Sentenza 22 novembre 2017
Massime • 1
La condotta di chi venga rinvenuto in un'area marina protetta, in acqua, vicino ad un natante, armato di fucile da caccia subacqueo, anche se non rientra nell'elencazione esemplificativa di cui all'art. 19 legge 6 dicembre 1991, n. 394, deve annoverarsi tra le attività vietate in linea generale nella prima parte della disposizione suddetta, poiché il legislatore intende impedire tutte quelle condotte idonee, anche in via potenziale e presuntiva, a pregiudicare le caratteristiche dell'ambiente.
Commentario • 1
- 1. Interpretazione estensiva vs divieto di analogia: una problematicaGabriele Serra · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
21 giugno 2018 | Interpretazione estensiva vs divieto di analogia: una problematica tradizionale in una recente (e criticabile) pronuncia della Corte di cassazione Osservazioni a margine di Cass., sez. III, 22 novembre 2017 (dep. 12 febbraio 2018), n. 6726, Pres. Di Nicola, Est. Mengoni Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto. Per leggere il testo della sentenza annotata, clicca qui. Abstract. La sentenza n. 6726/2018 della Terza Sezione della Corte di Cassazione affronta la questione della rilevanza penale o meno di una determinata condotta in concreto posta in essere che, dal tenore letterale della norma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2017, n. 6726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6726 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2017 |
Testo completo
Manimaro 06726-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асл Composta da 3064 TO Di Nicola - Presidente - Sent. n. sez. Aldo Aceto UP 22/11/2017- Andrea Gentili R.G.N. 28518/2017 Emanuela Gai Enrico Mengoni - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da OL SE, nato a [...] il [...] LA CC, nato a [...] il [...] TA LO, nato a [...] il [...] LO IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/11/2016 del Tribunale di Trapani;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di OL e TA, ed annullamento con rinvio-limitatamente all'art. 131-bis cod. pen. -per LA e LO;
udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. Antonino Sugamele, Salvatore Modica e Felice Cardillo, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi 6 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/11/2016, il Tribunale di Trapani dichiarava SE OL, CC LA, LO TA e IO LO colpevoli della contravvenzione di cui agli artt. 19, comma 3, lett. a), 30, I. 6 dicembre 1991, n. 394 e, per l'effetto, condannava OL e TA alla pena di mille euro di ammenda ciascuno e LA e LO a quella di 700,00 euro di ammenda ciascuno;
agli stessi con rubrica autonoma e non concorsuale era ascritto di aver illecitamente effettuato attività di pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta "Isole Egadi".
2. Propongono ricorso per cassazione i quattro imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: LA e LO (gravame congiunto): vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 544, 546 cod. proc. pen., erronea applicazione delle norme contestate;
carenza di motivazione quanto all'art. 131-bis cod. pen.. Il Tribunale avrebbe affermato la responsabilità dei ricorrenti senza individuare quale condotta gli stessi avessero tenuto;
il loro nominativo, infatti, non sarebbe stato accostato ad alcun comportamento specifico, né alcun concorso sarebbe risultato ravvisabile in eventuali illeciti da altri tenuti. In tale contesto, e non conoscendosi cosa i ricorrenti stessero facendo al momento dell'intervento della Guardia costiera, la sentenza avrebbe dunque dovuto giustificare la condanna con ben altro sostegno argomentativo, sì da imporsene l'annullamento. Con riguardo, poi, alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la relativa richiesta sarebbe stata del tutto trascurata dal Tribunale che, al riguardo, non avrebbe speso alcuna motivazione;
con richiesta a questa Corte, quindi, in caso di riconosciuta responsabilità, di applicare direttamente l'istituto in oggetto;
OL: - violazione dell'art. 19, comma 3, lett. a) contestato, in relazione all'art. 1 cod. pen.. In spregio al principio di legalità a fondamento del nostro sistema penale, il ricorrente sarebbe stato condannato per una condotta non sanzionata dalla norma in oggetto;
l'illecito contestato al OL, peraltro nella forma consumata, non rientrerebbe infatti in nessuna delle ipotesi ivi tassativamente indicate, sì da doversi censurare l'interpretazione estensiva offerta dal Giudice della norma in esame;
- mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Nessuna risposta sarebbe stata offerta dal Tribunale con riguardo all'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., per quanto espressamente invocato in udienza. Analoga censura, poi, è mossa quanto alle circostanze attenuanti generiche, che 2 -sì come a TA, ma diversamente da sarebbero state negate al ricorrente LA e LO senza alcuna ragione apparente;
- TA: - inosservanza degli artt. 131-bis cod pen., 125, comma 3, cod. proc. pen.; la relativa istanza sarebbe stata del tutto disattesa dal Tribunale, in difetto di ogni motivazione;
- inosservanza di norme processuali e sostanziali quanto al trattamento sanzionatorio, giudicato eccessivo alla luce dei profili oggettivi e soggettivi della vicenda, in uno con il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I ricorsi risultano fondati nei termini che seguono. Con riguardo, innanzitutto, ai gravami proposti da LA e LO, gli stessi meritano accoglimento. La sentenza impugnata, infatti, lascia solo comprendere (rectius: immaginare) che i due imputati fossero stati sorpresi nei pressi del natante di proprietà dello TA, probabilmente in acqua;
nulla è dato sapere, tuttavia, in ordine a quanto gli stessi stessero lì compiendo, ovvero se stessero pescando o meno, e con quali strumenti, ed in che termini avessero eventualmente concorso alla detenzione - in capo al citato TA del fucile - subacqueo e dei 7 chili di saraghi, rinvenuti a bordo della medesima imbarcazione. Con riguardo a tali ricorrenti, pertanto, si impone l'annullamento della sentenza con rinvio, per nuovo giudizio.
