Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2003, n. 4933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4933 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione 04 9 3 3 /0 3 composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev.soc. Presidente R.G.n. 15392/2000 dr. Paolino Dell'Anno Consigliere Cron, мого ar. Mario Putaturo Donati Viscido dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Pietro Cuoco Consigliere Ud. 21.11.2002 dr. Giancarlo D'Agostino Consigliere TT. ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL), in persone del Dirigente generale dr. Pasquale Acconcia, Direttore della Direzione Centrale Presta- zioni, elettivemente domiciliato in Rome alla via IV Novembre. n. 144 presso gli avvocati Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, dei quali è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a rogito notaio Carlo Federico Tuccari di Roma in data 19 giu- gno 2000, rep. n. 54520, ricorrente;
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CONTRO
Ferrovie dello Stato S.p.A. Società di Trasporti e Servizi 1 1 per Azioni, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, procuratore speciale per atto notar Paolo Castellini del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, con sede in Roma, ed ivi elettivamente domicilic- ta alla vis Po n. 25/B presso lo studio dei prof. arı. Roberto Fessi e Giovanni Gentile, che le rappresentano e difen- dono giusta procure speciale a margine del controricorso, contro ricorrente;
NONCHE' AR NC, intimato;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Reggio Cala- bria in data 7 dicembre 1999 5 febbraio 2000, n. 347/99 sent. civ., n. 239/97 R.G.A.C.A.; udita la relezione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 21 novembre 2002; udito l'avv. Giuseppe De Ferrà per il ricorrente;
udito l'avv. Giuseppe Li Merzi per delere dell'avv. Roberto Pessi per la contro ricorrente%;B udito il M.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 Svolgimento del processo. Con ricorso introduttivo ritualmente notificato la F.S. S.p.A. chiedeva fosse riforme ta la sentenza n. 1225/95, emessa dal OR di Reggio Calabria, con cui era state accolta la domanda proposta del signor NC FA, dipendente dell'appellante con il profilo di Applicato, tesa ad ottenere la condanna delle F.S. alla costituzione, in suo favore, di una rendita, per i posturi invalidanti di un infortunio sul lavoro. Era accaduto che in data 5 giugno 1974 l'appellato aveva subito un infortunio sul lavoro, riportando lesioni al braccio ed alla gamba destra, per le quali l'appellente riconobbe una riduzione della capacità lavorativa pari allo 11%. Successivamente, in data 12 maggio 1979, il dipendente subì un nuovo infortunio sul lavoro, in ragio- ne del quale l'appellante riconobbe una riduzione della capacità lavorativa complessiva pari al 18%. Tuttavis, a seguito di nuove visite mediche, effettuate anche in contraddittorio con i sanitari di fiducia del dipendente, in data 17 ottobre 1984 i postumi conseguenti ai due in- fortuni citati erano valutati nella misura complessiva del 33%. Avverso tale determinazione il FA proponeva ricorso giurisdizionale. L'oggetto del giudizio si concentrò esclusivamente sulla esatta misura dei postumi invalidanti.
