Sentenza 29 maggio 2008
Massime • 1
Il giudicato sostanziale formatosi in conseguenza dell'intervenuto concordato sulla pena in grado di appello non impedisce al giudice di legittimità di prendere in considerazione, ai fini dell'eventuale annullamento della relativa sentenza, fatti sopravvenuti non deducibili con l'impugnazione della sentenza di primo grado e prospettati esclusivamente con il ricorso per cassazione. (Fattispecie in cui l'imputato aveva concordato in appello la pena relativa alla sua partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, mentre uno dei due coimputati, giudicato separatamente, veniva nel medesimo grado assolto, venendo così meno la configurabilità del sodalizio oggetto della contestazione per mancanza del numero minimo dei partecipi necessario per la sussistenza del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/05/2008, n. 27437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27437 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2008 |
Testo completo
TA
27437 / 08 3* REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 29/05/2008
SENTENZA
N.1118, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MARINI LIONELLO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. CAMPANATO GRAZIANA CONSIGLIERE
N. 006604/2007 " 2. Dott. BIANCHI LUISA
3. Dott. AMENDOLA ADELAIDE
་་ 4. Dott. PICCIALLI PATRIZIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 01/04/1969 1) TO SI
N. IL 12/11/1965 2) LL ANGELO
avverso SENTENZA del 27/10/2006
CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso la relazione fatta dal Consigliere udita in PUBBLICA UDIENZA
CAMPANATO GRAZIANA
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Udito, per la parte civile, l'Avv. Udit i difensor Avv. Рамиль ford and jo lacarel, unchan Macchin e aw. Rancer Romes за балит Futrounds dicens l'a llovent delle житнике нарадиоте 1
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 16.12.2005 il GUP presso il Tribunale di Roma dichiarava LL
GE e TO SS colpevoli del reato di associazione criminosa insieme con
IO TO, avente lo scopo di commettere più delitti di acquisto, detenzione, ed importazione sul territorio nazionale di sostanza stupefacente di tipo cocaina, con il ruolo del AR di organizzatore addetto a reperire la sostanza, il ER di destinatario della droga ed il IO di collaboratore dello IA, in Roma sino al 5.4.05.
Entrambi venivano dichiarati colpevoli anche di specifici atti di spaccio;
in particolare lo IA del reato di detenzione a fine di spaccio di grammi 3.000 circa lordi di cocaina, importata dal
Brasile in concorso con il IO, fatto commesso in Ciampino in data 26.7.04 per il quale veniva contestata l'aggravante di cui all'art.80 FPR 309/90.
L'affermazione di responsabilità per detti reati comportava la condanna dello IA alla pena di anni dodici mesi quattro di reclusione e del ER alla pena di anni cinque, mesi 10 di reclusione
Proposto appello, in tale sede IA chiedeva l'applicazione della pena di anni dieci concordata con il PG, con rinuncia ad ogni altro motivo di gravame.
Con sentenza emessa in data 27.10.06 dalla Corte d'Appello di Roma al predetto imputato veniva applicata la pena richiesta, mentre al ER la pena di primo grado veniva confermata.
Avverso questa decisione entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
IA deduce carenza di motivazione, lamentando che non è stata presa in esame la questione relativa alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite all'estero senza la procedura della rogatoria;
inoltre deduce la insussistenza della contestata aggravante.
Con motivi aggiunti pervenuti in data 7.5.08 la difesa di IA espone che il IO, giudicato separatamente, è stato assolto dal reato associativo, per cui esso sarebbe rimasto a carico solo di
ER e di IA, il che trattandosi di due soli componenti- comporterebbe l'insussistenza di detta fattispecie criminosa. Quanto al capo c) l'aggravante di cui all'art.80 è stata esclusa dalla medesima sentenza, per cui la pena per il IO è stata contenuta in anni sei di reclusione e 26.000 euro di multa, il che costituisce un trattamento molto diverso da quello riservato all'AR.
G 2
Il ER deduce violazione degli artt 178 lett.B) e C), 604, 521, 522 c.p.p., nonché degli artt. 73 e
74 DPR 309/90 in quanto con l'imputazione gli era stato attribuito il ruolo di destinatario dello stupefacente;
ruolo confermato dalla sentenza di primo grado, per entrambi i capi di imputazione, vale a dire il reato associativo e l'episodio specifico di acquisto di stupefacente.
