Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/08/2001, n. 10891
CASS
Sentenza 7 agosto 2001

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La connessione tra domande, contemplata dall'abrogato art. 4, numero 3, cod. proc. civ. quale criterio di collegamento per la giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero, si identifica con quella idonea a determinare modificazioni della competenza alla stregua delle previsioni di cui agli artt. da 31 a 36 del codice di rito; ne consegue che essa non si configura in ipotesi di compresenza di domanda principale e di domanda di garanzia impropria, atteso che l'art. 32 cod. proc. civ. concerne la sola garanzia propria, fondata sullo stesso titolo o su un titolo interdipendente rispetto a quello della domanda principale. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto all'azione di manleva esperita, dal convenuto in inadempimento di obbligazioni nascenti da un contratto di spedizione, nei confronti di una società britannica cui era stato commesso il trasporto che esso convenuto era stato incaricato dal mandante di organizzare, e ciò trattandosi di responsabilità aventi titolo nell'inosservanza di obblighi scaturenti da contratti distinti e non interdipendenti).

In tema di giurisdizione nei confronti dello straniero, il criterio di cui all'art. 6, numero 2, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804 - per il quale, in caso di azione di garanzia, il garante può, di massima, essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, anche se carente di giurisdizione rispetto a tale domanda - si applica solo in caso di garanzia propria, ravvisabile esclusivamente quando la domanda principale e quella di garanzia abbiano lo stesso titolo, o quando si verifichi una connessione obiettiva tra i titoli delle domande, ovvero quando sia unico il fatto generatore delle responsabilità prospettato con l'azione principale e con quella di garanzia. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto all'azione di manleva esperita, dal convenuto in inadempimento di obbligazioni nascenti da un contratto di spedizione, nei confronti di una società britannica cui era stato commesso il trasporto che esso convenuto era stato incaricato dal mandante di organizzare, e ciò trattandosi di responsabilità aventi titolo nell'inosservanza di obblighi scaturenti da contratti distinti e non interdipendenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/08/2001, n. 10891
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10891
    Data del deposito : 7 agosto 2001

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