Sentenza 7 agosto 2001
Massime • 2
La connessione tra domande, contemplata dall'abrogato art. 4, numero 3, cod. proc. civ. quale criterio di collegamento per la giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero, si identifica con quella idonea a determinare modificazioni della competenza alla stregua delle previsioni di cui agli artt. da 31 a 36 del codice di rito; ne consegue che essa non si configura in ipotesi di compresenza di domanda principale e di domanda di garanzia impropria, atteso che l'art. 32 cod. proc. civ. concerne la sola garanzia propria, fondata sullo stesso titolo o su un titolo interdipendente rispetto a quello della domanda principale. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto all'azione di manleva esperita, dal convenuto in inadempimento di obbligazioni nascenti da un contratto di spedizione, nei confronti di una società britannica cui era stato commesso il trasporto che esso convenuto era stato incaricato dal mandante di organizzare, e ciò trattandosi di responsabilità aventi titolo nell'inosservanza di obblighi scaturenti da contratti distinti e non interdipendenti).
In tema di giurisdizione nei confronti dello straniero, il criterio di cui all'art. 6, numero 2, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804 - per il quale, in caso di azione di garanzia, il garante può, di massima, essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, anche se carente di giurisdizione rispetto a tale domanda - si applica solo in caso di garanzia propria, ravvisabile esclusivamente quando la domanda principale e quella di garanzia abbiano lo stesso titolo, o quando si verifichi una connessione obiettiva tra i titoli delle domande, ovvero quando sia unico il fatto generatore delle responsabilità prospettato con l'azione principale e con quella di garanzia. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto all'azione di manleva esperita, dal convenuto in inadempimento di obbligazioni nascenti da un contratto di spedizione, nei confronti di una società britannica cui era stato commesso il trasporto che esso convenuto era stato incaricato dal mandante di organizzare, e ciò trattandosi di responsabilità aventi titolo nell'inosservanza di obblighi scaturenti da contratti distinti e non interdipendenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/08/2001, n. 10891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10891 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Primo Presidente f.f. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Rel. Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE TAMPOIA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
JOS FR RV LTD, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BATTISTA NUNZIANTE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO PRAVETTONI, giusta procura speciale del Notaio dott. Paul Richard Sheridan, depositata in data 29 ottobre 1999, in atti;
- controricorrente -
nonché contro
INDUSTRIA TESSILE TRICOT ITT S.R.L.;
- intimata -
e sul 2° ricorso n. 16615/99 proposto da:
INDUSTRIA TESSILE TRICOT - I.T.T. .SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell'avvocato STELIO FRATICELLI, che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato FRANCESCO CHECCHI, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ND S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 122/98 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di BOLZANO, depositata il 19/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
uditi gli Avvocati Benito Piero PANARITI, Laura Maria ODORISIO, per delega dell'Avvocato Gianni NUNZIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del quarto motivo del ricorso principale, difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione a tale motivo. Rimessione degli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La INDUSTRIA TESSILE TRICOT - I.T.T. S.r.l., con atto del 13 luglio 1988, citò dinanzi al Tribunale di Bolzano la RA S.p.A. e, deducendo in discussione un rapporto di spedizione - come tale ormai irretrattabilmente qualificato - intrattenuto, a suo tempo, con la convenuta, e nel quadro del quale questa si era obbligata ad organizzare il trasporto di merce che essa istante vendeva ad una ON IS UP ldt, lamentò che la controparte non aveva eseguito puntualmente il mandato conferitole, e, in particolare, in contrasto con le istruzioni precise e vincolanti ricevute, aveva omesso di farsi rilasciare dalla destinataria-acquirente "garanzie bancarie a pagamento" di quanto consegnato, così cagionandole un pregiudizio determinabile in L. 118.153.146, e chiese, quindi, la condanna della stessa a rifonderle il danno nell'esposta guisa arrecatole.
La RA S.p.A., costituitasi, per un verso, resistette l'avversa pretesa contestandone la fondatezza sia nell'an che nel quantum, per un altro, chiamò nel processo la JOS FR RV ldt, impresa di nazionalità britannica, cui aveva commesso il trasporto della discussa merce, e, sostenendo che la perdita patrimoniale denunciata dalla INDUSTRIA TESSILE TRICOT - I.T.T. S.r.l. era correlabile a fatto della medesima, chiese di essere da essa manlevata nell'ipotesi di accoglimento della pretesa attorea. La JOS FR RV ldt, costituitasi alla sua volta, in primo luogo, dedusse il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere dell'istanza di garanzia esperita come sopra nei suoi riguardi, secondariamente, negò ogni propria responsabilità in ordine al danno in contestazione, da ultimo, chiamò in causa la ON IS UP ldt, proponendo nei confronti di questa una propria domanda di manleva.
