Sentenza 10 ottobre 2014
Massime • 1
È affetto da abnormità funzionale, in quanto emesso in carenza assoluta di potere, il provvedimento di condanna del querelante al pagamento delle spese in favore del querelato, pronunciato dal giudice all'esito dell'udienza camerale per la trattazione della opposizione alla richiesta di archiviazione.
Commentario • 1
- 1. Art. 542 - Condanna del querelante alle spese e ai dannihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Condanna del querelante alle spese e ai danni (art. 542) La condanna del querelante alle spese processuali e al rimborso delle spese sostenute dall'imputato per la difesa è condizionata all'accertamento della colpa nell'esercizio del diritto di querela (Sez. 2, 5551/2018). Il requisito psicologico richiesto dalla disciplina positiva è quello della colpa grave del querelante, ossia quella trascuratezza del più alto grado che consiste nel non avvertire l'ingiustizia di una pretesa, ancorché essa appaia palese a chi valuti i fatti con ponderazione ed imparzialità (Sez. 5, 31728/2004). La condanna del querelante al pagamento delle spese processuali, in caso di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/10/2014, n. 44583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44583 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 10/10/2014
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 1970
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 34146/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT RA;
AZ IR;
nel procedimento a carico di:
ER UC;
De SP RT;
avverso l'ordinanza depositata il 9.5.13 dal GIP del Tribunale di Bolzano, come integrata da successivo provvedimento depositato il 13.5.13;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. MANNA Antonio;
letta la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso contro la prima ordinanza e annullarsi senza rinvio la seconda.
OSSERVA
1- con ordinanza depositata il 9.5.13 il GIP del Tribunale di Bolzano disponeva, all'esito di udienza camerale fissata ex art. 409 co. 2 c.p.p. vista l'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalle persone offese NT RA e AZ IR,
l'archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di ER UC e De SP RT a seguito di querela proposta dai primi per il reato p. e p. ex art. 646 c.p.. Con successivo provvedimento depositato il 13.5.13 lo stesso GIP, ad integrazione della propria precedente ordinanza, condannava i querelanti a pagare in favore dei querelati le spese del procedimento.
Tramite il proprio difensore munito di procura speciale, NT RA e AZ IR ricorrono contro detti provvedimenti lamentandone la totale mancanza di motivazione e, per quanto concerne la condanna alle spese, l'assenza di qualunque norma di legge che la consenta.
2- Osserva questa Corte che il ricorso non è consentito riguardo alla disposta archiviazione.
Premesso che nella specie, a seguito dell'opposizione presentata dai querelanti, il GIP del Tribunale di Bolzano ha regolarmente fissato l'udienza camerale ai sensi del combinato disposto dell'art. 409 c.p.p., comma 2 e art. 410 c.p.p., comma 3, di guisa che nel caso di specie non si è verificata violazione alcuna del contraddittorio, è appena il caso di rammentare che, in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni previsto dall'art. 568 c.p.p., comma 1, l'ordinanza di archiviazione resa previa fissazione dell'udienza camerale è ricorribile, ex art. 409 c.p.p., comma 6, solo nei casi di mancato avviso, alle parti e ai difensori, dell'udienza camerale ex art. 127 c.p.p., comma 5, mentre non è mai consentito il ricorso per motivi diversi, cioè attinenti al merito della notitia criminis e/o ai presupposti di procedibilità e/o a differenti violazioni di legge e/o a vizi di motivazione (cfr., tra le innumerevoli pronunce in tal senso di questa Corte Suprema, Cass. Sez. 6^ n. 436 del 5.12.02, dep. 9.1.03; Cass. S.U. n. 24 del 9.6.95, dep. 3.7.95). Nè il rigetto della richiesta di indagini suppletive e/o una diversa qualificazione giuridica dei fatti oggetto di denuncia e/o un ipotetico vizio motivazionale possono implicare abnormità del provvedimento di archiviazione (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 1^ n. 9440 del 3.2.10, dep. 9.3.10) e, per l'effetto, una sua ricorribilità ex art. 111 Cost.. Infatti, è noto che il concetto di atto abnorme (cfr., e pluribus, Cass. Sez. 2^ n. 27716 del 5.6.03, dep. 26.6.03) è limitato ai soli profili strutturali e funzionali, nel senso che è abnorme sotto il primo profilo solo l'atto che, per la propria singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale (e certamente non è questo il caso di un'ordinanza di archiviazione ritualmente emessa all'esito di udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del PM), mentre sotto il secondo profilo è abnorme unicamente l'atto che, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo o una sua indebita regressione (e neppure questo è il caso in esame, atteso che l'archiviazione ha regolarmente chiuso il procedimento in uno dei modi previsti dalla legge).
Tali considerazioni assorbono ogni altra argomentazione svolta dai ricorrenti, poiché qualsivoglia ipotetico (e, per altro, nemmeno ravvisarle nel caso di specie) vizio di motivazione del provvedimento che ha disposto l'archiviazione non potrebbe mai superarne l'indubbia inoppugnabilità.
3- È invece ammissibile e fondata l'impugnazione contro la pronuncia di condanna alle spese, integrando quest'ultima un atto affetto da abnormità funzionale in quanto emesso in assoluta carenza di potere e con contenuto avulso, al di là di ogni limite, da qualunque previsione normativa.
Invero, nessuna norma o principio giuridico consente la pronuncia sulle spese in favore di una parte privata all'esito del procedimento camerale instaurato ai sensi del combinato disposto degli artt. 409 c.p.p., comma 2 e art. 410 c.p.p., comma 3.
Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata depositata il 9.5.13 dal GIP del Tribunale di Bolzano, come integrata da successivo provvedimento depositato il 13.5.13, limitatamente alla pronuncia sulle spese, che va eliminata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata depositata il 9.5.13 dal GIP del Tribunale di Bolzano, come integrata da successivo provvedimento depositato il 13.5.13, limitatamente alla pronuncia sulle spese, che elimina.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2014