Sentenza 23 aprile 2013
Massime • 1
Anche se non rientrante nell'elenco esemplificativo delle attività non consentite in area protetta di cui al comma terzo, parte seconda, dell'art. 19 legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'ormeggio in zona protetta marina, in quanto operazione caratterizzata dall'ancoraggio, rientra fra le attività vietate in linea generale dalla prima parte della stessa norma, perché idonea a comportare la compromissione della tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto di protezione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2013, n. 23054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23054 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2013 |
Testo completo
23054/13 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 1255 Composta da UP - 23/04/2013 - Presidente - Alfredo Teresi R.G.N. 50315/2012 Elisabetta Rosi Chiara Graziosi - Relatore - Gastone Andreazza Alessandro M. Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA ん sul ricorso proposto da IN IO, n. a Napoli il 13/03/1981; avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 31/05/2012; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V. D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto l'in visibilità RITENUTO IN FATTO 1. IN IO ricorre per cassazione avverso la sentenza del 31/05/2012 con cui il Tribunale di Napoli lo ha condannato alla pena di euro 600,00 di ammenda per il reato di cui agli artt. 19 e 30 I. n. 394 del 1991 per avere ancorato un natante a motore all'interno della zona della riserva integrale protetta denominata "parco Sommerso" ubicata nelle acque della Gaiola del Golfo di Napoli senza previa autorizzazione. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la norma dell'art. 19, che elenca in maniera puntuale le attività precluse perché ritenute dannose per la salvaguardia della fauna acquatica, non vieta affatto l'ancoraggio delle imbarcazioni all'interno delle aree marine protette;
né l'attività istruttoria ha mai evidenziato la prova della condotta di operata navigazione a motore (vietata dal comma 3) posto che l'ufficiale esaminato ha riferito di avere controllato il natante quando era già ancorato nelle acque della Gaiola. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso va rigettato. Va precisato che la condotta contestata è quella di avere ancorato e non condotto a motore il natante. Ciò posto, l'art. 19, comma 3, della 1. 6 dicembre 1991, n. 394 vieta in generale, espressamente, nelle aree protette marine, "le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area"; subito dopo lo stesso comma vieta, in particolare, dalla lett. a) alla lett. f), alcune condotte espressamente indicate tra cui, alla lett. e), la sola "navigazione a motore". Ne consegue che, se anche, come esattamente preteso dal ricorrente, l'ormeggio del natante non rientra tra tali specifiche condotte, ciò non toglie che possa rientrare in quelle generalmente vietate di cui alla prima parte laddove si consideri l'idoneità di una tale condotta, caratterizzata, secondo quanto riconosciuto anche in ricorso, dall'ancoraggio, a comportare la compromissione della tutela di legge a fronte della natura di reato di pericolo dell'illecito in questione (cfr. in tal senso anche Sez. 3, n. 15742 del 21/03/2012, Palma, Rv. 252382).
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 23 aprile 2013 Il Consigliere est. Presidente Gastone Andreazza DEPOSITATA IN CANCELLERIA до (Alfredo Tere sibeen IL 29 MAG 2013 12 IL CANCELLIERE Luana Mugia N E O 2