Sentenza 5 agosto 2002
Massime • 1
In tema di interpretazione del contratto, il comportamento complessivo dei contraenti, costituente elemento idoneo per ricavarne la comune volontà, può essere anche quello che, nell'ambito di rapporti che tra le medesime parti si rinnovano e si ripetono in negozi successivi, è desumibile dalla disciplina univoca , costante e ricorrente nei diversi e precedenti contratti aventi lo stesso contenuto, da cui sia lecito presumere che in prosieguo le medesime parti ad essa vorranno continuare ad uniformarsi nella stipulazione dei contratti di quel tipo, specie quando ciò avvenga mediante un formulario "standard" in base ad un testo sempre identico per impostazione e per contenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11707 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CHASEFIN-CHASE FINANZIARIA SPA IN LIQUIDAZIONE, con sede in Milano, in persona del liquidatore pro tempore Dr. Eva Bovolenta oltreché della NEWCOURT FINANCIAL ITALY SPA (già Central HiSPno Leasing SP) con sede in Milano, in persona del Direttore Generale dr. Flavio Marra, elettivamente domiciliate in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ASSUMMA, che le difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCO MARIA MASTRACCHIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
PHILIPS SPA, con sede in Milano, in persona del suo procuratore Avv. Andrea Azzolina, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G FERRARI 2, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ANTONINI, difesa dagli avvocati PAOLO NODARI, ACHILLE SALETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2142/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione 3^ Civile, emessa il 02/03/99 e depositata il 30/07/99 (R.G. 1230/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Giorgio ASSUMMA;
udito l'Avvocato Achille SALETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In virtù di tre precedenti rapporti contrattuali, regolarmente adempiuti dalle parti contraenti prima della vicenda oggetto della controversia all'esame di questa Corte, la società Philips SP aveva fornito alla società Orion srl sistemi informativi di sua produzione, acquistati dalla società SE - CH IA SP che li concedeva in locazione finanziaria alla stessa società Orion.
In data 15 giugno 1989 la società Philips SP, premesso che con la società Orion srl aveva già raggiunto accordi per la fornitura di apparecchiature elettroniche, chiedeva alla SE SP di stipulare contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto i suddetti beni. Inviava, perciò, alla società di "leasing" la sua offerta di vendita per quattrocento sistemi informatici e, in risposta, la società SE SP faceva pervenire alla società Philips SP la sua "conferma d'ordine", con la quale si impegnava ad acquistare i beni scelti dalla società Orion srl al fine specifico di concederli in "leasing" a condizione che intervenisse stipulazione del contratto di locazione e che essa società concedente ottenesse le garanzie richieste in suo favore. La "conferma d'ordine" prevedeva, inoltre, il pagamento del prezzo della fornitura alla consegna alla società di "leasing" del verbale di avvenuto affidamento dei beni stessi all'utilizzatore, verbale che doveva essere sottoscritto dalla società Orion srl e dalla società Philips SP.
Sul presupposto che la suddetta "conferma d'ordine" conteneva elementi modificativi della proposta inviata dalla Philips SP in data 15 giugno 1989 e che essa integrava, perciò, nuova proposta, che la società destinataria non aveva mai accettato, e nella considerazione anche che le condizioni, cui la nuova proposta era stata subordinata, non si erano realizzate (tra esse anche quella relativa alle richieste garanzie fideiussorie), la società SE SP in data 27.9.1989 revocava la sua "conferma d'ordine" e con successiva citazione del 24.11.1989, sulle medesime premesse, conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Milano la società Philips per sentire dichiarare la legittimità della revoca e, conseguentemente, la insussistenza di qualsiasi sua obbligazione nei confronti della società convenuta. In via gradata, instava per la declaratoria di inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione.
La società Philips SP contrastava la domanda, precisando che il contratto aveva avuto esecuzione mediante consegna all'utilizzatore in data 29.6.1989 dei sistemi informatici oggetto della "conferma d'ordine". In riconvenzione agiva per ottenere il pagamento del prezzo della fornitura in ragione di lire 680.680.000. Il tribunale adito, con sentenza pubblicata il 15.12.1994, rigettava la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava la società SE SP a pagare alla società Philips SP la somma reclamata oltre IVA, interessi legali e spese processuali.