La ON IS UP ldt, dal canto suo, denunciò, innanzi tutto, il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine a tale ultima azione, e, in subordine, contestò la bontà di qualsiasi ragione azionata ed azionanda dalle altre contendenti nei suoi confronti.
Il tribunale, con sentenza del 4 dicembre 1995, dopo aver condannato la RA S.p.A., in parziale accoglimento della pretesa attorea principale, a pagare alla INDUSTRIA TESSILE TRICOT - I.T.T. S.r.l., per il titolo da questa dedotto, L. 32.649.721, oltre accessori, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle domande di garanzia azionate dalla convenuta nei confronti della JOS FR RV ldt e da tale prima interventrice nei confronti della ON IS UP ldt. Sugli appelli, rispettivamente, principale della INDUSTRIA TESSILE TRICOT - I.T.T. S.r.l. ed incidentale della RA S.p.A., la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza resa, nel contraddittorio della JOS FR RV ldt e nella contumacia della ON IS UP ldt, il 19 maggio 1998, rigettati entrambi i gravami, confermò integralmente la pronuncia del primo giudice.
La corte distrettuale, per quanto può interessare nel presente momento del giudizio di legittimità a mente dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., motivò la decisione adottata in tema di giurisdizione sulla causa avente ad oggetto la domanda di garanzia coltivata dall'appellante incidentale nei confronti dell'appellata costituita rilevando che "il dato normativo cui fare riferimento (ai fini della statuizione da rendere sul tema) è l'art. 4 n. 3 c.p.c., ai sensi del quale la connessione fra domande costituisce criterio di collegamento per il radicarsi della giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero", e che, però, poiché, alla stregua di tale norma, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, "la connessione fra le domande ... quale criterio di collegamento per la giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero deve identificarsi nella connessione idonea a determinare modificazioni della competenza secondo la previsione degli artt. 31 e 36 c.p.c.", "deve escludersi che la giurisdizione del giudice italiano, sulla domanda proposta contro lo straniero possa essere affermata, in base al menzionato criterio di collegamento" quando, come nella fattispecie, si versi "in ipotesi di garanzia impropria, cioè fondata su un rapporto contrattuale autonomo e distinto (da quello cui attiene la domanda principale), la quale esula dalla previsione dell'art. 32 c.p.c., concernente la sola garanzia propria, fondata sullo stesso titolo interdipendente rispetto a quello della domanda principale".
La corte territoriale, al considerato riguardo, puntualizzò che "le diverse domande (in argomento) non possono ricondursi allo stesso titolo o a titolo interdipendente rispetto a quello della domanda principale, tale ultimo titolo identificandosi in un "rapporto di spedizione, mentre quello dell'azione di garanzia esperita dalla RA S.p.A. risultava correlato, a un, derivato, contratto di trasporto".
