Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2001, n. 8407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8407 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
8407/0 1 Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro ㅍ R.G.N. 803/2000Composta dai magistrati: Dott. Giuseppe Ianniruberto -Presidente Luciano Vigolo - Consigliere 66 Giovanni 66Mazzarella Rep. * Pasquale Picone Relatore 66 Cron.19260 66 Paolo Stile 66 Ud.
8.5.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. EINAUDI", in persona di LD ID, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizia n. 1,presso l'avv. Edoardo Ghera, che lo rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce al ricorso;
-ricorrente- contro 2240 IO IA e CR NZ, elettivamente domiciliate in Roma, Via Gregorio XIII, n. 20, presso lo studio dell'avv. Gentile, rappresentate e difese dall'avv. Fabio Di Cagno con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-controricorrenti- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari n. 4030 in data 5 gennaio 1999 (R.G. 421/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.5.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
uditi gli avv. Antonio Pellegrini per delega dell'avv. Ghera e Fabio Di Cagno;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napletano che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo E' domandata dall'Istituto tecnico-commerciale "L. Einaudi", in persona di LD ID, per due motivi, la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Bari ha respinto l'appello e confermato la sentenza del Pretore della stessa sede. La sentenza confermata, in accoglimento delle domande di NZ CR e di IA DI, recava l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra queste e l'Istituto in qualità di docenti e dell'inefficacia dei licenziamenti intimati in data 18 settembre 1993, nonché la condanna del datore di lavoro al ripristino dei rapporti ed al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegrazione. Il Tribunale non ha condiviso le ragioni dell'impugnazione, essenzialmente fondate sulla tesi della natura autonoma dei rapporti di lavoro, ritenendo che la 2 qualificazione corretta dovesse essere, invece, di lavoro subordinato, e ciò sulla base di considerazioni che possono così riassumersi nell'ordine logico che la Corte ritiene preferibile: a) il nomen iuris adoperato nelle lettere di incarico dell'insegnamento non sarebbe stato in nessun caso decisivo, anche a causa del carattere unilaterale della dichiarazione negoziale, ma era assorbente di ogni altra considerazione il fatto della mancata produzione della relativa documentazione;
b) le prove raccolte, compresi gli elementi indiziari emersi dal procedimento di urgenza instaurato ante causam, dimostravano che l'Istituto aveva organizzato le prestazioni lavorative fornite dalle insegnanti, disponendone per il perseguimento delle complessive finalità didattiche;
in particolare, alla fine di ciascun mese di agosto, si svolgeva una riunione preliminare nella quale si decideva il programma scolastico dell'intero anno, precisando le materie e le ore di insegnamento di ciascun docente, nonché il programma degli esami di riparazione;
c) la subordinazione non era smentita ma confermata da altri elementi: nell'attestato di servizio rilasciato ai docenti sull'apposito modulo era menzionato il potere disciplinare, che si era estrinsecato, ancorché non direttamente nei confronti delle parti del giudizio, "non confermando" l'incarico a docenti il cui comportamento era stato giudicato non corretto;
il fatto che gli insegnanti perdessero il posto in caso di malattia lunga e che non fossero retribuiti nel mese di agosto (mentre in luglio e settembre lo erano solo per le prestazioni effettivamente fornite), non significava che assumessero il rischio del risultato del lavoro, considerato, da una parte, che venivano ugualmente pagati per assenze causate da malattie di breve durata (che avevano l'obbligo di giustificare), e, dall'altra, che l'inadempimento di obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 3 subordinato non può certo costituire un indice della natura autonoma del rapporto;
l'orario delle lezioni era concordato solo nel senso che si teneva conto, nei limiti del possibile, delle aspirazioni dell'insegnante, anche in relazione al cd. "giorno libero"; i libri testo, quali principali strumenti lavorativi, anche se direttamente forniti dalle case editrici, lo erano perché destinati ad insegnanti di quell'istituto, nell'ambito del quale venivano adottati;
la riunione preliminare che si teneva in settembre per la conferma o non conferma dell'incarico assumeva il significato di non si risoluzione consensuale dal rapporto per i docenti che ad essa presentavano, mentre, per gli altri, la non conferma concretava recesso dal rapporto in atto;