Sulla impugnazione della società soccombente SE - CH finanziaria SP in liquidazione e della società Central HiSPno Leasing SP, quale cessionaria del ramo, la Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 30.7.1999, in parziale accoglimento del gravame condannava la parte appellante a pagare la somma di lire 680.680.000, specificando che in essa era compresa l'addizionale per IVA, e confermava, nel resto, la sentenza di primo grado.
I giudici di appello ritenevano che, pure in presenza di una "conferma d'ordine" non corrispondente all'offerta, il contratto doveva ritenersi concluso al momento della conferma stessa, poiché le difformità di questa dalla proposta della società Philips SP concernevano semplici clausole di stile, siccome era evidenziato dal comportamento tenuto dalle parti nei tre precedenti rapporti, svoltisi tutti in modo analogo a quello della situazione in contestazione. Consideravano, altresì, che la revoca da parte della società SE SP della sua conferma d'ordine non era riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1328 cod.civ., poiché il contratto doveva ritenersi perfezionato ed eseguito in data precedente alla revoca stessa, la quale, peraltro, era del tutto immotivata. Aggiungevano, infine, che la vera ragione delle doglianze della società SE SP dovevano essere correlate alla scarsa affidabilità dell'utilizzatore Orion srl per la insufficiente sua solvibilità.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso, illustrato anche da memoria, la società in liquidazione SE - CH IA SP nonché la società WC IA TA SP (nella quale si è trasformata la società Central HiSPno Leasing SP), che affidano la impugnazione a quattro mezzi di doglianza, che la società Philips SP contrasta con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione di norme sulla conclusione del contratto, in particolare degli artt. 1326, 1327 e 1328 cod.civ., nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - le società ricorrenti lamentano che il giudice di merito non avrebbe dovuto ritenere che il contratto di vendita delle apparecchiature si era perfezionato alla data di conferma d'ordine della SE SP (22 giugno 1989), in quanto la conferma non era conforme alla proposta della Philips SP e la accertata difformità (che non doveva essere considerata consistente in semplici espressioni di stile prive di effettivo contenuto volitivo) equivaleva al significato di nuova proposta, cui non era seguita la accettazione della stessa società Philips SP. Con il secondo mezzo di impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti, in particolare degli artt. 1362 e 1363 cod.civ., nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - le società ricorrenti criticano la impugnata sentenza, nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto che la difformità tra ordine della Philips SP e "conferma d'ordine" della società SE SP fosse irrilevante agli effetti di cui all'art. 326, ultimo comma, cod.civ. Assumono, in proposito, che nella interpretazione della "conferma d'ordine" quale accettazione della proposta della Philips SP, la Corte di merito non avrebbe dovuto attribuire rilevanza al comportamento che, nelle tre precedenti forniture, le parti contraenti avevano tenuto;
ma avrebbe dovuto tener conto soltanto del significato letterale della conferma medesima, il quale, essendo univoco e chiaro, perciò non aveva necessità di essere valutato con il ricorso agli altri mezzi sussidiari di interpretazione. Ritenevano, altresì, che, ove pure si fossero potute ritenere sussistenti le condizioni di applicabilità dell'art. 1362, 2^ comma, cod.civ., il comportamento delle parti, di cui si sarebbe dovuto tenere conto, era quello riferibile allo specifico contratto in oggetto, non l'altro concernente una attività negoziale distinta ed autonoma, quale quella delle tre precedenti forniture.
Con il terzo mezzo di doglianza - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2697 cod.civ. e 115 e 116 c.p.c. nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - le società ricorrenti lamentano che, ove alla questione relativa al pregresso comportamento delle parti sia possibile ammettere rilevanza, spettava alla società Philips la dimostrazione della dedotta prassi interpretativa delle precedenti forniture;
che detta dimostrazione non poteva essere ricavata dal comportamento processuale delle parti, il quale è strumento di valutazione delle prove, ma non prova in sè; che non era stata data idonea giustificazione della mancata ammissione della prova orale, che la società SE, senza inversione dell'onere della prova, aveva richiesto. I tre motivi di impugnazione - che vanno esaminati congiuntamente, in quanto essi riguardano la conclusione o meno del contratto prima della revoca della proposta nonché la individuazione degli atti negoziali concretanti la proposta medesima e l'accettazione - non sono fondati.
In proposito, osserva questa Corte che la indagine preliminare deve riguardare il tema relativo alla individuazione, nella "conferma d'ordine" da parte della società SE, di un atto di accettazione della proposta contrattuale proveniente dalla società Philips ovvero di una nuova proposta per il fatto che essa non era conforme alla proposta originaria quale formulata dalla stessa società Philips.