La RA S.p.A. ricorre, con quattro motivi, l'ultimo dei quali inteso a censurare la statuizione come sopra data dal giudice dell'appello in tema di giurisdizione, per la cassazione della dianzi ricordata sentenza di secondo grado, non notificata. La INDUSTRIA TESSILE TRICOT - I.T.T. S.r.l. e la JOS FR RV ldt, alle quali il ricorso è stato notificato, rispettivamente, il 2 luglio ed il 30 giugno 1999, resistono con controricorsi dell'8 settembre e del 22 settembre 1999, e la prima propone anche ricorso incidentale sorretto da un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - I ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza, a mente dell'art. 335 cod. proc. civ., devono essere riuniti. 2)- A)- La RA S.p.A., con il quarto mezzo del suo ricorso principale, censura la statuizione della sentenza impugnata recante declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla causa di garanzia come in narrativa da essa ricorrente istituita nei confronti della JOS FR RV ldt, denunciandola inficiata da "violazione e falsa applicazione dell'art. 4 n. 3 c.p.c., dell'art. 6 n. 2 Convenzione di Bruxelles (legge di ratifica 21 giugno 1971 n. 804) e dell'art. 31 lett. b) della Convenzione di Ginevra (CMR) ratificata con legge 1621/60, (nonché da) motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria". La RA S.p.A., più specificamente, dopo aver posto in risalto che la corte distrettuale avrebbe omesso di "rilevare che, costituendosi in giudizio all'udienza dell'11 gennaio 1990 avanti al Tribunale di Bolzano, la JOS FR si era difesa nel merito, senza sollevare nel modo più assoluto eccezione di giurisdizione ed ... in tal modo ... aveva accettato tacitamente la giurisdizione italiana, per cui ogni successivo ripensamento non avrebbe più dovuto trovare ingresso nel presente giudizio", sostiene che la pronuncia resa all'esaminato riguardo dalla corte anzidetta andrebbe ravvisata erronea, da un lato, perché "a norma dell'art. 31 della Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956, applicabile al caso di specie (v., lettere di vettura CMR), totalmente ignorata dal giudice del merito, per tutte le controversie concernenti i rapporti (di trasporto) sottoposti alla presente Convenzione, l'attore può adire (oltre ad altri) ... i giudici del Paese nel cui territorio ... si trova il luogo della presa in carico della merce ...", dall'altro, perché, "attesa l'unicità del fatto generatore della responsabilità prospettata con la domanda di I.T.T. e della responsabilità prospettata da RA con la chiamata del vettore FS (l'omesso ritiro del FCR), la giurisdizione italiana andava riconosciuta sulla base del disposto di cui all'art. 4 n. 3 c.p.c. e dell'art. 6 n. 2 Convenzione di Bruxelles", in quanto "da una corretta lettura della domanda di RA ... doveva ritenersi l'automatica estensione e riferibilità al terzo della domanda attrice, trattandosi di rapporto oggettivamente unitario, avuto riguardo al ruolo di spedizioniere svolto da RA e, quindi, per l'unicità del fatto generatore della responsabilità".
B) - La JOS FR RV ldt contrasta la doglianza negli illustrati termini articolata dalla ricorrente principale, innanzi tutto, facendo presente non avere "nessun fondamento ... l'affermazione ... in merito alla mancata eccezione" da parte sua "circa la carenza di giurisdizione del giudice italiano", posto che essa deducente già in prime cure aveva preliminarmente "eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano", determinandosi, quindi, a contestare la fondatezza nel merito della pretesa ex adverso esperita nei suoi riguardi solo in subordine e per "esigenze di completezza" di difesa;
prospetta, in secondo luogo, non poter essere ritenuta la giurisdizione del giudice italiano sulla causa avente ad oggetto la discussa domanda di garanzia azionata dalla RA S.p.A. nei suoi confronti ne' a mente dell'art. 4, comma 1 n. 3, cod. proc. civ. (recante che "lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica ... se la domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice italiano"), ne' à termini dell'art. 6, n. 2, L. 21.6.1971 n. 804, recante ratifica della convenzione di Bruxelles 27.9.1968 concernente la competenza giurisdizionale (per il quale "il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente qualora si tratti di un'azione di garanzia ... davanti al giudice presso il quale è stata proposta la causa principale, sempreché questa non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo"), ciò in quanto le connessioni di domande contemplate dalle norme citate quali criteri di collegamento per la giurisdizione del giudice italiano devono essere identificate con la connessione idonea a determinare modificazioni della competenza a norma degli artt. 31 e 36 cod. proc. civ., e non possono essere riscontrate in ipotesi di proposizione, nella causa concernente domanda principale, di domanda di garanzia impropria, tale domanda fondandosi su rapporto autonomo e distinto da quello oggetto della vertenza principale. C) - La INDUSTRIA TESSILE TRICOT - I.T.T. S.r.l., controricorrente e ricorrente incidentale, non ha interloquito sul profilo della controversia investito dal delibato motivo del ricorso principale, rispetto al quale, del resto, non è ravvisabile un qualsiasi suo interesse.
3) - Ai fini della soluzione della questione di giurisdizione posta con il surrichiamato quarto motivo del ricorso principale, soccorrono le seguenti osservazioni.
A) - L'assunto prospettato dalla RA S.p.A. secondo il quale la JOS FR RV ldt avrebbe accettato tacitamente la giurisdizione italiana a mente dell'art. 37, comma 2, cod. proc. civ., abrogato dall'art. 73 L. 31.5.1995 n. 318, ed al quale,
peraltro, occorre fare riferimento nella fattispecie ratione temporis, è destituito di ogni parvenza di fondamento, per non dire, puramente e semplicemente, pretestuoso.
Il testo del processo-verbale dell'udienza istruttoria tenutasi dinanzi al Tribunale di Bolzano l'11 gennaio 1990, di vero, documenta, in termini incontrovertibili, che la summenzionata società di nazionalità britannica, costituendosi nel presente giudizio, contestò preliminarmente l'assoggettabilità alla giurisdizione italiana della causa avente ad oggetto la domanda introdotta dall'odierna ricorrente principale nei suoi confronti. Alla stregua del dato così evidenziato, è senz'altro da escludere che la giurisdizione italiana sulla causa considerata possa, e debba, essere dichiarata in ragione dell'intervenuta relativa accettazione da parte del soggetto straniero convenuto. B) - Nè dalla sentenza impugnata, ne' dal ricorso è dato desumere che in sede di merito si sia dibattuto in ordine alla riscontrabilità nel rapporto, dedotto, intercorso fra la RA S.p.A. e la JOS FR RV ldt dei connotati fattuali suscettibili di consentirne la riduzione nel novero di quelli ai quali è riferibile la normativa ricavabile dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e ratificata con L.
6.12.1960 n. 1621: in particolare, non risulta che nei pregressi stadi del giudizio sia stata prospettata l'esistenza nel negozio integrante il titolo del rapporto in argomento di una pattuizione con cui le parti abbiano concordato di assoggettare la situazione controversa alla normativa cennata così determinando la concreta operatività di questa in relazione alla fattispecie (cfr., in proposito, ex aliis, Cass. Sez. III civ., sent. n. 1937 del 23.II.1998).
Alla stregua del dato considerato, e tenuto conto della circostanza che la società ricorrente principale non denuncia vizi della sentenza impugnata correlabili alla mancata delibazione di assunti, allegati, da sè prospettati all'esaminato riguardo, deve essere ravvisata immeritevole di ingresso l'asserzione della società anzidetta secondo la quale la declaratoria di carenza di giurisdizione resa dalla corte distrettuale andrebbe cassata perché la causa di cui trattasi dovrebbe essere ritenuta soggetta alla giurisdizione italiana a mente dell'art. 31 della dianzi ricordata convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (recante che "per tutte le controversie concernenti i rapporti sottoposti alla presente convenzione, l'attore può adire ... - fra l'altro - i giudici del paese nel cui territorio ... si trova il luogo della presa in carico della merce ...) siccome avente ad oggetto contratto di trasporto internazionale di merci su strada, nel quadro del quale "la presa in carico della merce" da trasportare da parte del vettore sarebbe avvenuta in Italia: ciò in quanto i motivi di ricorso per cassazione attinenti alla giurisdizione, di cui all'art. 360, comma 1 n. 1, cod. proc. civ., non possono essere correlati alla deduzione di una situazione controversa avente profili fattuali essenziali non coincidenti con quelli della fattispecie sottoposta all'esame del giudice del merito e da questo, iuxta alligata et probata partium, riscontrata sussistente.
C) - È infondata, altresì, la deduzione della RA S.p.A. secondo la quale, "attesa l'unicità del fatto generatore e della responsabilità prospettata con la domanda di I.T.T. e della responsabilità prospettata da RA con la chiamata del vettore FS (l'omesso ritiro del FCR), la giurisdizione italiana andava riconosciuta sulla base del disposto dell'art. 4 n. 3 c.p.c. e dell'art. 6 n. 2 Convenzione di Bruxelles", posto che "da una corretta lettura della domanda di AN ... doveva ritenersi l'automatica estensione e riferibilità al terzo della domanda attrice, trattandosi di rapporto oggettivamente unitario, avuto riguardo al ruolo di spedizioniere svolto da RA, e, quindi, per la unicità del fatto generatore della responsabilità". Sul punto, giova ribadire che, giusta quanto già a suo tempo evidenziato, la INDUSTRIA TESSILE TRICOT - I.T.T. S.r.l. ha introdotto nei confronti della RA S.p.A. una pretesa, principale, volta ad ottenere il ristoro di un danno, accampato, cagionatole da detta convenuta con un inadempimento di obbligazioni nascenti da un contratto di spedizione;
che la RA S.p.A., alla sua volta, ha proposto nei confronti della JOS FR RV ldt, alla quale, nella veste di spedizioniere assunta nel contratto oggetto della pretesa cennata, aveva, asseritamente, commesso il trasporto che era stata come sopra incaricata di organizzare, una domanda di garanzia correlata a denunciato inadempimento da parte della menzionata società britannica di obbligazioni scaturenti dal dedotto contratto di trasporto. Nel contesto dato, risalta che l'azione di manleva nei termini illustrati esperita, e coltivata, dalla RA S.p.A. risulta intesa a far valere una garanzia c.d. impropria, ossia fondata su un rapporto autonomo e distinto da quello integrante il titolo della pretesa risarcitoria principale.
