Sentenza 17 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE REINTEGRAzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NEL POSSESSO Dott. Vincenzo0 0 6 2 37 0 Dott. Vincenzo R.G. N. 7522/00 Cron. 1336 Consigli Rep. 228 Dett Umborbe GOLDONI Consigliere Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO - ua.20/09/02 -Rel. Consigliere - Dott. Ettore BUCCIANTE Aust. Carlo Cioff - Consiglie ha pronunciato la seguente TIRE 1500 S E N T EN ZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: + elettivamente AR MA, FERMANI BRUNA domiciliati in ROMA VIA RAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato FIORMONTE, difesi dall'avvocato RENATO A105276 OLIVIERI, giusta delega in atti;
- ricorrenti contro elettivamente domiciliato in ROMA VIABRONZO CESARE, FEDERICO CONFALONIERI 5. presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato GIAN PAOLO ŠARDOŚ ALBERTINI, giusta 2002 delega in atti;
- controricorrente 1212 be -1- avverso la sentenza n. 125/99 del Tribunale di ASCOLI PICENO, depositata il 06/04/99; + udita la relazione della causa avolta nella pubblica - -- — - udienza del 20/09/02 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito 1 Avvocato Salvatore VI MATTIA che deposita delega dell'Avv.Manzi Luigi, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1. - Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per |-- rigetto del ricorso. т T + -2- SVOLGIMENTO DE PROCESSO Con ricorso dell'11 agosto 1990 ES BR chiese al Protore di San Benedetto dei Tronto di essere reintegralo o mantenuto nel possesso di un suo fabbricato ubicato in quella città, lamentan- do di esserne stato spogliato 0 molestato da MA SI, proprietario di un limitrofo edificio, nel era slata intrapresa la realizza- ziono di vedute direlte a distanza irregolare. Il destinatario delle domanda e BR RM, usufruttuaria del secondo immobile, obiettarono di aver acquisito il diritto all'affaccio attra- verso due preesistenti Iinestre e di voler comun- que aprire, in sostituzione, soltanto delle luci, nel rispetto delle Horme dettate dai codice civile in materia. Compiuta un'ispezione dei luoghi, con ordi- nanza del 30 luglio 1993 il Pretore dispose che i resistenti rendessero le aperture in questione conformi alle prescrizioni di cui all'art. 901 CC. n. 1 C 2 € comunque Lali, considerando il vano scala interno ad esse, da impedire l'in- spectio sul fondo del vicino>>. Nel presupposto poi condiviso dal giudice di secondo grado che con tale provvedimento 37522/2000 Han fosse stata decisa la causa, MA SI E BR RM lo impugnarono in appello davanti al Tribunale di Ascoli Piceno, il quale сол sentenza del 6 aprile 1999 ha rigettato il grava- ritenendo: le finestre di cui si tratta, per me, tipologia, dimensioni e collocazione vanno quali - ficate come luci;
nella loro parte più alta, dotata di infisso apribile, sono regolari, perché munite di inferriata e grata, nonché poste con il inferiore a due metri dal pavimento del lato pianerottolo di UT. vano scala;
quest'ultimo requisito manca invece per la parte più bassa, facente parte del muro perimetrale e chiusa con UT vetro semiopaco, che impedisce l'affaccio ma non anche la percezione del fondo confinante;
tali porzioni vanno rese completamente opache, como è stato deciso dal Pretore, il cui provvedi- mento deve così essere inteso;
è mancata ogni prova circa la servitù vantata dagli appellanti. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione MA SI e BR RM, in base a tre motivi, poi illustrati anche con memoria. ES BR si è costituito con con- troricorso e ha presentato a propria volta Ипа memoria. 7522/2000 4 Mani MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso MA SI e BR RM, denunciando «violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.», lamentano che сол la sentenza impugnata si è deciso in ordine alla parte inferiore delle finestre in questione, mentre il provvedimento del Pretore statuiva soltanto sull'altra, che unicamente aveva formato oggetto della materia del contendere, in relazio- ne alla possibilità di inspectio per chi si trovasSQ sulle scale, anziché sul pianerottolo del vano destinato a essere illuminato. La consura non è fondata. Rilevando che «le aperture sul lato nord del- la proprietà SI prospicienti le pareti finestrato del ricorrente non corrispondono alle prescrizioni di Legge» e ordinando «ai resistenti di rendere dette aperture conformi alle prescri- e 2> il zioni di cui all'art. 901 CC. Π. giudice di primo grado si è certamente riferito (anche, oppure esclusivamente, secondo l'ipotesi più favorevole agli