3- In conseguenza il OR adito nominava c.t.u. medico legale che accertava nostumi invalidanti nella misura del 45%. Conformemente al parere dell'esperto il OR acco- glieva il ricorso. come leCon il ricorso in annello la F.S. S.p.A. lamentava conclusioni cui era giunto l'esperto, nominato in primo grado, fossero prive di qualsiasi fondamento medico legale, non trovendo giustificazione nè nell'obiettività clinica e radio- logica, nè nelle usuali tabelle di valutazione dell'invalidità permanente. Concludeva quindi per ritenere infondato il ri- corso introduttivo ed accogliere nel merito l'appello. Costituitosi in giudizio, il FA ribadiva l'esattezza della decisione del giudice di primo grado, rilevando come la gravità degli infortuni avesse seriamente pregiudicato le sue condi- zioni fisiche, in misura anche superiore a quella accertata in primo grado, sebbene non formulasse appello incidentale avverso quella decisione. Concludeva quindi per il rigetto dell'appello. All'udienza del 3 marzo 1998 il Tribunale 2 visto l'art. 2 co. 13 1. n. 608/96 che pone a carico dell'INAIL tutte le rendite e le altre prestazioni, comprese quelle relative ad eventi in- fortunistici ed alla manifestazione di malattie professionali, verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data riteneva la sopravvenuta comunanza di causa, ex lege, con l'INAIL e ne disponeva l'intervento in giudizio. Si costituiva l'INAIL, eccependo preliminarmente la carenza di 4 legittimazione passiva dell'Istituto. Rilevava l'intervenuta come l'interpretazione della 1. n. 608/96 adottata dal Colleric non fosse persuasive, in quanto le norme avrebbe previsto non già la successione, a titolo particolare, dell'INAIL alle F.S. S.p.A. in relazione all'obbligo di pagamento delle rendite e delle altre prestazioni connesse ad eventi infortunistici e alle malattie professionali, ma invece il solo obbligo per l'Istituto di pegare i ratei, decorrenti dal 1° gennaio 1906, maturati dai dipendenti F.
3. S.p.A. in conseguenza di infortuni sul lavoro e malattie professionali. L'intervenuta svolgerebbe allora la funzione di mero adiectus solutionis causa, per i ratei successivi al 31 dicembre 1905, in relazione a prestazioni rico- nosciute 0, comunque, maturste precedentemente al 1° gennaio 1996, mentre solo per le malattie o gli infortuni sul lavoro verificatisi successivamente a questa data l'obbligo nascerebbe direttamente in capo all'INAIL. A riscontro delle argomentazioni testè riassunte l'intervenuta rilevava come la riserva matematics imposta dalla legge alle F.S. S.p.A., per consentire all'INAIL di soddisfare le prestazioni maturate precedentemente al 1° gennaio 1996, fosse grossolanamente insufficiente a coprire i co- sti determinati da un'interpretazione della norma che imponesse una successione dell'INAIL alle F.S. nel pagamento di tutte le prestazioni da corrispondere ai dipendenti F.S. per i ratei prece- denti al 31 dicembre 1995. Nel merito contestava i criteri valutativi adottati dal c.t.u. - 5 - di primo grado e concludeva per la dichiarazione di assoluta carenza di legittimazione passiva in cano all'INAIL ed in via subordinata per l'accoglimento nel merito dell'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato. Veniva disposta ed espletat una nuova c.t.u. medico legale. 1Con sentenza in data 7 dicembre 1000 5 febbraio 2000 il Tribunale di Reggio Calabria rigestava l'appello proposto delle Perrovie dello Stato 5.0.A.
contro
NC FA e con l'in- tervento dell'INAIL e condanna detto Istituto a corrispondere al FA la rendita per inabilità permanente parziale nella misura del 45%, con decorrenza dal 3 gennaio 1992, oltre agli прев interessi di legge%3B compensate per metà le spese di lite, condannava l'INAIL a rifondere all'appellato l'ulteriore metà, con distrazione;
poneva a carico dell'INAIL le spese di c.t.u. Osservava il Tribunale che l'eccezione di difetto di legittima- zione passiva sollevata dall'INAIL era infondata;
che il d.l. n. 510 del 1° ottobre 1996, all'art. 2 comma 13 stabilisce che 11...a decorrere dal 1 gennaio 1996 il personale ferroviario in .. di servizio è assicurato all'INAIL ... Dalla mede- attività . sima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data". Il disposto in esame secondo il Tribunale può dare adito a 6 - due interpretazioni: a) per la prima 1'INAIL subentra, quale successore a titolo particolare in tutti i ranporti obbligatori già consolidati, ovvero, in via di riconoscimento amministrativo o giudiziale - che vedono la F.S. debitrice di prestazioni per infortuni sul lavoro o male e professionali occorsi ai suoi di- pendenti;
b) per le seconda l'ENAIL subentra, quale mero adiectus solutionis causa solo quale ente pagetore delle prestezioni dovu- te successivamente el 19 parmio 1006, sebbene le stesse razzano il loro titolo in eventi accaduti precedentemente a tale data. aderendo a quest'ultima versione, sostenuta dallaNe consegue - intervenuta minde che l'INAIL è obbligato solo per i ratei successivi al 31 dicembre 1995, mentre per quelli matureti precedentemente resta obbligata la F.S. S.p.A. Il Tribunale ritiene che il discosto del successivo comma 15 del provvedimento legislativo citato affermi la legittimazione ai fini del paga- passiva dell'INAIL, laddove prescrive che " mento da parte dell'INAIL e dell'Ipseme, dal 1 gennaio 1996, delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonchè di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate da eventi infortuni- stici o da malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, 1'Ente Ferrovie S.p.A. provvederà ... al versamento di una riserva matematica...". Dal chiaro tenore letterale della norma secondo il Tribunale si evince infatti che il legislatore abbia designato l'INAIL quale debitore nei confronti dei terzi anche per le " ...prestazioni -7- in essere al 31 dicembre 1995...". In particolare secondo il Tribunale - a sostegno della sua interpretazione appare insuperabile il dato letterale ed in ,utilizzata dal le- particolare la congiunzione .nonchè " .. gislatore, che evidenzia l'intento di porre a carico dell'I- NAIL anche le prestazioni aventi decorrenza anteriore alla data del 31 dicembre 1995. Mentre la distinzione tra eventi verificatisi prima del 31 dicembre 1005 ed eventi verific tisi dono tale data rileva solo per i ra porti interni (INAIL/F.S. S.p.A.), cioè ai fini dell'individuazione del sistema di fi- nanziamento dell'INAIL, per gli eventi accaduti prima della data di riferimento, il sistema è invece quello descritto dal comma 15, ossia la riserva matematica è versata dall'Ente Ferrovie, nella misura e con le modalità definite con decreti del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro. Per gli eventi verificatisi successivamente alla predetta data, il sistema è quello del versamento de parte dell'Ente Ferrovie dei premi in base alla tariffa approvata con decreto del Ministro del lavoro. Tuttavia tale distinzione - aggiunge il Tribunale attiene unica- mente al profilo dei rapporti interni, ossia dell'individuazione del soggetto su cui far ricadere il peso economico;
B e non invece al profilo esterno, ovvero quello della legittimazione passiva nei confronti dei terzi che permane in capo all'INAIL, quale successore a titolo particolare in quei rapporti, con l'appli- 8 - cazione del disposto di cui all'art. 111 c.D.C. Nel merito - afferma il Tribunale - non era contestata la genesi Tuentific zione della1 vorativa degli infortuni, ma l'esatta percentuale d'invalidità, che sulle bese dell'esposizione peri- tale, che andava condivisa, endeve determinate nella misure del 45%, con decorrenza dal 3 gennaio 1992, posticipate dal d'ancello al momento in cui si era verifice to il successivo infortunio, non pussistendo elementi dei far derivare decorrenza anteriore. Avverso detta sentenza, con atto notificato 1'11 luglio 2000, 1'INAIL ha proposto ricorso per cassazione, affidato a se 1 фрик motivi congiuntamente esposti. La società intimata ha resistito con controricorso notificato il 7 agosto 2000, ed illustrato da memoria. Il FA non si è costituito in giudizio. Motivi della decisione. I motivi denunziati dall'Istituto ricorrente vengono così indi- cati: Violazione e falsa applicazione dell'art. 127 del d.P.R. 30 giu no 1965 n. 1124 in relazione ai principi vigenti in materia assicurativa infortunistica. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 commi 13 e 15 della legge n. 608 del 28 novembre 1996 di conversione del d.l. 1° ottobre 1996 n. 510. 9 Violazione e falsa anolicazione degli artt. 100,101, 111 c.p.c. e 118 Violezione e falsa applicazione degli artt. 113, 132 c.p.c. disn. att. C D.C. Violazione e falsa applios ione dell'art. 91 c.p. motivasione. Insufficiente e comunque contraddittoria ed erronea Vizi denunciabili ai sensi dell'art. 360 . 3 ÷ 5 ° D'Istituto ricorrente deduce che l'impugnata sentenza, nel rite- nere 1'INAIL p i ente in ma controversie ponpar nente un evento verificatosi anteriormente al 1° gennaio 1996 è palesemente errata, e non tiene conto della normative intro- dotta dalla legge 508/1996 di conversione del d.l. n. 510/96, ultimo in ordine di tempo rispetto ad altri più volte reiterati (515/95, 39/96, 180/96, 300/96). In forze di tale normativa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, nel frattempo trasformatesi in S.p.A., è stata conferita in via diretta all'INAIL a decorrere del 1° gennaio 1996 (art. 2, comma 13) soltanto per gli eventi infortu- nistici che si sarebbero verificati dopo tale data, ciò a modifica di quanto stabilito dall'art. 127 del T.U. n. 1124/1965. Ai sensi del d.l. n. 510/96, convertito come sopra (art. 2 comma 13), l'INAIL è il gestore dell'assicurazione riguardante quella categoria di lavoratori dal 1° gennaio 1996, con versamento dei relativi premi da parte dell'Ente Ferrovie come un qualsiasi datore di lavoro. - 10 . A tele posizione, comportante l'onere per tutte le prestazioni da erogare, la legge ne affianca un'altre costituita del medesimo onere relativo "asli eventi infortunistici e alle manifestazioni I'INAIL pertanto è de una carte istituto assicuratore Fund di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale deta". per event: verificatisi soltanto dopo il 1° gennaio 1996, e dell'altra in virtù di una "transazione legislative" non assicurs tore, prosecutore od assuntore di oneri che avrebbero dovuto far carico alle Ferrovie in relazione ad eventi verificatisi entro il 31 di- cembre 1995, tant'è che a copertura di quesli oneri, rappresen- tati da "prestazioni in essere al 31 dicembre 1995"e da quelle "con decorrenza successiva a tale da ta determinate da eventi infortuni- stici o da malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995" ed ancorchè "non ancora definiti entro tale data" (comme 13), il comma 15 dello stesso art. 2 ha stabilito che l'Ente Ferrovie provveda al versamento di uns riserva matematica successivamente determinata, con decreto del Ministero del Levoro 26 gennaio 1996 pubblicato in G.U. n. 45 del 23 febbraio 1996, nella misura di lire 350 miliardi, espressamente destinati per gli "oneri deri- vanti - art. 1 del detto d.m. anche a seguito di contenzioso, - dalle rendite ecc. comprese quelle relative agli eventi infortu- nistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995".. - 11 L'INAIL - secondo l'Istituto non può rivestire il ruolo di qualità di parte nelle controversie intentate per eventi verifi- catisi entro il 31 dicembre 1995, rispetto ai quali esso è completamente estraneo, sia sostenzialmente che processualmente, e non ouò essere Qualifica so come sostituto processuale, nono- stante che ai sensi delle legge n. 608/96 sie obbligato, sempre dalle medesima data del 1° gennaio 1995, a pagare le prestazioni ині facenti carico alle Ferrovie e ner conto di queste. E tanto ciò è vero che la stessa disposizione (art. 2, comma 15) ha stabilito per dette prestazioni "la medesime decorrenza"; il chiarimento viene dalla stessa legge in argomento al comma 15 sempre dell'art. 2, che stabilisce che "ai fini