Ciò posto, è da dire, innanzi tutto, che non è possibile dichiarare la giurisdizione del giudice italiano sulla causa concernente la discussa azione di garanzia a mente dell'art. 4, n. 3, cod. proc. civ. - abrogato dall'art. 73 L. n. 318 del 1995, cit., e, però,
riferibile alla fattispecie ratione temporis -, per il quale "lo straniero può essere convenuto dinanzi ai giudici della Repubblica ... se la domanda è connessa con altra pendente dinanzi al giudice italiano ...": la connessione richiamata nella norma in discorso, di fatti, per una giurisprudenza dalla quale non vi è ragione di discostarsi, secondo quanto correttamente affermato dalla corte distrettuale, si identifica con quella idonea a determinare modificazioni della competenza alla stregua delle previsioni di cui agli artt. da 31 a 36 del codice di rito, e, in particolare, non si configura, a mente dell'art. 32 cod. proc. civ., in ipotesi, del genere di quella in esame, di compresenza di domanda principale e di domanda di garanzia impropria, atteso che la disposizione codicistica da ultimo citata concerne la sola garanzia propria, fondata, cioè, sullo stesso titolo o su un titolo interdipendente rispetto a quello della domanda principale.
Va escluso, d'altronde che la giurisdizione italiana sulla ridetta causa di garanzia possa essere dichiarata sulla base del criterio di collegamento di cui all'art. 6, n. 2, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva in Italia con L. 21.6.1971 n.804, per il quale, in tema di azioni di garanzia, il garante può, di massima, essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest'ultima non si riveli proposta per distogliere il convenuto dal suo giudice naturale, perché anche la norma qui in discorso ha riferimento all'ipotesi, si è detto nel caso esaminato non ricorrente, della garanzia propria, ravvisabile esclusivamente quando la domanda principale e quella di garanzia abbiano lo stesso titolo, o quando si verifichi una connessione obiettiva fra i titoli delle domande, ovvero quando sia unico il fatto generatore delle responsabilità prospettato con l'azione principale e con quella di garanzia (cfr., in terminis, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 579 del 10.8.1999). E, a tale ultimo proposito, è appena il caso di osservare che non si riscontra nella situazione discussa l'unicità del fatto generatore della responsabilità in argomento dedotta dalla ricorrente principale, dibattendosi di responsabilità aventi il titolo nell'inosservanza di obblighi scaturiti da contratti distinti e non interdipendenti.
D) - Corollario delle riflessioni sviluppate nelle lettere precedenti è che il delibato quarto motivo del ricorso principale va tenuto per inaccoglibile e deve essere rigettato dichiarando la carenza di giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla vertenza intercorsa fra la RA S.p.A. e la JOS FR RV ldt.
4) - I tre restanti motivi del ricorso principale della summenzionata RA S.p.A. ed il ricorso incidentale della INDUSTRIA TESSILE TRICOT - I.T.T. S.r.l. pongono questioni che esulano dalla competenza di queste Sezioni unite quale delimitata dall'art. 374, commi 1 e 2, cod. proc. civ.: di conseguenza, a mente dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., gli atti vanno rimessi al Primo Presidente per la designazione della sezione semplice competente a delibarli.
5) - Considerato che la presente sentenza si configura conclusiva della causa svoltasi fra le ripetutamente nominate RA S.p.A. e JOS FR RV ldt., devesi far luogo al regolamento delle spese fra queste contendenti.
Atteso che tali spese non possono non seguire la soccombenza, le stesse, nella liquidazione di cui al dispositivo, vengono poste a carico della ricorrente principale.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il quarto motivo del ricorso principale, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano, condanna la RA S.p.A. nelle spese, liquidate in L. 540.000, oltre L.
4.000.000 di onorari, in favore della JOS FR RV ldt, rimette gli atti al Primo Presidente per il prosieguo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte Suprema di cassazione, il 19 aprile 2001. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 AGOSTO 2001.