appellanti, seguita da! Tribunale alle parti che si trovavano a meno di due metri dal pavimento, poiché altrimenti поп avrebbe avuto senso l'espresso richiamo, contenu- 7522/2000 5 Imm to nell'ordinanza, al I.. dell'art. 901 cod. civ., che appunto stabilisce tale altezza minima COMO requisito perché una luce possa essere considerata "regolare". Del resto, le ragioni fatto valere inizialmente dall'attore e le difese opposte dai convenuti riguardavano le intere due finestre, allora in corso di realizzazione, senza distinzione tra le loro (future) porzioni, affer- mandosi dall'uno che si sarebbe dato Luogo а vedute illegittime, dagli alari che si sarebbero create semplici luci, nel rispetto delle relative norme. Con il secondo motivo di impugnazione i ri- correnti, nel dolersi di «violazione e falsa applicazione dell'art. 901 C.C. n. 1 2, nonché omessa ed insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia», sostengono che ingiustificatamente il Tribunale si è discostato dalla giurisprudenza di legittimità, considerando come *luci irregolari le parti inferiori delle aperture in contestazione, che sono state realiz- una intelaiatura di ferro fissa sorreg-za-e con gente un vetro completamente opaco E si inseri- scono nella parete come suo elemento costitutivo, senza consentire alcuna percezione del Condo 7522/2000 6 limitrofo. Neppure questa censura può essere accolta. Che i manufatti di cui j tratta formino S parte del muro perimetrale» è stato riconosciuto nella stessa sentenza impugnata, nella quale tuttavia si è anche rilevato che «è stato però impiegato un materiale di natura particolare, vetro semi opaco, che, pur impedendo l'affaccio e il passaggio dell'aria, non impedisce, in via normale, di aver percezione del fondo del vicino e delle attività ivi praticate». Il Tribunale non ha quindi negato, in diritto, che non sono scg- gette alla disciplina relativa alle luci, come costantemente ha ritenuto questa Corte, «quelle parti del muro perimetrale nelle quali sia stato inserito materiale di diversa natura (quale, in particolare il vetrocemento) il quale, pur con- sentendo 'ingresso della luce, presenti tuttavia caratteristiche analoghe a quelle del materiale impiegato per la costruzione del maro e adempia alla stessa funzione di delimitazione e di riparo assegnata a quest'ultimo>>; ha invece escluso, in mediante accertamenti € apprezzamenti di fatto - insindacabili i questa sede, perché merito, contestazi dai ricorrenti solLanto mediante 7522/2000 - che nella apodittiche affermazioni contrarie specie ricorressero i presupposti per l'appli- cazione di quel principio, essendo stato utiliz- zato un semplice vetro semiopaco, inidoneo â impedire l'inspectio in alienum. Con il terzo motivo di ricorso MA SI e BR RM addebitano al giudice di secondo grado di essere incorso in komessa e contraddit- toria motivazione su altro punto decisivo della controversia>>, per aver reputato priva di prove la tesi circa la loro titolarità di una preesi- stente servitù di veduta, trascurando di prendere in considerazione documenti prodotti in giudi- zio 2 le ammissioni dell'altra parte, che dimo- stravano l'avvenuto esercizio fin dal 1960 di tale diritto. Anche questa censura va disattesa. Contravvenendo al principio di autosufficien- infalli, nell'alto di impugnazione i ricor- dr renui non hanno trascritto il testo né comunque indicato il preciso contenuto dei documenti che - convaliderebbero il loro assunto, salvo che per un verbale di causa, nel quale però non è conte- in quanto vi si leggenuto alcun riconoscimento, che il procuratore dei convenuti contesta le 7522/2000 deduzioni avversarie rilevando che l'asserita esistenza di finestre поп risponde allo stato originario se non sul disegno di parte che ancora In ogni caso dette fine-ипа volta si contesta. stro, stando al disegno in atti, non sarebbero state nel luogo in cui si trovano le attuale aperture, di cui si contestano la fattura e 1'ampiezza»; affermazioni che palesemente поп comportano alcuna "ammissione", circa il diritto vantato dal SI e dalla RM, 1 1 ricorso deve essere pertanto rigettato, conseguente condarna de i ricorrenti in con solido, stante il comune loro interesse nella Causa al rimborso delle spese del giudizio di - logittimità sostenute dal resistente, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorren- ti in solido a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate 115,50 euro, oltre ā 1.500,00 euro per onorari. Per. Roma, 20 settembre 2002 Kun Bunjour Klyp 7522/2000 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA