Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10656 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN1 0 656/ 02 RTE S PREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Opposizione all'esecuzione Hagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 3000/99 GIUSTINIANI Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Cron. 28262, Dott. Bruno DURANTE Consigliere - Rep. Ud. 26/04/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
ZA AN;
- intimata - avversO la sentenza n. 5639/98 della Commissione tributaria centrale di ROMA, Sezione 091 emessa il 2002 24/04/98 e depositata il 14/11/98 (R.G. 46434/95); 992 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 26/04/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso, in via principale per l'improcedibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto notarile registrato il 15 febbraio 1985 IL IT alienava a SE D'TI un immobile per il valore dichiarato di L.160.000.000, che l'Ufficio del Registro di Albenga rettificava in lire 375.000.000. Divenuto esecutivo l'accertamento e rima- sti infruttuosi i tentativi di riscossione nei confron- ti dei contraenti, il predetto Ufficio, venuto cono- scenza della circostanza che l'immobile in questione era stato venduto a FR ZA, notificava a quest'ultima in data 12 giugno 1989 ingiunzione di pa- gamento, per complessive lire 94.000.000, in relazione sia all'imposta di registro che all'INVIM. Tale ingiunzione fu impugnata dalla ZA e la C. T. di 1° grado di Savona accolse, parzialmente il ri- corso, ritenendo la legittimità dell'ingiunzione solo relativamente all'INVIM. La C. T. di II grado di Savo- na, in accoglimento dell'appello proposto dalla Rizza- ti, dichiarò l'estinzione del privilegio e dell'azione 2 esecutiva. La decisione, su gravame dell'Ufficio del Registro di Savona, veniva confermata, con sentenza in data 14 novembre 1998, dalla Commissione Tributaria Centrale, la quale rilevava, in parte motiva, che il pignoramento efficace risultava effettuato in data 12 novembre 1993, cioè oltre il termine quinquennale de- corrente dalla registrazione dell'atto. Non poteva, in- vece, essere considerata come data iniziale dell'azione esecutiva la notifica dell'ingiunzione di pagamento, C. 1 l'esecuzio-atteso che, ai sensi dell'art.491 c. p. ne ha inizio con il pignoramento. Quanto, infine, al pignoramento in data 1 agosto 1989, di cui il ricorren- te aveva prodotto fotocopia, lo stesso doveva ritenersi inefficace, non essendo stato seguito, ai sensi del- da vendita entro i novanta giorni l'art. 497 C. p. C., successivi. Per la cassazione della suindicata sentenza il Mi- nistero delle Finanze ha proposto ricorso, sulla base di due motivi. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Preliminarmente si rileva che il ricorrente non ha depositato nella cancelleria di questa Corte, come di- spone l'art.369, terzo comma, c. p. c., la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio inerente alla de- 3 cisione impugnata, né tale fascicolo, per altra via, risulta acquisito al giudizio di legittimità. La Corte, pertanto, non è in grado di ricavare gli elementi indi- spensabili per la decisione di quanto dedotto nel primo motivo dell'impugnazione, che richiede necessariamente l'esame del fascicolo di ufficio del giudizio di meri- to. Con il motivo, infatti, il ricorrente, lamentando violazione dell'art.497 C. p. C. I deduce l'erroneità della pronunzia di estinzione del privilegio, in quan- to, posto che, secondo la norma del codice di rito suindicata, ai fini di evitare l'inefficacia del pigno- ramento è sufficiente che venga presentata nel termine di novanta giorni dal pignoramento l'istanza di vendi- ta, quest'ultima era stata trasmessa dall'ufficio del Registro di Albenga alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari di Pinerolo in data 16 novembre 1989, quin- di ben prima dello spirare del termine quinquennale de- corrente dalla data di registrazione dell'atto di com- pravendita. Per poter verificare la fondatezza meno della doglianza, è assolutamente necessario l'esame del fascicolo di ufficio. Orbene, per costante giurispru- denza di questo S.C., qualora l'esame del fascicolo d'ufficio sia indispensabile ai fini della decisione che deve essere emessa nel giudizio di cassazione, il mancato deposito dell'istanza di trasmissione determi- 4 na l'improcedibilità del ricorso (ex plurimis, Cass.27 marzo 1996 n. 2700 e S. U.18 marzo 1999 n.145). Il ricorso proposto va, pertanto, dichiarato im- procedibile, mentre, chiaramente, resta assorbito il secondo motivo, peraltro già di per sé inammissibile, in quanto, com'è noto, le decisioni della commissione tributaria centrale, rese nel regime del contenzioso tributario secondo il D. P. R. n.636 del 1972, sono im- pugnabili ex art.111, secondo comma della Costituzione, e quindi non per il vizio di omessa o insufficiente mo- tivazione, dedotto nella specie. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, stante la mancata costituzione dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 26 aprile 2002. Consigliere relatore ed estensoreconsigliere їш Il Presidente Miofie m.міні IL CANCELLIERE C1 Dott sa Maria Ajello Depositata in Cancelleria Oggi, 22.07.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Marja Aiello