Sentenza 11 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di depenalizzazione, nel caso di illecito commesso anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, il verificarsi della prescrizione - in base al principio del "favor rei" stabilito dall'art. 2 cod. pen. - preclude la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente soltanto ove la causa estintiva sia intervenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della norma di depenalizzazione (6 febbraio 2016); viceversa, la causa estintiva maturata successivamente a tale momento resta subvalente rispetto al proscioglimento con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", con correlativo obbligo di trasmissione degli atti relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2017, n. 20892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20892 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2017 |
Testo completo
20892-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE лс Composta da Sent. n..58 Piero Savani - Presidente - sez. Vito Di Nicola Relatore - UP 11/01/2017- Angelo Matteo Socci R.G.N. 35621/2016 Giovanni Liberati Antonella Ciriello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la corte di appello di Genova nei confronti di MN LA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 27-05-2016 del tribunale di Imperia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Francesco Salzano che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Imperia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente perché estinto per prescrizione il reato di cui agli articoli 81 cpv., 99 del codice penale, 2, comma 1-bis, L. 11.11.1983 n°638 perché, nella qualità di titolare della ditta individuale omonima, corrente in Sanremo, ometteva di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali obbligatorie per legge relative ai lavoratori dipendenti per il periodo relativo ai mesi: febbraio e marzo 2007 per un ammontare pari ad C 148,00. Con la recidiva.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente solleva un unico motivo di gravame, qui enunciato ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con esso il ricorrente lamenta l'inosservanza od erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 129 del codice di procedura penale (art. 606, va comma 1, lettera b), del codice di procedura penale). Assume il ricorrente che il tribunale non ha tenuto conto della contestata recidiva, omettendo peraltro di dare contezza dei calcoli effettuati per verificare la ritenuta prescrizione. In ogni caso, la decisione si porrebbe in violazione di legge sul rilievo che il fatto in contestazione è stato depenalizzato ma, a fronte di ciò, il tribunale ha ritenuto prevalente la causa estintiva della prescrizione del reato sull'assunto (pure errato) che il fatto estintivo si sarebbe verificato prima della intervenuta depenalizzazione;
in realtà l'imputato avrebbe dovuto essere assolto con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", imponendosi, nella ricorrenza dei presupposti, tale pronuncia in forza dell'art. 129, comma 2, del codice di procedura penale (pure richiamato nell'articolo 531 stesso codice) pur in presenza di una causa di estinzione del reato. Né varrebbe invocare il disposto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 8 della 2015 per il quale il giudice non dispone trasmissione all'autorità amministrativa ove il reato sia già prescritto, essendo il senso di tale disposizione normativa quello di impedire inutili trasmissioni di atti atti all'autorità amministrativa e non quello di una preliminare necessità di valutare se il reato sia o meno prescritto e fare prevalere l'ipotesi estintiva del reato sull'assoluzione perché fatto non più previsto dalla legge come reato, non potendo detta statuizione (che ha il contenuto di una disciplina di regolamentazione) essere intesa come deroga al principio generale di cui all'art. 129, comma 2, del codice di procedura penale. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Occorre premettere che, alla data della pronuncia della sentenza impugnata emessa in data 27 maggio 2016, il reato non era prescritto perché, dovendosi calcolare per la determinazione del tempo necessario a prescrivere la recidiva, ritualmente contestata, di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale, il fatto relativo al rateo del febbraio 2007 si sarebbe prescritto in data 15 giugno 2016, mentre quello relativo alla mensilità di marzo in data 15 luglio 2016. Ne consegue la fondatezza della proposta impugnazione perché il tribunale avrebbe dovuto applicare l'unica causa di proscioglimento maturata al momento della pronuncia, ossia la declaratoria di proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Tuttavia la prescrizione è maturata medio tempore e pertanto si pone comunque la questione se, in caso di depenalizzazione con la trasformazione del reato in illecito amministrativo con la previsione, come nella specie, dell'obbligo di trasmissione degli atti all'autorità competente, debba procedersi o meno alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione anche quando la causa estintiva sia maturata dopo la depenalizzazione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di legittimità è divisa. Secondo un primo orientamento il principio del "favor rei" stabilito dall'art. 2 cod. proc. pen. comporta che, in caso di depenalizzazione con la trasformazione del reato in illecito amministrativo con la previsione dell'obbligo di trasmissione degli atti all'autorità competente, debba in ogni caso procedersi alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione anche quando la causa estintiva sia maturata dopo la depenalizzazione (Sez. 3, n. 1948 del 26/04/1996 Romano, Rv. 205435). Al contrario è stato sostenuto che, quanto ai rapporti tra estinzione del reato e fatto non più previsto come illecito penale, nel caso di "abolitio criminis" accompagnata dalla trasformazione del reato in illecito amministrativo, vanno distinte due differenti situazioni in relazione al fatto che la causa estintiva sia intervenuta in epoca anteriore o posteriore all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione. Nel primo caso, il giudice deve privilegiare il proscioglimento per estinzione dell'illecito, perché tale pronuncia risulta in concreto più favorevole della declaratoria che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in esito alla quale la condotta rimane pur sempre perseguibile in sede amministrativa. Viceversa, se la estintiva sopravvenga alla causa 3 depenalizzazione del fatto, il giudice deve dichiarare che questo non è più previsto dalla legge come reato, essendosi verificata, "in primis" la decadenza dalla giurisdizione che inibisce ogni diversa pronuncia (Sez. 3, n. 10238 del 25/10/1996, Cantagalli, Rv. 206529). Sulla scia di quest'ultimo indirizzo, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il principio del "favor rei" stabilito dall'art. 2 cod. proc. pen. non comporta che, in caso di depenalizzazione con trasformazione del reato in illecito amministrativo e conseguente previsione di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, allorché la causa estintiva della prescrizione sia maturata dopo la depenalizzazione del fatto, debba procedersi alla dichiarazione di estinzione del reato per decorso del tempo (Sez. 3, n. 3952 del 26/10/2000, dep. 2001, Reggiani, Rv. 218532). Il Collegio condivide questi ultimi arresti sul rilievo che la causa di estinzione del reato per prescrizione deve ritenersi più favorevole quando la legge di depenalizzazione, trasformando il reato in illecito amministrativo, stabilisce che il giudice debba trasmettere gli atti all'autorità amministrativa. Quest'ultima opzione è stata in effetti convalidata dalle disposizioni emanate a seguito del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 in quanto l'articolo 9 del predetto decreto stabilisce che, nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, (ossia nei casi in cui, come nella specie, le sanzioni penali sono sostituite con sanzioni amministrative), l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (cioè il 6 febbraio 2016), dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. Ne deriva che solo la prescrizione intervenuta anteriormente alla data del 6 febbraio 2016 preclude la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente, con la conseguenza che la prescrizione maturata successivamente resta sub valente rispetto al proscioglimento con la formula perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato che, per l'effetto, onera l'autorità giudiziaria di trasmettere a quella amministrativa gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi.
3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio e l'imputato va prosciolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, posto che l'importo degli omessi versamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali è ampiamente inferiore alla soglia di punibilità fissata in Euro 10.000 annui. Da ciò consegue la trasmissione degli atti del procedimento penale all'ufficio Inps di Imperia. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ordina la trasmissione degli atti all'ufficio Inps di Imperia. Così deciso il 11/01/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Piero Savani Vito Di Nicola To draw DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 3 MAG 2017 IL CANCELLIERE Luana Marant ம