Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/1999, n. 7896
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Sentenza 10 maggio 1999

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In tema di condono edilizio, nell'ipotesi in cui entro il 31 dicembre 1993 sia stato eseguito il rustico e completata la copertura del fabbricato abusivo, la prosecuzione dei lavori di integrale completamento dello stabile - dopo l'entrata in vigore del d.l. 26 luglio 1994 n. 468 - senza l'osservanza dell'articolo 35, comma 14, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, determina l'applicabilità delle sanzioni penali, escluse quelle amministrative (articolo 38, comma 4). Ed invero, il d.l. n. 468 del 1994 all'articolo 1 richiama i capi IV e V della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e, pertanto, anche il menzionato articolo 35, che al citato comma 14 subordina l'esecuzione delle ulteriori opere di completamento alla presentazione della domanda di sanatoria ed al versamento della seconda rata d'oblazione. Ne consegue che, se la statuizione non è rispettata ed i lavori sono posti in essere prima dell'indicato momento in cui la legge consente la loro esecuzione, il reato edilizio, che ha natura permanente, è del pari configurabile, pur se l'immobile non deve essere demolito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/1999, n. 7896
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7896
    Data del deposito : 10 maggio 1999

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