Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2004, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA DI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LORENZO IL MAGNIFICO 110, presso lo Studio dell'avvocato BERNARDO SERRAO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA AL, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO DE BONIS, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3817/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 28/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/03 dal Consigliere Dott. GOLDONI Umberto;
udito l'Avvocato DE BONIS Massimo, difensore del resistente che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza (non definitiva) in data 28.5.1998, il Tribunale di Roma disponeva lo scioglimento della comunione tra BA AC e la sorella ID relativa ad un terreno con sovrastante edificio, assegnando il lotto F alla BA e il lotto E a ID, determinando il L.
1.500.000 il conguaglio dovuto da quest'ultima, respingendo nel contempo la domanda possessoria di BA, regolando le spese e disponendo la prosecuzione del giudizio per l'elaborazione del tipo di frazionamento da utilizzare ai fini di trascrizione. Avverso tale sentenza ID AC proponeva appello;
si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Con sentenza in data 18.10/28.11.2001, l'adita Corte di appello di Roma respingeva il gravame, regolando le spese.
Osservava la Corte capitolina che il Tribunale aveva operato la divisione tenendo conto dell'accordo divisionale di cui alla scrittura privata 3.6.1977, la cui indiscussa valenza obbligatoria per i contraenti doveva trovare convalida in sede giudiziaria per conseguire effetti anche nei confronti dei terzi. Era poi pacifico che, mentre lo scioglimento della comunione riguardava esclusivamente le porzioni di terreno rimaste indivise tra le due sorelle, il contrasto verteva esclusivamente sui criteri di divisione, a cui il Tribunale aveva sopperito sulla base delle prove documentali offerte e delle espletate consulenze tecniche.
Non erano condivisibili le censure rivolte all'operato del CTU in quanto la leggera diversità di valore dei due appartamenti trovava logica spiegazione nella diversa esposizione delle unità abitative, nell'esigenza di misurarne gli spazi con riferimento alla superficie commerciale e nella valutazione degli immobili allo stato grezzo. Quanto poi ai lavori da effettuare, le proposte del CTU erano confacenti ad una perequazione delle quote e ad un uso omogeneo da parte delle assegnatane.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso ID AC sulla base di quattro motivi;
resiste con controricorso la sorella BA,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli art. 1376 e 1375 c.c. in relazione all'art. 840 stesso codice e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in riferimento ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.. Il richiamo all'art. 840 c.c. non appare conferente;
infatti, non v'ha dubbio che il sottosuolo relativo al fabbricato delle sorelle RI non era stato affatto diviso tra le stesse con Fatto del 3.6.1977, ma adibito, dopo le variazioni di utilizzazione del fabbricato suddetto, a comune utilità, come garage. Solo dopo l'iniziativa divisoria di BA, il Tribunale prima e la Corte di appello poi hanno ritenuto, sul presupposto che il riferito atto negoziale si riferisse soltanto agli appartamenti posti al primo ed al secondo piano,, che fossero rimasti indivisi il lato destro del fabbricato convenzionalmente assegnato alle sorelle RI. Con ragionamento fondato sulla carenza di qualsivoglia volontà di attribuirlo (espressa per iscritto) all'una o all'altra delle condividenti, la Corte capitolina ha ritenuto che era rimasto in comunione il terreno circostante ed il piano terreno. Tanto contrasta palesemente con la tesi della odierna ricorrente, ma è confermato anche dal fatto che all'epoca dell'atto (1977) non v'era alcun appartamento o giardino, che potesse essere attribuito ad una delle condividenti.
Tanto comporta che, fermo il fatto che se in un atto negoziale di divisione vi sono quote, senza descrizione specifica dei confini, tanto rimane indiviso, non sussiste violazione delle norme invocate, atteso che Tunica attribuzione contenuta nell'atto del 3.6.1977 consisteva nel lato destro del fabbricato alla AC e del lato sinistro ai ST. Il primo motivo è pertanto privo di pregio.
Lo è del pari il secondo (violazione e falsa applicazione delle norme dettate dall'art. 934 c.c., in relazione agli artt. 1375 e 1376 stesso codice, nonché omessa, insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), perché si basa sulla ritenuta (ed invece da escludere, per le ragioni dette) attribuzione in proprietà esclusiva dell'appartamento (int. 4) posto al piano terreno dell'edificio. Se infatti si accede (e non appare possibile, per le ragioni dette, argomentare diversamente) alla tesi accolta correttamente dalla Corte territoriale circa il permanere della comunione pro indiviso tra le sorelle AC relativamente al fabbricato, vengono meno i presupposti stessi su cui si basa l'invocata violazione dell'art. 934 c.c.. Se, infatti, la divisione negoziale fu attuata allorché non era ancora in atto alcuna utilizzazione del suolo, non esistendo all'epoca il fabbricato, se non il rustico, risulta evidente che le successive vicende hanno dato luogo ad una comunione pro indiviso anche di quello che era diventato il sottosuolo, cosa questa che imponeva la regolamentazione, giudiziale, atteso il contrasto, della divisione.
Il terzo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo, ex art. 360, n. 5 c.p.c., si sostiene che la Corte capitolina, malgrado le critiche rivolte in sede di appello alla CTU, pure ne ha accettato le valutazioni e la proposta di divisione "senza una motivazione analitica e approfondita". In realtà il motivo pecca di genericità allorché lamenta che il CTU avrebbe dato valori diversi, rispetto a quelli stabiliti negozialmente, alle varie unità abitative, quando con Fatto di divisone del 1977, si erano dati valori uguali alle quattro quote. Tanto infatti non tiene conto della successiva situazione evolutiva dei luoghi, già descritta.
La critica adoperato del CTU legata alle ulteriori conclusioni raggiunte sono poi scarsamente argomentate e comunque basate su presupposti che, in base alle considerazioni svolte, non sono condivisibili.
La Corte territoriale ha sufficientemente argomentato la reiezione delle critiche mosse, considerando lo stato effettivo dei luoghi e la congrua utilizzazione delle unità immobiliari di proprietà della AC.
Il quarto motivo, con cui si lamenta violazione del contraddittorio in causa inscindibile per la mancata evocazione nel giudizio di appello dei ST è del pari privo di fondamento. I ST infatti hanno preso regolarmente parte al giudizio di primo grado ed hanno prestato acquiescenza alla sentenza;
l'oggetto del contendere si è poi ridotto, in secondo grado, e l'appello concerneva esclusivamente le posizioni delle due sorelle, senza che la soluzione dei problemi sollevati con l'appello potesse minimamente incidere sulla posizione degli altri condividenti, passata in giudicato a seguito della sentenza di primo grado.
Il ricorso va pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in 150,00 euro, oltre a 1.500,0 euro per onorari, nonché accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004