Il giudice di merito, nel qualificare la "conferma d'ordine" come vera e propria accettazione della proposta di contratto offerto dalla società Philips, alle circostanze - cui le società ricorrenti fanno risalire la pretesa difformità rilevante agli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 1326 cod.civ. - ha attribuito la valenza di clausole di stile e ne ha, pertanto, ritenuto la ininfluenza, escludendo, perciò, la sussistenza di una effettiva volontà della parte di attribuire alla sua dichiarazione un contenuto aggiuntivo essenziale, tale da indurre una disomogeneità sostanziale tra la iniziativa della società proponente e la successiva adesione della controparte.
L'apprezzamento compiuto nella impugnata sentenza circa l'avvenuta conclusione del contratto e circa la determinazione della concreta volontà negoziale dei contraenti rientra nel potere esclusivo del giudice di merito e si sottrae al sindacato del giudice di legittimità, poiché risulta sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.
Perciò non è censurabile il giudizio espresso dalla Corte milanese che nella "conferma d'ordine", conseguente a proposta contrattuale rivolta dalla società Philips alla società SE, identifica il preciso atto negoziale unilaterale della accettazione, nella considerazione che gli elementi di divergenza tra i due atti, in base ai quali si è formato l'accordo dei contraenti, integrano una difformità incidente sul piano puramente formale, non ostativa alla conclusione del contratto proposto, rispetto al quale il preteso contenuto suppletivo della stessa accettazione costituiva espressione "di mera prassi stilistica comunemente usata ma priva di qualsiasi riscontro nella determinazione volitiva delle parti", riconducibile ad una clausola di stile, siccome era evidenziato dai comportamenti concludenti ed univoci tenuti dalle parti nell'ambito dei precedenti rapporti, identici alla situazione in contestazione. Anche in relazione alla qualificazione come clausola di stile del contenuto aggiuntivo della accettazione, trattandosi di valutazione di fatto non censurabile dal giudice di legittimità (ex plurimis:
Il rilievo che viene mosso alla suddetta conclusione del giudice di merito - basato sulla considerazione che il comportamento delle parti, del quale si sarebbe dovuto tenere conto ex art. 1362, 20 co., cod.civ., poteva essere soltanto quello riferito allo specifico contratto in oggetto e non anche l'altro concernente una attività negoziale distinta ed autonoma, quale quella ormai esaurita delle precedenti forniture - appare tutt'altro che decisivo e pertinente, giacché, secondo quanto pure è stato già affermato da questo giudice di legittimità (
Ritenuto, pertanto, che la qualificazione della "conferma d'ordine" della società SE è stata esattamente interpretata come vera e propria accettazione della proposta contrattuale proveniente dalla società Philips, ne consegue che non sussiste neppure la denunciata violazione della norma di cui all'art. 1326 cod.civ., della quale il giudice di merito ha fatto corretta applicazione ritenendo concluso il contratto al momento in cui la società Philips aveva avuto conoscenza della accettazione medesima. Per cui è da escludere, altresì, la violazione della norma di cui all'art. 1328 cod.civ., dato che la revoca della società SE è stata successiva alla conclusione del contratto e non poteva più impedirne gli effetti.
In detta valutazione resta assorbito l'esame della censura relativa alla violazione della norma di cui all'art. 1327 cod.civ., una volta accertata l'avvenuta conclusione del contratto nel momento in cui la "conferma d'ordine" veniva a conoscenza della società proponente.
Con il quarto motivo di ricorso - denunciando la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2727 e 2729 cod.civ. e 115 e 116 c.p.c. nonché la inosservanza delle regole e dei principi del contraddittorio e la omessa, insufficiente ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia - le società ricorrenti assumono che la impugnata sentenza si sarebbe basata su elementi indiziari e circostanze non idonee a fondare valida prova presuntiva, in quanto ricavate non da fatti noti.
La censura non ha pregio in quanto essa, in difetto della necessaria concludenza e in parte fondata su travisamento della decisione impugnata, sostanzialmente si risolve in una richiesta di inammissibile riesame, in questa sede, del materiale probatorio, per il resto dovendosi rilevare che i fatti noti posti a base della prova presuntiva risultano tutti indicati e specificati nella loro congruenza.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la conseguente condanna delle società ricorrenti alle spese del presente giudizio di legittimità, come da liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le società ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 343,55, oltre euro 7.000 (settemila) per onorari.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2002