Sentenza 7 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/2002, n. 17467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17467 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' " LA CORTE SUPREMA7467 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZION LA Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 13803/00 Cron.иллоз Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. IA VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 09/10/02 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: NI OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato SALVINO GRECO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente contro elettivamente SE AN, domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 50/A, presso lo studio dell'avvocato LUCIO LAURENTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 M nonchè contro 3951 -1- LA NUOVA M.A.A. ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO MONACO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 10470/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 03/04/00 R.G. N. 29544/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato GRECO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 12 febbraio/3 aprile 1999 il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dall'avv. Nicola IA, in proprio, avverso la sentenza n. 8502/96 del Pretore della stessa città, sentenza con la quale il primo giudice, accertato l'obbligo del terzo IA ET nei confronti della debitrice s.p.a. Nuova M.A.A. Assicurazioni, aveva compensato le spese fra le parti. I giudici di secondo grado osservavano che correttamente il Pretore, con apprezzamento discrezionale immune dalla censura di illogicità, aveva ravvisato la sussistenza di "giustificati motivi" per la compensazione delle spese, atteso che l'omessa dichiarazione del terzo davanti al giudice dell'esecuzione non era attribuibile al ET. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, l'avv. Nicola IA. IA ET e la Nuova M.A.A. Assicurazioni s.p.a. resistono con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 548, 549 e 91 c.p.c. Deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che l'omessa dichiarazione del terzo signor ET non fosse imputabile al medesimo. Assume che il ET non ha reso la dichiarazione di terzo all'udienza del 20.9.1995, per la quale era stato citato, e, successivamente, “non si è mai neanche preoccupato di assumere informazioni o di contattare un legale per conoscere la data dell'eventuale rinvio della udienza”. 3 Sostiene che il creditore procedente avv. IA non aveva alcun obbligo di avvertire il terzo del rinvio di ufficio dell'udienza davanti al giudice dell'esecuzione; né un tale obbligo incombeva alla cancelleria, atteso che il terzo pignorato non aveva la qualità di parte. Sottolinea l'esistenza di un onere, se non anche di un obbligo, per il terzo, di rendere la dichiarazione, con il conseguente onere di sopportare le spese processuali del giudizio di accertamento cui la mancata dichiarazione ha dato causa. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., la difesa del ricorrente ripete le argomentazioni già svolte con il primo motivo (illogicità della motivazione sulla sussistenza di giusti motivi di compensazione, attesa la carenza di obblighi di informazione nei confronti del terzo, in ordine al rinvio dell'udienza fissata per la dichiarazione, a carico del creditore procedente e della cancelleria), rilevando che una ingiusta compensazione si risolve nel sostanziale diniego del diritto alla tutela giurisdizionale. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., la difesa del ricorrente lamenta che il Tribunale ha totalmente ignorato la domanda dell'appellante finalizzata alla condanna delle spese processuali anche a carico della s.p.a. Nuova MAA Assicurazioni. Il ricorso non è fondato. In ordine ai primi due motivi, che si trattano congiuntamente in considerazione della coincidenza delle relative argomentazioni, osserva la Corte che la decisione di compensare le spese per giusti motivi, secondo la previsione di cui al secondo comma, seconda ipotesi, dell'art. 92 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede alcuna specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, a meno che essa, ove motivata, si fondi sull'indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (Cass., 14 marzo 1995 n. 2949; 6 giugno 1996 n.5275; 8 ottobre 1997 n. 9762; 19 marzo 1998 n. 4997; 1999 n. 8635; 27 aprile 2000 n. 5390; 23 aprile 2001 n. 5988). Nella fattispecie in esame il giudice di appello ha ritenuto non illogica la motivazione con la quale il primo giudice aveva ravvisato la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo: l'omessa dichiarazione del terzo davanti al giudice dell'esecuzione non era attribuibile al ET. Il ricorrente, dopo aver lasciato intendere, peraltro con scarsa chiarezza (come rimarcato anche dal P.G.), che, in effetti, l'udienza per la quale il terzo era stato citato al fine di rendere la dichiarazione non si era tenuta, si limita a sostenere che il creditore procedente non ha l'obbligo di avvertire il terzo del rinvio di ufficio della udienza alla quale questo era stato citato, e che un siffatto obbligo non incombe neppure