d) in conclusione, risultava comprovato l'assoggettamento al potere organizzativo e direttivo (rilevato, in particolare, dalla determinazione delle ore di lezione e dalla fornitura dei libri di testo, dalla concessione di permessi per le assenze, dalle direttive in tema di organizzazione didattica, dal compenso mensile predeterminato, dalla convocazione alle riunioni, il tutto coerente altresì con la richiesta di condono previdenziale) e la mancata conferma degli incarichi del settembre 1993, motivata con la volontà di dare una diversa organizzazione all'attività didattica, sostanziava un atto di recesso espresso in forma orale e perciò inefficace. Resistono con controricorso NZ CR e IA DI. L'istituto ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione degli art. 2094, 2697 c.c. e 116 c.p.c., nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.). 4 Si sostiene che il Tribunale ha fondato la qualificazione dei rapporti come subordinati su indici meramente sussidiari e neppure provati. Più in particolare, sul contenuto delle lettere di incarico non vi era contestazione tra le parti, sicché andava accordato il dovuto rilievo alla volontà in esse espressa, di considerare il rapporto caratterizzato da autonomia, con il solo obbligo dell'osservanza degli orari delle lezioni e del programma di studio elaborato dal direttore didattico, rilievo che soltanto modalità esecutive diverse avrebbero potuto inficiare. Nella fattispecie, ciò non era avvenuto, atteso che lo stesso Tribunale aveva dichiarato di non considerare decisivi gli indici rappresentati dal potere disciplinare e dal rischio, sicché non era dato comprendere da quali elementi avesse poi desunto la subordinazione. Ad ogni modo, i suddetti indici, correttamente valutati, avrebbero dovuto condurre ad una decisione di segno opposto: in ordine al potere disciplinare, nessun significato si poteva attribuire al modulo (formato dall'amministrazione della pubblica istruzione) recante la previsione di "eventuali sanzioni disciplinari", né era risultato l'esercizio in concreto di tale potere, atteso che la mancata conferma di un incarico altro non era che espressione della libertà contrattuale di non stipulare con un determinato soggetto;
sul rischio, poiché può essere integrato anche dalla mancanza di sicurezza del lavoratore di vedere compensata interamente la propria opera, andava adeguatamente considerato il fatto che la malattia comportava decurtazione del compenso ovvero perdita del lavoro;
in tema di orario, il rispetto degli orari di lezione era una conseguenza inevitabile dell'organizzazione dell'Istituto e comunque concordato con il lavoratori interessati, mentre la continuità, sulla quale aveva insistito il giudice del merito, è tratto caratteristico anche di alcuni rapporti di lavoro autonomo. 5 Andava, infine, considerato che la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato spetta a colui che ne afferma l'esistenza, mentre il Tribunale, valorizzando deposizioni testimoniali che riferivano soltanto delle modalità della prestazione lavorativa resa dagli stessi testimoni, nonché semplici informazioni assunte nella fase cautelare, era giunto alla decisione senza individuare l'elemento fondamentale della subordinazione, certamente non dimostrata dalla convocazione a due riunioni, dalle indicazioni di massima sull'attività, dalla fornitura di libri di testo e dal compenso predeterminato. Con il secondo motivo di ricorso si assume che, in violazione e falsa applicazione degli art. 2 L. 108/1990, 8 L. 604/1966 e 1418 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), sebbene non vi fossero elementi per ritenere la sussistenza di rapporti di lavoro in particolare, non dimostrati dalla richiesta di condono subordinato - previdenziale che non implica riconoscimento del debito contributivo il Tribunale ha disposto il ripristino dei rapporti stessi e condannato l'Istituto al pagamento delle retribuzioni non corrisposte, in contrasto con la natura risarcitoria del preteso credito e della conseguente necessità di tenere conto dell'aliunde perceptum e del consenso prestato alle lavoratrici alla risoluzione dei rapporti di lavoro. La Corte giudica infondati i due motivi di ricorso nella parte in cui censurano la sentenza impugnata per avere accertato che fra le parti erano intercorsi rapporti di lavoro di natura subordinata, mentre deve essere dichiarato inammissibile il secondo motivo per la parte in cui solleva questioni che non risultano essere state sottoposte al vaglio del giudice del merito (risoluzione consensuale del rapporto;
ammontare del danno), senza che sia denunciata la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione a deduzioni ritualmente introdotte nel giudizio di merito. 6 Sulla questione della qualificazione del rapporto, la parte ricorrente tenta abilmente una lettura atomistica della sentenza impugnata, in modo da evidenziare asserite incongruenze logiche e giuridiche, nonché insufficienze di motivazione. Ma, una lettura complessiva della motivazione, secondo la ricostruzione fattane in narrativa, mostra con evidenza che la sentenza impugnata non merita censure idonee a determinarne la cassazione. In punto di diritto, la giurisprudenza della Corte è consolidata nel ritenere che, ai fini della nozione giuridica di subordinazione nella prestazione di lavoro (art. 2094 c.c.), deve darsi rilievo essenziale all'elemento della messa a disposizione da 다 parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, quale assoggettamento alle direttive del secondo inerenti all'intrinseco svolgimento delle prestazioni lavorative, cui consegue, naturaliter, anche l'assoggettamento al potere disciplinare. Per l'accertamento di tale situazione occorre indagare sulle modalità di esecuzione del rapporto, con particolare riguardo ad elementi particolarmente significativi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento di corrispettivi determinati a cadenze periodiche, le direttive tecniche impartite ed i poteri di controllo e disciplinari eventualmente esercitati, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo del datore di lavoro, la possibilità o meno di individuare un preciso risultato cui deve pervenire l'attività lavorativa, l'esecuzione della prestazione di lavoro all'interno dell'organizzazione, con materiali e attrezzature proprie del datore di lavoro, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico. Nessuno di questi elementi - la cui elencazione, è, all'evidenza, meramente