-La sentenza impugnata affermava, a suo dire, un suo diverso ruolo, consistente quanto al reato associativo- nel ricevere i corrieri della droga negli aeroporti italiani, accompagnarli lungo il viaggio, portare i soldi incassati dall'organizzazione allo IA e per il reato specifico nella collaborazione di tipo non precisato all'arrivo del sodale presumibilmente all'aeroporto di Parigi o di Nizza.
Con il secondo motivo il ER deduce violazione degli artt. 605,546,530 c.p.p., oltre che degli artt.73 e 74 DPR 309/90 in quanto l'affermazione della sua partecipazione al reato si fonda sulla telefonata intercorsa con lo IA in data 12.4.04, mentre da una lettura corretta della medesima si ricaverebbe la sua estraneità. Lo stesso imputato Cifrigni, in occasione del suo arresto aveva sempre dichiarato che l'importazione della droga era destinata allo IA e che nessun rapporto vi era stato con il ER, conosciuto solo in qualità di amico del IA, con i quale si era incontrato in una o due occasioni, a Roma.
Inoltre tutta la motivazione in ordine alla partecipazione di esso imputato alle azioni criminose dello
IA sarebbe viziata da illogicità manifesta, consistendo in affermazioni apodittiche, prive di riscontri probatori, mancanti di indicazioni precise: in sostanza una motivazione del tutto apparente che non spiega in cosa sia consistita la collaborazione tra i due imputati, quando essa vi sia stata ed in che misura il ER abbia partecipato all'ideazione dei progetti, alla loro preparazione o all'istigazione al crimine.
IL Procuratore Generale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi.
Vanno innanzi tutto esaminati i motivi aggiunti proposti da AR il quale ha sollevato la questione della rilevanza nei suoi confronti ( e di conseguenza nei confronti del ER ) della pronuncia in data 13 novembre 2007 con la quale la Corte d'Appello di Roma, giudicando separatamente il coimputato OL, ha confermato l'assoluzione dal reato associativo contestato agli attuali imputati di cui alla sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 27.3.2007.
G 3
Poiché detto reato in tanto sussiste in quanto la partecipazione al gruppo delinquenziale riguardi almeno tre soggetti l'assoluzione di IN e NE ( in origine coimputati) ad opera del Gup del Tribunale di Roma e l'assoluzione del predetto IO nel procedimento separato comporterebbe l'insussistenza del reato associativo, di cui rimanevano imputati IA e ER.
Va precisato che la pronuncia assolutoria è passata in giudicato, non essendo stata appellata dal PM, per cui sin dalla sentenza di primo grado il OL risulta escluso dal reato di partecipazione all'associazione avente attività finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Tale esclusione conduce ad affermare l'insussistenza del reato nei confronti del ER, il quale ha impugnato la condanna subita per questa imputazione.
Quanto a IA che ha rinunciato ai motivi di appello, addivenendo ad un accordo sulla pena con il PM, accordo recepito in sentenza dalla corte territoriale, non si ritiene che il giudicato sostanziale intervenuto sul punto relativo alla responsabilità costituisca una barriera invalicabile che non consenta di tenere in considerazione l'intervenuta pronuncia assolutoria del IL.
Invero poiché non era deducibile in appello da parte dello AR l'insussistenza del reato per la mancata formazione di un gruppo di almeno tre persone, trova applicazione l'art.609 comma e c.p.p. in base al quale la Corte deve decidere in ogni caso sulle questioni rilevabili d'ufficio e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.
L'assoluzione del OL esclude in radice la sussistenza del reato e non pone alternative decisorie. La separazione del processo relativo a detto imputato non può risolversi in una sentenza irragionevole che vedrebbe condannato un solo imputato per la partecipazione ad un gruppo associativo inesistente, in quanto questi aveva rinunciato ai motivi d'appello proposti, dal momento che detta eccezione non era proponibile in tale sede non essendo ancora intervenuta l'assoluzione del terzo presunto componente l'associazione.
Di fronte al profilarsi di tale schizofrenica risoluzione del processo spetta al giudice ricomporre i termini con ragionevolezza e rispetto dei principi contenuti nel sistema processuale che riconosce anche il rimedio di cui all'art.587 c.p.p. a favore dell'imputato non impugnante o la cui impugnazione sia dichiarata inammissibile quando il verificarsi dell'evento accusatorio viene escluso nei confronti del coimputato per ragioni non personali. Ciò al fine di porre sullo stesso piano e trattare con medesima giustizia imputati che si trovino in situazioni identiche.
Tale posizione riguarda il ER di cui viene in questa sede accolta l'impugnazione relativa al reato associativo con dichiarazione di insussistenza del medesimo e lo IA per il quale
C l'inammissibilità del ricorso dovrebbe procrastinare alla fase esecutiva l'applicazione dell'effetto estensivo della sentenza assolutoria.
Pertanto, interpretando i rimedi processuali contenuti nel sistema che da una parte impongono al giudice il dovere di verificare la sussistenza di motivi di impugnazione in appello non proponibili, perché maturati successivamente e -dunque- nemmeno rinunciabili ( art 609 comma 2 c.p.p.) e dall'altra garantiscono agli imputati lo stesso trattamento quando si trovano in situazioni identiche in virtù del principio di cui all'art.3 Costituzione, anche nei confronti dello IA la sentenza va annullata senza rinvio in relazione al reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 perchè il fatto non sussiste.
Nei suoi confronti anche in relazione ai reati specifici la sentenza subisce la stessa sorte per ragioni diverse in quanto, non essendo possibile scindere l'accordo intervenuto tra le parti sulla pena, essendo questa stata determinata partendo dalla pena base del reato più grave che è quello in cui è intervenuto l'annullamento, tutto l'accordo viene travolto, per cui gli atti vanno rimessi alla corte di provenienza per il nuovo giudizio in appello.
Quanto al ER questi ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art.521 c.p.p. per il diverso ruolo attribuitogli nella commissione del reato di cui al capo B) in cui l'imputazione lo descriveva come il destinatario della sostanza stupefacente, mentre la sentenza impugnata gli attribuisce una serie di attività che esulano da tale specifico ruolo.
"Si osserva che descrivendo i compiti svolti dal ER dai giudici di appello la serie di comportamenti rimangono in sostanza nell'alveo di chi collabora con i corrieri nel ricevere la droga, per cui non si ravvisa la violazione dedotta. In ogni caso la questione è superata per quanto riguarda il reato associativo, mentre per il reato di cui al capo B) la contestazione del ricorrente è riferita alla indeterminatezza della condotta incriminata, indicata come una non precisata forma di collaborazione
Quanto alla commissione di detto reato la corte territoriale spiega in modo preciso le ragioni del suo convincimento circa la responsabilità dell'imputato.
Questi contrappone una serie di ragioni che in parte riguardano la sua partecipazione all'associazione, questione superata, e dall'altra mettono in dubbio la sua partecipazione all'affare relativo all'importazione della droga richiamando sul punto le dichiarazioni del IN. Tuttavia le censure mosse alla motivazione della sentenza non sono pregnanti e consistono in sostanza in una sottolineatura dei fatti che il giudice di appello ha preso in esame con dovizia di
G 5
particolari, mettendo insieme più elementi attraverso i quali esprime il processo di formazione del suo convincimento sulla validità dell'accusa e la consistenza della prova.
Nonostante le censure tale quadro rimane sufficiente ed immune da vizi logici.
Anzitutto, secondo la difesa, il ER avrebbe avuto una serie di contatti telefonici con lo AR
solo per mettersi a disposizione dello stesso, senza avere mai concluso una qualche attività, mentre la corte, nel riportare tali colloqui, sottolinea il ruolo attivo del ER ed in particolare quello svolto in occasione del trasporto della sostanza stupefacente in oggetto. Dal tenore delle telefonate risulta che il ricorrente contattò il corriere all'aeroporto di Parigi, gli consigliò di cancellare dal cellulare tutti i numeri telefonici prima del rientro in Italia, ammise di avere utilizzato cabine pubbliche per mettersi in contato con il predetto.
Pertanto non si ravvisa né carenza di motivazione, né illogicità della medesima perché il quadro di insieme è composto da una serie di elementi indizianti molto precisi e gravi che le dichiarazioni del
IN non possono mettere in discussione.
Sembrerebbe invero molto strano che nell'ambito di operazioni tanto delicate lo IA e il suo corriere accettino di intrattenersi sulle modalità delle medesime con una persona estranea. Pertanto
l'affermazione di responsabilità non risulta viziata.
La sentenza va annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio perché la pena base è stata determinata ritenendo più grave il reato associativo, caduto il quale , detta pena va rideterminata dal giudice del merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto alle statuizioni relative al reato di cui all'art.74
DPR 309/90 nei confronti di entrambi gli imputati perchè il fatto non sussiste;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto a LI e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Roma per il giudizio sui reati di cui all'art. 73 DPR DPR 309/90; annulla la sentenza impugnata quanto al ER limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al reato di cui all'art. 73. Rigetta nel resto.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Roma 29 maggio 2008. IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
- 4 LUG. 2008 from IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angelili