del pagamento de parte dell'INAIL..., del 1° gennaio 1996, delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonchè di quelle con decorrenza suc- cessiva a tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, 1'Ente Ferrovie S.p.A. provvederà al versamento di una riserve 32- tematica nella misura e con le modalità da definire entro il 31 dicembre 1995 con decreti del Ministero del Lavoro ... In buona sostanza per gli eventi verificatisi entro il 31.12.95 la gestione dell'assicurazione infortuni continua a spettare alle FF.SS., nei confronti delle quali vanno proposte domanda ammini- strativa od eventuale azione giudiziaria;
era intento del legislatore liberare le FF.SS. dall'obbligo, derivante dal rapporto assicu- rativo infortunistico, il cui adempimento, trattandosi di rendita - 12 vitalizia, superasse la data del 31.12.1995. Dunque difetto di legittimazione passiva dell'INAIL e condanne delle Ferrovie alle spese del iudizio nei confronti dell'INAIL. Vi era inoltre il problema degli infortuni verificatisi entro 11 31.12.95 e che non erano stati a quella data definiti nè amministrativemente nè giudizialmente, ma le cui definizione, successiva el 31.12.1995, avrebbe potuto comportare prestazioni le cui erogazione dovevs continuere oltre il 31.12.95, e cioè oltre la data fissata dal legislatore per spogliare le FF.SS. di ogni funzione relativa all'assicurazione infortuni dei suoi dipendenti. Il legislatore, al fine di liberare le FF.SS. da cani obbligo che continuasse oltre il 31.12.95, è ricorso ad un meccanismo di "accollo" (accollante l'INAIL rispetto alle FF.SS., accollato, ed agli infortunati, accollatari). L'INAIL cioè, ottenuto il versamento di una riserva matematica fissata in lire 350 miliardi, si accolla il pagamento, delle rendite già costi- tuite dalle stesse FF.SS. ma solo con decorrenza dall'1.1.1996; paga cioè solo i ratei di rendita decorrenti dell'1.1.96; inoltre si accolla il pagamento delle prestazioni conseguenti a sinistri verificatisi entro il 31.12.95 e non ancora definiti entro tale de ta ma di queste prestazioni non paga l'intero, bensì solo la parte decorrente dall'l.1.96: insomma anche qui paga i ratei de- correnti dall'1.1.96, e quindi con esclusione di interessi, rive- lutazione, spese legali, ecc. Il ricorrente richiama al riguardo Cass. n. 3085 del 30.3.1999. - 13 - E' evidente quindi secondo il ricorrente che ritenere, come ha ritenuto il Tribunale, l'obbligo dell'INAIL di ero- gare tutte le prestazioni agli aventi diritto e non solamente, come sostiene l'Istituto, le prestazioni relative al periodo successivo al 31.12.95, significa attribuire all'INAIL la veste ai "ente assicuratore" in relazione ed eventi dennosi verificatisi prima dell'1.1.1996, quando invece, ai sensi del comma 13 dell'art. 2 del 1.1. n. 510/96, tale veste allo Istituto è stata conferita solo dall'1.1.1996 e per eventi successivi all'l.l.1996, avendo l'Istituto medesimo per quelli verificatisi prima del 31.12.1995 e non ancora definiti una mera competenza contabile. I motivi di ricorso devono essere congiuntamente esaminati, essendo tra loro connessi, ed il ricorso non merite accogli- mehto. Come è stato ripetutamente affermato, cfr. tra le tante Cass. n. 13948 del 2000, la legge 608 del 1996 non si limita e di- sporre il trasferimento dal 1.1.1996 dei rapporti in tema di infortuni e malattie professionali dalle Ferrovie dello Stato all'INAIL, con l'effetto che quest'ultimo si aggiungerebbe o si affiancherebbe alle medesime Ferrovie, le quali, a loro vol- ta, conserverebbero la titolarità dei rapporti assicurativi re- lativi ad infortuni e malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, e rispetto ai quali continuerebbero ad esercitare la funzione assicuratrice, utilizzando l'INAIL come - 14 -- mer materiale erogatore delle prestazioni dovute. L'art. 2 commi 13 e 15, della citata legge n. 608 non disciplina un'ipotesi di trasferimento di alcuni rapporti de un soggetto ed un altro, ma configura un rapporto suc- cessorio ex lege, meglio un trasferimento di funzioni, a norma del quale, dal primo gennaio 1996, un soggetto su- bentrante, l'INAIL, si sostituisce al soggetto uscente, la S. .A Ferrovie dello Stato, acquisendo el subenro la titola- rità di tutti i rapporti assicurativi, già facenti capo al precedente gestore. Infatti, a partire dal momento in cui si attua il fenomeno successorio, i ferrovieri non risultano più iscritti alla ella S.p.A. Ferrovie dello Stato, che pertanto viene meno come ente assicuratore, ma all'INAIL, e tutte le prestazioni sono a suo carico, e cioè sia quelle relative agli eventi in- sorti dopo il primo gennaio 1996, sia quelle relative ad eventi pregressi se non definiti entro il 31 dicembre 1995. A tale proposito l'INAIL obietta che per gli eventi verifica- tisi prima del 31 dicembre 1995 e non ancora definiti a tale data, le prestazioni sarebbero poste a carico di esso Istituto solo per la parte maturata dal primo gennaio 1996, mentre i ratei maturati precedentemente sarebbero ancora a carico delle Ferrovie dello Stato. In ordine a detti rilievi vanno svolte alcune precisazioni. Per gli eventi verificatisi dopo il primo gennaio 1996 le - 15. - prestazioni orese in considerazione dalla norma sono evidente- mente quelle decorrenti da epoca successiva a tale data. Con riferimento agl eventi verificatisi e definiti prima di tale data, le prestazioni vanno individuate in quelle che de- corrono dal primo gennaio 1996, giacchè, trattandosi di eventi a tale data già definiti, le prestazioni relative al periodo precedente sono state, o avrebbero dovuto essere già state corrisposte dalle Ferrovie dello Stato e non rientrano pertanto negli obblighi a carico dell'INAIL. Per quanto riguarda invece pli eventi non definiti entro il 31 dicembre 1995, le prestazioni che risultano dovute quando l'evento viene definito (dopo il 31 dicembre 1995) sono quelle integralmente spettanti quali conseguenze dell'evento. Infatti, in mancanza di definizione entro il 31 dicembre 1995, le Ferrovie dello Stato non hanno corrisposto e non potevano corrispondere alcunchè, per cui tutte le prestazioni sono integralmente a carico dell'INAIL, benchè le medesime riguardino anche un periodo precedente alla gestione dell'Istituto. Lo conferma il D.M. 26 gennaio 1996, recante la determinazione della misura e delle modalità di versamento della riserva mate- matica, ove si riferisce la destinazione di questa alla copertu- ra "degli oneri derivanti, anche a seguito di contenzioso, dalle rendite, dalle inabilità temporanee assolute e da tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle malattie professionali verificatesi entro il 31 dicembre -- 16 - - 1995", senza introdurre, relativamente a queste ultime, alcuna distinzione tra ratei imputabili a periodi precedenti o succes- sivi a tale data. Peraltro l'interpretazione sostenuta dell'INAIL contrasterebbe con il dato letterale delle disposizioni in esame;
renderebbe la previsione normativa del tutto superflua, dovendo alla conclu- sione proposta dall'INAIL pervenirsi in base ello stesso dettato normativo, indipendentemente dalla suddetta specifion previsione;
determinerebbe inoltre la necessità, una volta accertato il di- ritto dell'assicurato, di una contestuale richiesta all'INAIL ed alle Ferrovie dello Stato a ciascuno per la sua parte, ma in tal modo si correbbe in contrasto con la ratio delle norme in esame che sono ispirate a semplificare e ad unificare le procedure (Cass. 13 giugno 2001 n. 7994). Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite. Nulla per le spese di detto giudizio nei confronti dell'intimato Ferina non costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite. Nulla per le spese di detto giudizio nei confronti dell'intimato FA. Così deciso in Roma il 21 novembre 2002. - 17 - UM PO IL CANCELLIERE Depositato In Cancelleria SASoggi, 1 APR. 2003 E T IL CANCELLIERE E R P V L e Brun - 18 - Il Presidente (dr. Paolino Dell'Anno) Vilim. muih m Il Consigliere estensore (dr. Donato Figarelli)