Sentenza 17 ottobre 2017
Massime • 1
Nel caso di prescrizione del reato di cui all'art. 2, comma 1 e 1-bis del d.l. 12 settembre n. 463 del 1983, convertito dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, maturata successivamente alla entrata in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, il proscioglimento con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge" prevale sulla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, non contrastando con il principio del "favor rei" il previsto obbligo di trasmettere gli atti alla autorità amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2017, n. 23863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23863 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2017 |
Testo completo
23863-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE лс Composta da Sent. 1225 Presidente Dott. ELISABETTA ROSI Consigliere rel UCC 17/10/2017 Dott. DONATELLA GALTERIO R.G.N.40174/16 Consigliere Dott. ALDO ACETO Dott. ANTONELLA DI STASI Consigliere Dott. ANTONELLA CIRIELLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI nei confronti di UR NT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 6.6.2016 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 6.6.2016 il Tribunale di Bari a seguito di richiesta del PM di emissione di un decreto penale di condanna nei confronti di NT IU, imputato del reato di cui all'art. 2, comma 1 ed 1-bis d. lgs. 463/1983 per aver omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti della ditta "Euro Fish-Spirito di patate" per i periodi dicembre 2008-marzo 2010 e gennaio 2009-aprile 2010 nella misura di complessivi € 3.206,00, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi i reati estinti per prescrizione. Avverso la suddetta sentenza il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione lamentando, in relazione al vizio di violazione di legge, che nel caso in cui la prescrizione sia maturata come nella specie in epoca successiva all'entrata in vigore del d. Igs.8/2016 che ha depenalizzato il reato in contestazione, il proscioglimento doveva necessariamente essere pronunciato con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato", essendosi verificata, quale effetto prioritario dell'intervenuta depenalizzazione, la decadenza dalla giurisdizione, preclusiva di ogni diversa pronuncia, potendo solo la prescrizione intervenuta antecedentemente all'entrata in vigore del d. Igs. 8/2016 consentire la il proscioglimento per intervenuta estinzione del reato. Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. Con autonoma memoria l'imputato ha contestato, per il tramite del proprio difensore, il ricorso del Procuratore Generale sostenendo che la depenalizzazione della norma in esame ha ripercussioni negative sul piano amministrativo contemplando l'irrogazione della relativa sanzione, laddove invece la sentenza di proscioglimento per prescrizione non ha alcuna efficacia neanche di natura extrapenale e, a differenza della prima, non è equiparata ad una sentenza di condanna agli effetti civili od amministrativi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve ritenersi fondato. Il reato di cui all'art.2, comma 1 ed 1-bis d.lgs. 463/1983, convertito nella l. 11 novembre 1983 n. 638, già punito con la pena fino a tre anni di reclusione oltre alla multa, è stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo dall'articolo 3, comma 6 d.lgs 8/2016 ove l'omesso versamento delle ritenute non superi, come nel caso di specie, l'importo di € 10.000 annui. Esclusa quindi la rilevanza penale di quelle condotte che nell'arco dell'anno non hanno raggiunto la soglia dei 10.000 euro, il suddetto decreto legislativo ha in sostanza dato luogo ad una "abolitio criminis" parziale dell'articolo 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 983 n. 463, avendo ristretto l'area del penalmente rilevante rispetto alla precedente incriminazione ed avendo implicitamente dato vita a due sottofattispecie, una che, assicurando la continuità normativa, conserva natura penale, dovendo essere integrata la soglia di punibilità che rappresenta un elemento costitutivo del reato, e l'altra divenuta penalmente irrilevante quantunque trasformata in illecito amministrativo. Correttamente il PG contesta la pronuncia resa dal giudice di merito per non avere pronunciato formula di 2 proscioglimento "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" a fronte della intervenuta prescrizione del reato specificamente contestato all'imputato, invece che rilevare l'intervenuta causa estintiva: dal momento infatti che con l'abolitio criminis disposta con il suddetto decreto legislativo non viene modificata solo la natura della sanzione, ma si perviene, in seguito ad una diversa valutazione del disvalore sociale del fatto, al disconoscimento rilevanza penale al precetto, la formula di assoluzione del fatto non previsto dalla legge come reato prevale necessariamente su quella di estinzione del reato per prescrizione, non potendo dichiararsi estinto un reato la cui condotta non è più tale. In tal senso si è del resto già ripetutamente pronunciata questa Corte affermando in tema di depenalizzazione che, nel caso di illecito commesso anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, il verificarsi della prescrizione in base al principio del "favor rei" stabilito dall'art. 2 cod. - pen. preclude la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente soltanto ove la