Sentenza 21 settembre 1999
Massime • 1
La circostanza aggravante prevista dall'art. 609 ter, comma primo n. 1 cod. pen., prevedendo l'aumento di un quinto della pena prevista dall'art. 609 bis stesso codice, non può essere considerata come circostanza ad effetto speciale e, conseguentemente, di essa non può tenersi conto ai fini della determinazione della competenza. (Fattispecie relativa a concorso di sequestro di persona di cui all'art. 605 cod. pen. e tentativo di violenza sessuale aggravata previsto dagli artt. 56, 609 bis e 609 ter cod. pen., in ordine alla quale è stato ritenuto più grave, ai fini della competenza per territorio, il sequestro). (Non risultano precedenti).
Commentario • 1
- 1. Circostanze "indipendenti" con variazione edittale di pena nonAlessandro Melchionda · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su “visualizza allegato”. 1. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno preso posizione su di un quesito che era stato sollevato dalla Terza Sezione Penale[1] e, in conformità con l'opinione espressa in udienza dello stesso Procuratore generale, hanno formulato il seguente principio di diritto: «ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo (nella specie quella di cui all'art. 609-ter, primo comma, cod. pen.), non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 5081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5081 |
| Data del deposito : | 21 settembre 1999 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento