Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2009, n. 9000
CASS
Sentenza 4 febbraio 2009

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Una volta che l'estradato, rimesso in libertà dopo l'espiazione di pena per la quale sia stata concessa l'estradizione, lasci il territorio dello Stato, cessa l'efficacia preclusiva del principio di specialità ove egli si rifugi in uno Stato diverso da quello estradante, ed è legittimamente richiesta allo Stato terzo l'estradizione anche per fatti commessi precedentemente alla prima estradizione (nella specie, peraltro, essendo il secondo Stato estero aderente all'Unione europea, mediante la procedura del mandato di arresto europeo), a nulla rilevando il consenso del primo Stato estradante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2009, n. 9000
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9000
    Data del deposito : 4 febbraio 2009

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