alla cancelleria, atteso che il terzo non riveste la qualità di parte. I giudici di merito avrebbero, quindi, dovuto tenere conto del fatto che il signor ET "non si è mai neanche preoccupato di assumere informazioni o di contattare un legale per conoscere la data dell'eventuale rinvio della udienza". Rileva il Collegio che le argomentazioni addotte a sostegno dei due primi 5 : motivi di ricorso si risolvono in un apprezzamento di fatto di natura discrezionale e, come tali, sono inammissibili in questa sede. Si sostiene, in pratica, che l'inerzia del terzo nell'assumere informazioni 0 contattare un legale deve contare di più, nella valutazione dei comportamenti delle parti ai fini della compensazione delle spese, della inerzia del creditore procedente, che, non obbligato da alcuna norma, non si sia curato di avvertire il terzo della data della nuova udienza. Osserva la Corte che, mancando una norma che imponga al terzo di attivarsi per conoscere la data "dell'eventuale rinvio" di una udienza che, pacificamente, non si è tenuta, è evidente che la valutazione dei comportamenti dei soggetti processuali, espressa dai giudici di merito in 5 punto compensazione, non è affetta da contraddizione o illogicità alcuna. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile. Si lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla "domanda dell'appellante finalizzata alla condanna delle spese processuali anche a carico della SPA NUOVA MAA ASS.NI". I giudici di appello hanno osservato in motivazione che l'atto di appello, con il quale si impugnava unicamente il capo relativo alle spese, era stato notificato nei soli confronti di IA ET. Hanno quindi implicitamente ritenuto, così interpretando l'atto di appello, che la doglianza dell'appellante IA era rivolta solo nei confronti del ET, come dimostrava la notifica dell'impugnazione solo al ricordato "terzo". La interpretazione dell'atto di appello da parte dei giudici del Tribunale di Roma risulta corretta. Il ricordato passo della sentenza non viene censurato 6 dal ricorrente;
non si sostiene, in particolare, che l'atto di appello fosse stato notificato anche alla Nuova MAA Assicurazioni. Essendo in discussione solo la mancata condanna del terzo alle spese processuali, nonostante una dedotta responsabilità dello stesso (per il mancato rendimento della dichiarazione) in ordine alla instaurazione del giudizio di accertamento, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la mancata notificazione dell'atto di appello nei confronti della società debitrice dimostrasse l'interesse dell'appellante ad ottenere una condanna alle spese nei confronti del solo terzo;
nel qual caso non si poneva neppure un problema di litisconsorzio necessario, trattandosi con tutta evidenza, di una questione che riguardava soltanto il creditore ed il terzo. L'esame diretto dell'atto di appello dimostra che le ragioni dell'impugnazione erano tutte incentrate sulla dedotta responsabilità del ET ("il sig. ET IA deve considerarsi totalmente soccombente per essere non solo non comparso innanzi al Pretore di Roma ....all'udienza del 9/11/95 per rendere la prescritta dichiarazione ex art. 547 c.p.c., ma per aver anche obbligato l'odierno appellante a dar corso al giudizio cognitivo di accertamento dell'obbligo del terzo ..."). Cosicché la mancata notifica dell'atto di appello alla compagnia assicuratrice, unitamente alla formulazione in forma eventuale delle conclusioni nei confronti della società ("Piaccia all'Ecc.mo Tribunale ...condannare il sig. ET IA - e se del caso anche la SPA NUOVA MAA di Assicurazioni, attesa la identica posizione processuale assunta da quest'ultima con l'appellato nel corso del giudizio di prime cure al - pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio di I grado;
7 condannare, altresì, il medesimo alla refusione delle spese di lite del presente giudizio"), nelle quali è chiara una sorta di “rimessione a giustizia” per quanto concerne la domanda di eventuale condanna in solido del debitore, ben potevano essere interpretati come un ripensamento dell'appellante, che aveva coltivato l'impugnazione solo nei confronti di colui che riteneva responsabile della necessità del giudizio di accertamento. Del resto, come già rilevato, il passo della sentenza nel quale si dà atto che l'atto d appello risultava notificato nei soli confronti del ET, non risulta censurato. A ciò si aggiunge il fatto, sottolineato dalla difesa della resistente società ed accertato dalla Corte, che nel ricorso di primo grado, relativo all'accertamento dell'obbligo del terzo, le spese di giudizio erano state richieste dall'avv. IA esclusivamente nei confronti del sig. ET, con la conseguente impossibilità di introdurre una domanda nuova (di condanna alle spese anche della M.A.A.) in grado di appello. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al rimborso delle spese di questo giudizio nei confronti dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei resistenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno, in € 13,00 per spese ed in € 1.500,00 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 9 ottobre 2002. Il cons. estensore Il Presidente AL CANCELLIERE Deportato in 7 ancellori C IL CANCELLIERE