Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 5081
CASS
Sentenza 21 settembre 1999

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Massime1

La circostanza aggravante prevista dall'art. 609 ter, comma primo n. 1 cod. pen., prevedendo l'aumento di un quinto della pena prevista dall'art. 609 bis stesso codice, non può essere considerata come circostanza ad effetto speciale e, conseguentemente, di essa non può tenersi conto ai fini della determinazione della competenza. (Fattispecie relativa a concorso di sequestro di persona di cui all'art. 605 cod. pen. e tentativo di violenza sessuale aggravata previsto dagli artt. 56, 609 bis e 609 ter cod. pen., in ordine alla quale è stato ritenuto più grave, ai fini della competenza per territorio, il sequestro). (Non risultano precedenti).

Commentario1

  • 1Circostanze "indipendenti" con variazione edittale di pena non
    Alessandro Melchionda · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su “visualizza allegato”. 1. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno preso posizione su di un quesito che era stato sollevato dalla Terza Sezione Penale[1] e, in conformità con l'opinione espressa in udienza dello stesso Procuratore generale, hanno formulato il seguente principio di diritto: «ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo (nella specie quella di cui all'art. 609-ter, primo comma, cod. pen.), non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 5081
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5081
Data del deposito : 21 settembre 1999

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