazionali, in quanto il sospetto - di cui il Tribunale romano dà atto - che il ricorso ai "soccorsi istruttori" sia stato strumentale per favorire alcune ditte che 4 partecipavano alla pubblica gara non si traduce in una argomentazione chiara e convincente idonea ad indicare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ST. 5. Rimane la contestazione del capo 30 (falso ideologico relativo al progetto esecutivo per la riqualificazione delle aree portuali, per la cui realizzazione era stato ottenuto un finanziamento di oltre 321.000 euro dall'Unione europea) oggetto del quarto motivo di ricorso. 5.1. Al riguardo, l'ordinanza (pag. 22 ss.) precisa che tra le opere previste vi era anche la riqualificazione del bacino di attracco, in relazione al quale si dovevano innalzare di cm. 30 i sotto banchina esistenti per facilitare lo scarico delle cassette con il pesce in caso di bassa marea. Si aggiunge che l'indagato indicava la necessità di rialzare 117 metri cubi di sotto banchina mentre in ragione dei pochi metri lineari di banchina preesistente l'intervento sarebbe stato di soli 25 metri cubi. "La falsa rappresentazione era completata dall'allegazione di foto dei luoghi, che raffigurano proprio l'unico limitato tratto di sotto banchina realmente esistente di metri 60 lineari". L'ordinanza prosegue precisando che in sede di interrogatorio di garanzia l'indagato "ha ammesso l'addebito, attribuendolo a mero errore" e che la difesa ha rappresentato che tale indicazione, in un successivo progetto - a firma di un ingegnere nominato dal ST - è stata corretta eliminando la voce di costo relativa all'innalzamento delle sotto banchine. Detta circostanza non è negata dal Tribunale del riesame che, però, ritiene irrilevante la nuova e corretta indicazione e sussistenti i gravi indizi circa la dolosa falsificazione finalizzata ad ottenere indebitamente un contributo più elevato per lavori che non dovevano essere realizzati. 5.2. Rileva la Corte che, al di là della questione relativa alla natura di "progetto definitivo od esecutivo" dell'atto, la motivazione del Tribunale del riesame risulta contraddittoria (infatti da un lato dà atto che l'innalzamento della sotto banchina era opera realmente eseguibile ma che era stata indicata un'altezza non veritiera, dall'altro lato sostiene che si trattava di lavori del tutto inventati dall'indagato per ottenere un indebito finanziamento) e per altro verso non risulta del tutto convincente neppure in ordine alla sussistenza del dolo. 5 Consigliere Il Pre$idente 6. In ragione della contraddittorietà tra motivazione del provvedimento che esclude i gravi indizi in relazione al capo 32 e dispositivo ove non viene dato seguito a tale indicazione, delle suindicate aporie motivazionali e della complessiva scarsa chiarezza della ricostruzione fattuale del Tribunale del riesame, si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in ordine ai profili relativi alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato. Resta assorbito il residuo motivo di ricorso, attinente alle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 20 dicembre 2022
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'indagato, Avvocato Luca Giudetti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 9853 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Roma con ordinanza del 5 agosto 2022 ha, in parziale accoglimento della richiesta dell'indagato, annullato l'ordinanza genetica - emessa dal Gip del Tribunale di Latina - in relazione ad alcuni capi di Contestazione provvisoria disponendo altresì . la sostituzione degli arresti domiciliari con la sospensione dai pubblici uffici per il periodo di dodici mesi, in relazione a più episodi di turbata libertà degli incanti e di falso ideologico in atto pubblico. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso l'indagato, deducendo sei motivi, che di seguito si provvede a sintetizzare: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il capo 11 della contestazione cautelare (turbata libertà degli incanti in concorso), in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'indagato: questi, dirigente del settore demanio del Comune di Terracina e presidente della commissione di gara per la concessione di una spiaggia pubblica, si sarebbe limitato a disporre un "soccorso istruttorio", privo di alcumenalità illecita di agevolazione di una delle imprese partecipanti alla gara che, peraltro, non si aggiudicò neppure la concessione;
2) vizio di motivazione in relazione al capo 15, altra contestazione di turbata libertà degli incanti e di falso ideologico relativa ad ulteriore procedura di concessione demaniale marittima: anche in questo caso l'indagato avrebbe - contrariamente a quanto apoditticamente ritenuto dall'ordinanza impugnata - esercitato legittimamente la facoltà di disporre un "soccorso istruttorio" necessario per chiarire alcuni aspetti delle offerte e non avrebbe affatto attribuito in modo fraudolento punteggi artefatti onde favorire una concorrente che comunque non risultò vincitrice;
3) vizio di motivazione in riferimento alla contestazione di cui al capo 29, relativo a falso ideologico in atto pubblico per la attestazione circa l'ultimazione di lavori di realizzazione di un ponte su di un canale: si sostiene l'assenza di 2 qualsivoglia falsità e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione dell'ordinanza del riesame;
4) vizio di motivazione in riferimento al capo 30, relativo ad ulteriore ipotesi di falso ideologico in ordine al progetto di riqualificazione dell'area pescherecci del porto di Terracina: si sostiene che l'ordinanza impugnata ha errato nel ritenere che "il progetto esecutivo" - asseritamente falso - sarebbe stato redatto dall'indagato che, invece, si era limitato a redigere il "progetto definitivo", atto intermedio, nel quale non è ravvisabile alcuna falsità; 5) assenza e illogicità della motivazione relativa alla contestazione di cui al capo 32 (ulteriore ipotesi di falsità ideologica): l'ordinanza motiva diffusamente circa l'insussistenza degli indizi di colpevolezza a carico del ST ma - contraddittoria mente - nel dispositivo non dispone l'annullamento dell'ordinanza genetica in relazione a detto capo;
6) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ordinanza - che rinvia per quanto concerne gli indizi di colpevolezza alla assai ampia ordinanza genetica (che riguarda anche numerose ulteriori posizioni) - reca una motivazione non lineare che non dà adeguata risposta ai motivi del gravame cautelare. 3. In riferimento alle doglianze relative alla gravità indiziaria, fondato è il quinto motivo: esaminando il capo 32, l'ordinanza conclude nel senso che, non emergendo gravi indizi di colpevolezza in ordine a detta contestazione, "l'ordinanza va annullata in relazione a tale capo" (pag. 28) ma nel dispositivo non indica, tra i capi annullati, anche il 32 in ordine al quale invece dispone la sostituzione della misura coercitiva degli arresti domiciliari con quella interdittiva della sospensione dalla pubblica funzione. 3 3.1. Ugualmente fondato è il terzo motivo, relativo alla falsità ideologica, contestata al capo 29 in merito all'indicazione della data di ultimazione del ponte sul canale. 3.1.1. Nell'ordinanza del riesame [pag. 20 s.] si deduce la falsità della determina a firma dell'indagato del "20 settembre" 2019 (la data indicata sembra essere un errore materiale e dovrebbe trattarsi del "29 settembre") - nella quale si dà atto che i lavori sono terminati "il 29 settembre 2019" - in quanto la PG "in una relazione del 29 luglio 2019" attesta che a quella data i lavori erano ancora in corso (anche qui dovrebbe trattarsi di un errore materiale in quanto la relazione della PG dovrebbe essere del medesimo 29 settembre). 3.1.2. Ad ulteriore supporto di tale convincimento, il Tribunale del riesame indica: a) una intercettazione del 22 agosto 2019 tra l'indagato e il direttore dei lavori nella quale si dà atto che a quella data "il tavolato non era tutto montato"; b) una ulteriore intercettazione del successivo 31 agosto nella quale il direttore dei lavori parlando con un assessore si lamentava che i lavori non erano ultimati;