esemplificativa, potendo il rapporto di subordinazione atteggiarsi in concreto in forme assai variegate - è di per sé decisivo, ma può rappresentare un "sintomo" dell'esistenza 7 della subordinazione, ove, nel caso concreto, sia da escludere la sua compatibilità con la natura autonoma del rapporto di lavoro e non sia smentita l'efficacia sintomatica da altri sintomi, di segno opposto (cfr. Cass. 11178/1996; 11502/2000). Ciò premesso in via generale, va esaminata in primo luogo la censura concernente il rilievo da attribuire alla circostanza che, nel testo contrattuale, i rapporti di lavoro erano stati qualificati come di lavoro autonomo. Se ha ragione la parte ricorrente nel dire che l'avvenuta qualificazione in tal senso era pacifica fra le parti e si era in presenza di contratti e non certo di negozi unilaterali, cosicché nessuna importanza poteva avere la mancata produzione dei q relativi documenti (lettere di incarico), si deve tuttavia giudicare completamente irrilevante tale qualificazione ai fini del giudizio compiuto dal Tribunale. Sul rilievo del nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto occorre intendersi senza equivoci: è, in primo luogo, principio risalente e indiscusso che la volontà negoziale non ha il potere di qualificare giuridicamente i rapporti posti in essere, trattandosi di compito riservato al giudice;
nondimeno, con specifico riguardo al contratto di lavoro, poiché ogni attività umana economicamente valutabile può costituire oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo, le parti possono esprimere la volontà di stipulare un contratto di lavoro autonomo, mediante pattuizioni concernenti le modalità di attuazione del rapporto che siano giuridicamente compatibili con l'autonomia e, in questo caso, la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione sarà consentito solo ove le pattuizioni iniziali non siano state rispettate in sede di esecuzione, esprimendo, quindi, le parti la volontà di modificarle (cfr. Cass. 8574/1999; 4533/2000). 8 Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente si limita ad affermare che i rapporti di lavoro erano stati qualificati come autonomi, ma non che le lettere di incarico recassero pattuizioni, non smentite in fase esccutiva, tali da esprimere conformemente a legge l'intento di costituire rapporti di lavoro autonomo. Ne discende che non può essere imputato al Tribunale di aver trascurato un elemento del tutto privo di rilievo: il fatto che al rapporto fosse stato attribuito un determinato nomen iuris. Ancora in astratto, sono fondate le considerazioni del ricorso circa l'inesistenza di atti di esercizio del potere disciplinare, non ravvisabili nel mancato rinnovo del contratto con soggetto (oltre tutto diverso dalle lavoratrici interessate) le cui prestazioni di insegnante non furono giudicate soddisfacenti, e tanto meno nella 卫 previsione di sanzioni disciplinari recata dal modulo attestante il servizio prestato;
non significativa altresì va considerata la partecipazione alle riunioni annuali. Ma il nucleo essenziale della motivazione della sentenza impugnata, che consente alla statuizione di resistere alle critiche rivolte alla sua cassazione, risiede nell'accertamento di fatto che le insegnanti misero a disposizione la loro opera per lo svolgimento del servizio scolastico da rendere nell'arco dell'anno, secondo un piano ed una programmazione didattica eterodeterminata, un orario delle lezioni stabilito secondo le esigenze di tale programmazione (e non rileva sicuramente che si tenessero nel debito conto le aspirazioni dei singoli docenti, nei limiti di compatibilità con le esigenze didattiche), utilizzando i libri di testo "adottati" nell'istituto e richiedendo all'organo di direzione i permessi di assenza. Del resto, dalle stesse lettere di incarico, secondo il contenuto riferito dal ricorso, risultava che le insegnanti si obbligavano all'osservanza degli orari delle lezioni e del programma di studio elaborato dal direttore didattico. Donde la 9 corrispondenza dell'attività resa a quella tipica del docente di una scuola in regime di lavoro subordinato, ed in questo senso va intesa la continuità di cui parla il Tribunale. Il che rende evidente che le insegnanti promettevano non il risultato - come sarebbe avvenuto che si fossero impegnate a tenere determinate lezioni in completa autonomia - ma di porre le loro energie lavorative a disposizione dell'Istituto, cui era conferito il potere di organizzarle per il perseguimento delle sue finalità complessive. A conferma che l'intenzione delle parti era stata quella di costituire rapporti di lavoro subordinato, il Tribunale ha altresì considerato, correttamente, elementi sintomatici, quali la retribuzione fissa (non correlata, quindi, a singole lezioni) ed il pagamento di essa anche in caso di assenza, non rilevando, evidentemente, chele assenze di durata lunga o comune imprevedibile potesse portare alla risoluzione del rapporto. Così ricostruita la motivazione della sentenza impugnata, non si riscontra violazione di principi giuridici in tema di nozione di subordinazione e di riparto dell'onere della prova, né vizi di motivazione concernenti punti decisivi della controversia. Il ricorso va, dunque, rigettato con la condanna della parte ricorrente al rimborso delle spese e degli orari del giudizio di cassazione, come da liquidazione operata nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in £ 30.000 e degli onorari liquidati in £ 5.000.000. Così deciso in Roma, in data 8 maggio 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore вашив IL CANCELLIERE том тім Depositato in Cancelleria 10 20 GIU 2001 oggi, IL CANCELLIERE