causa estintiva sia intervenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della norma di depenalizzazione (6 febbraio 2016); viceversa, la causa estintiva maturata successivamente a tale momento resta subvalente rispetto al proscioglimento con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", con correlativo obbligo di trasmissione degli atti relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi. (Sez. 3, n. 20892 del 11/01/2017 - dep. 03/05/2017, P.G. in proc. Yamni, Rv. 270513; Sez. 3, n. 10238 del 25/10/1996 - dep. 28/11/1996, Cantagalli, Rv. 206529). Nel caso di "abolitio criminis" accompagnata dalla trasformazione del reato in illecito amministrativo, vanno infatti distinte due differenti situazioni in relazione al fatto che la causa estintiva sia intervenuta in epoca anteriore o posteriore all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione. Nel primo caso, il giudice deve privilegiare il proscioglimento per estinzione dell'illecito, perché tale pronuncia risulta in concreto più favorevole della declaratoria che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in esito alla quale la condotta rimane pur sempre perseguibile in sede amministrativa. Viceversa, se la causa estintiva sopravvenga alla depenalizzazione del fatto, il giudice deve dichiarare che questo non è più previsto dalla legge come reato, essendosi verificata, "in primis" la decadenza dalla giurisdizione che inibisce ogni diversa pronuncia (Sez. 3, n. 10238 del 25/10/1996, Cantagalli, Rv. 206529). Né può sostenersi, così come assume la difesa, che la declaratoria di intervenuta estinzione abbia effetti più favorevoli per l'imputato impedendone la trasformazione in illecito amministrativo che precluderebbe al giudice penale, a fronte della sopravvenuta abolitio criminis, di trasmettere gli atti alla P.A., stante l'impossibilità per quest'ultima di applicare la nuova sanzione amministrativa insussistente al tempo del commesso illecito, secondo la regola generale 3 contenuta nell'art. 1 1. 689/1981 relativa all'irretroattività dell'illecito amministrativo. Tuttavia proprio tale legge dispone nei successivi artt.40 e 41 l'inapplicabilità del suddetto principio alle violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore prevedendo per l'effetto la trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa competente. Siffatta problematica è stata espressamente affrontata dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 25457/2012 in cui, chiarita la natura transitoria degli artt. 40 e 41 1.689/1981, è stato ritenuto, dandosi per presupposto che allorquando il fatto non sia più previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, debba pronunciarsi sentenza assolutoria, che l'accento debba spostarsi sull'ordine di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa: è stato così affermato il principio secondo il quale "l'autorità giudiziaria che pronunzi sentenza assolutoria perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato non ha l'obbligo di rimettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo allorquando la normativa depenalizzatrice non contenga norme transitorie analoghe a quelle di cui agii art. 40 e 41 della legge n. 689 del 1981, la cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda gli altri casi di depenalizzazione” (Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012 - dep. 28/06/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694). Ciò premesso, va rilevato che il decreto legislativo n.8/2016, contiene nell'art.8 una disposizione del tutto analoga a quella dell'art.40 1.689/81 disponendo testualmente che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili” e, a seguire, l'art. 9 che prevede, analogamente all'art.41 1.689/1981, l'obbligo di "trasmissione da parte del giudice penale all'autorità amministrativa per i procedimenti pendenti alla data della sua data di entrata in vigore, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data". Il che sta significare che in tanto può prescindersi dall'inoltro degli atti alla P.A. in quanto i termini di prescrizione siano già decorsi prima dell'entrata in vigore della norma depenalizzatrice, spettando altrimenti esclusivamente alla P.A. il potere-dovere di irrogare la relativa sanzione amministrativa. Del resto su tale questione, sia pur riferita a diversa fattispecie incriminatrice, questa Corte ha affermato che il principio del "favor rei" stabilito dall'art. 2 cod. proc. pen. non comporta che, in caso di depenalizzazione con trasformazione del reato in illecito amministrativo e conseguente previsione di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, allorché la causa estintiva della prescrizione sia maturata dopo la depenalizzazione del fatto, debba 4 procedersi alla dichiarazione di estinzione del reato per decorso del tempo (Sez. 3, n. 3952 del 26/10/2000, dep. 2001, Reggiani, Rv. 218532). La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza necessità di rinvio dovendo l'imputato essere prosciolto perché il fatto non è previsto come reato e contestualmente disporsi ai sensi dell'art.9 d. lgs. 8/2016 la trasmissione degli atti all'ufficio dell'INPS territorialmente competente
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti all'ufficio dell'INPS di Bari Così deciso il 17.10.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Ĵisabetta RosiAwak ewoo Donatella Galterio y DEPOSITATA IN CANCELLERA 28 MAG 2018 IL CANCELLIERE Luana Ma ni 15