c) una conversazione intercettata il 27 settembre 2019 nella quale ST parlando con l'assessore competente afferma che si "sta per procedere al collaudo dell'opera"; d) una ultima conversazione del 10 ottobre 2019, sempre con l'assessore, nella quale l'indagato riferisce che si stanno effettuando le misurazioni per munire il ponte di balaustre. L'ordinanza sul punto conclude rinviando al "documento di fine lavori, singolarmente predisposto con la firma del R.U.P. ST ma non materialmente sottoscritto". 3.1.4. Ritiene il Collegio che - a prescindere dalle imprecisioni circa l'esatta data degli accertamenti di PG - tale motivazione (che fa riferimento a situazioni di per sé non incompatibili con una reale ultimazione dei lavori nella data contestata nell'addebito cautelare) risulta insufficiente a dimostrare che i lavori non fossero ultimati (peraltro, il Tribunale del riesame evidenzia che il documento di fine lavori non sarebbe stato neppure firmato dall'indagato). 4. Anche le parti dell'ordinanza relative alle due contestate turbative d'asta (motivi primo e secondo, relativi ai capi 11 e 15) presentano aporie motivazionali, in quanto il sospetto - di cui il Tribunale romano dà atto - che il ricorso ai "soccorsi istruttori" sia stato strumentale per favorire alcune ditte che 4 partecipavano alla pubblica gara non si traduce in una argomentazione chiara e convincente idonea ad indicare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ST. 5. Rimane la contestazione del capo 30 (falso ideologico relativo al progetto esecutivo per la riqualificazione delle aree portuali, per la cui realizzazione era stato ottenuto un finanziamento di oltre 321.000 euro dall'Unione europea) oggetto del quarto motivo di ricorso. 5.1. Al riguardo, l'ordinanza (pag. 22 ss.) precisa che tra le opere previste vi era anche la riqualificazione del bacino di attracco, in relazione al quale si dovevano innalzare di cm. 30 i sotto banchina esistenti per facilitare lo scarico delle cassette con il pesce in caso di bassa marea. Si aggiunge che l'indagato indicava la necessità di rialzare 117 metri cubi di sotto banchina mentre in ragione dei pochi metri lineari di banchina preesistente l'intervento sarebbe stato di soli 25 metri cubi. "La falsa rappresentazione era completata dall'allegazione di foto dei luoghi, che raffigurano proprio l'unico limitato tratto di sotto banchina realmente esistente di metri 60 lineari". L'ordinanza prosegue precisando che in sede di interrogatorio di garanzia l'indagato "ha ammesso l'addebito, attribuendolo a mero errore" e che la difesa ha rappresentato che tale indicazione, in un successivo progetto - a firma di un ingegnere nominato dal ST - è stata corretta eliminando la voce di costo relativa all'innalzamento delle sotto banchine. Detta circostanza non è negata dal Tribunale del riesame che, però, ritiene irrilevante la nuova e corretta indicazione e sussistenti i gravi indizi circa la dolosa falsificazione finalizzata ad ottenere indebitamente un contributo più elevato per lavori che non dovevano essere realizzati. 5.2. Rileva la Corte che, al di là della questione relativa alla natura di "progetto definitivo od esecutivo" dell'atto, la motivazione del Tribunale del riesame risulta contraddittoria (infatti da un lato dà atto che l'innalzamento della sotto banchina era opera realmente eseguibile ma che era stata indicata un'altezza non veritiera, dall'altro lato sostiene che si trattava di lavori del tutto inventati dall'indagato per ottenere un indebito finanziamento) e per altro verso non risulta del tutto convincente neppure in ordine alla sussistenza del dolo. 5 Consigliere Il Pre$idente 6. In ragione della contraddittorietà tra motivazione del provvedimento che esclude i gravi indizi in relazione al capo 32 e dispositivo ove non viene dato seguito a tale indicazione, delle suindicate aporie motivazionali e della complessiva scarsa chiarezza della ricostruzione fattuale del Tribunale del riesame, si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in ordine ai profili relativi alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato. Resta assorbito il residuo motivo di ricorso, attinente alle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 20 dicembre 2022