Sentenza 8 marzo 2011
Massime • 1
In tema di tutela sanitaria delle attività sportive, il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) è legittimato a costituirsi parte civile nei processi per ricettazione di farmaci dopanti, in quanto organo istituzionalmente portatore di un interesse pubblico al corretto e leale svolgimento delle gare sportive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2011, n. 12750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12750 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 08/03/2011
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 755
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 36186/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, avverso la sentenza del 12/02/2010 pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia;
nei confronti di:
RI VI nato il [...];
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci che ha concluso per l'inammissibilità;
udito, per la parte civile, l'avv.to Guido Valori che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
p.
1. Con sentenza del 12/02/2010, la Corte di Appello di Venezia, pur confermando la condanna di RI IO GO per il reato di cui all'art. 648 c.p. (per avere acquistato specialità medicinali denominate EPO, GH, IGF), revocava le statuizioni civili in favore della parte civile costituita (NI), con la seguente motivazione:
"si ritiene invece accoglibile la censura relativa alle statuizioni di parte civile che, nelle conclusioni esposte nella premessa dell'atto di appello, investono la stessa ammissibilità del risarcimento del danno, in collegamento alla contestazione della costituzione di parte civile, formulata già nel giudizio di primo grado. A tal riguardo si rileva che se il reato per cui vi è stata condanna è il reato di ricettazione, configurabile nei termini esposti in motivazione, si rileva che il diritto di ottenere il risarcimento dei danni si fonda sulle conseguenze dannose immediate e dirette di tale reato. Sotto tale profilo, non si comprende sotto quale profilo il NI possa vantare un diritto al risarcimento dei danni rispetto all'ipotesi di ricettazione in concreto accertata, ne' tali ragioni sono state esposte o illustrate nell'atto di costituzione di parte civile (assolutamente generico) o in sede di discussione...".
p.
2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile NI deducendo i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 81 c.p.p., per avere la Corte territoriale escluso dal processo la parte civile non osservando il dettato della suddetta norma che prevede condizioni e tempi di esclusione della parte civile ad opera del giudice;
2. ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE per non avere la Corte territoriale tenuto conto che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, "la posizione di danneggiato compete in detto tipo di reati anche al soggetto titolare del diritto nel reato presupposto". La sentenza sarebbe illogica "in quanto dapprima riconosce l'esistenza dell'illecito presupposto del reato di ricettazione e riconosce che detto illecito sia relativo alle prestazioni sportive e dopo nega legittimità e riconoscimento di danno all'Ente rappresentativo dello Sport Italiano".
DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. In punto di fatto è pacifico che i farmaci dopanti trovati nel possesso dell'imputato, venivano "utilizzati abusivamente da ciclisti che svolgono attività agonistica" (pag. 3 sentenza impugnata). In punto di diritto va osservato, preliminarmente, che parte civile può essere non solo la parte offesa dal reato ma anche chi subisca un danno, sia pure morale, dalla perpetrazione del crimine. Nel caso di specie, il NI si costituì (e fu ammesso) parte civile non perché parte offesa dal reato ma perché parte danneggiata in quanto istituzionalmente portatore di un interesse pubblico al corretto e leale svolgimento delle gare sportive.
È chiaro, quindi, che, in tale sua veste, aveva ben diritto di partecipare al processo proprio perché in esso si discuteva di un fatto potenzialmente dannoso dell'interesse al corretto svolgimento delle competizioni sportive.
Il fatto che l'imputato era stato tratto a giudizio e condannato per il reato di ricettazione di farmaci dopanti, non significa che il NI non avesse alcun interesse a costituirsi parte civile. Infatti, erroneamente la Corte territoriale, ha posto la sua attenzione al solo profilo delle conseguenze, per così dire, materiali del reato di ricettazione, non considerando che, proprio a causa ed in conseguenza di quel reato, lo ZA, ciclista professionista ed utilizzatore dei farmaci (cfr pag. 3 sentenza impugnata), nonché a sua volta fornitore di altri ciclisti (cfr pag. 1 sentenza impugnata in cui la Corte scrive che una parte dei farmaci acquistati dallo ZA era destinata a SS Christian), alterava le gare sportive alle quali partecipava lui e/o gli altri ciclisti ai quali cedeva i farmaci.
Pertanto, ed in conclusione, è del tutto irrilevante che i fatti in questione siano antecedenti all'entrata in vigore della L. n. 376 del 2000 perché, ciò che rileva è che, nella concreta fattispecie,
anche dal reato di ricettazione potevano derivare conseguenze sul corretto svolgimento delle gare sportive sotto il profilo della frode in competizioni sportive di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 1, alla cui tutela era (ed è) deputato il NI.
Di conseguenza, la sentenza va annullata, e sull'esistenza e la determinazione in concreto del danno dovrà decidere il giudice civile competente per valore in grado di appello, anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
ANNULLA la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello il quale deciderà anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011