5. Solo parzialmente fondati, per contro, risultano poi i gravami proposti da OL e TA. Con riguardo al primo, si osserva innanzitutto che risponde al vero l'argomento difensivo secondo cui l'imputazione mossa concerne l'art. 19, comma 3, lett. a), l. n. 394 del 1991, a mente della quale nelle aree marine protette sono vietati "la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici"; del pari, risponde al vero che nell'imbarcazione del ricorrente non era stato rinvenuto pesce, al momento dell'accertamento, sì da non potersi individuare alcuna attività di "cattura" nei termini richiamati. Rileva questa Corte, tuttavia, che la lettera a) del comma 3 in esame, al pari di quelle seguenti, non costituisce affatto un'elencazione tassativa delle condotte vietate, da leggere atomisticamente ed in termini assoluti, ma rappresenta soltanto un'esemplificazione di comportamenti che il legislatore intende impedire, alla luce dell'idoneità - anche solo potenziale - degli stessi ad arrecare nocumento al 3 bene giuridico protetto. Con riguardo al quale, dunque, ed anche in ragione del rango costituzionale ricoperto dallo stesso, è stata predisposta una tutela anticipata, che arretra la soglia di punibilità a condotte anche solo prodromiche al danno ambientale, potenzialmente capaci di cagionarlo e, pertanto, vietate a prescindere dal verificarsi di questo. Solo in questi termini, infatti, può leggersi la prescrizione di cui alla lett. c) del comma in oggetto, che non consente nelle - aree protette marine lo svolgimento di attività pubblicitarie tout court;
al pari, - poi, di quella sub lett. e), che vieta nelle stesse aree la navigazione a motore, comunque ed in ogni caso, senza neppure accennare all'accertamento di un danno al patrimonio floro-faunistico tutelato, ritenuto non necessario proprio in ragione della citata anticipazione della soglia penale. Non meno rilevante, in tale contesto, risulta poi la lett. d), che vieta l'introduzione di armi, di esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
ed invero, ed al di là della circostanza che il OL era stato rinvenuto in acqua "ancora imbracciante un fucile da caccia subacqueo", emerge evidente che la previsione in esame lungi dalla proposta - lettura "atomistica" - deve esser valutata nel complesso dell'intera disposizione, come parte di un tutto omogeneo e partecipe della medesima ratio, sol così potendosi giustificare, ad esempio, la ripetizione del riferimento alla cattura, già contenuto nella lett. a) del medesimo comma.
6. E che si tratti di un'elencazione solo esemplificativa, come peraltro già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 3687 dell'11/12/2013, Visintin, Rv. 258493; Sez. 3, n. 23054 del 23/4/2013, Mancini, Rv. 256171), risulta infine ma con priorità argomentativa - dall'incipit dell'art. 19, comma 3, in esame, che individua il fondamento della previsione tutta e ne regge l'intero, successivo sviluppo;
incipit a mente del quale "nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area", con successiva indicazione delle varie condotte che "in particolare sono vietate". Orbene, la previsione appena indicata lumeggia, con assoluta chiarezza, proprio quell'anticipazione della soglia penale già sopra richiamata, che il legislatore ha inteso predisporre per garantire patrimonio ambientale de quo non solo da comportamenti concretamente lesivi dell'assetto floro-faunistico (ad esempio, cattura del pesce, danneggiamento delle specie vegetali, alterazione dell'ambiente geofisico), come tali valutati in atto, ma anche da condotte che - con giudizio potenziale ed accertamento presuntivo possono compromettere il - bene medesimo, risultando comunque a ciò propedeutiche, strumentali o funzionali, anche sorrette solo con atteggiamento colposo. -si ribadisce Esattamente quanto riscontrato a carico del OL, sorpreso in acqua e con fucile da caccia. 4 a - -7. Del pari, il ricorso di questi come quello dello TA sul punto deve esser poi rigettato quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, invero mai richieste dagli imputati, come da lettura del verbale a data 16/11/2016. Deve qui ribadirsi, quindi, il costante indirizzo a mente del quale il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti (per tutte, Sez. 3, n. 11539 dell'8/1/2014, Mammola, Rv. 258696).
8. Gli stessi ricorsi OL e TA, per contro, meritano accoglimento quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.; malgrado l'espressa richiesta dagli stessi formulata (come da verbale citato ed intestazione della stessa pronuncia in esame), infatti, nessun argomento è stato impiegato in sentenza, sì da risultare la domanda del tutto pretermessa e fondata la relativa doglianza motivazionale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente a LA CC e LO IO per nuovo giudizio e limitatamente a OL SE e LO TA in ordine alla applicabilità dell'articolo 131-bis del codice penale e rinvia al Tribunale di Trapani. Rigetta nel resto i ricorsi di OL SE e TA LO. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Enrico Mengoni TO Di Nicola nio clicce DEPOSITATA IN CANCELLERIA AL 12 FER 2019 IL CANCELLIERE Luana Mariani 5