Sentenza 19 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/10/2002, n. 14847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14847 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 1 4847 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR MA SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 4212/00 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Cron. 34692 Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 27/05/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: ZA NZ, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ANTONIO MANCINI 4, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNANTONIO FASANO che lo ' rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MACCAURO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO 2002 CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
2397 -1- - controricorrente la sentenza n. 455/99 del Tribunale di avverso FROSINONE, depositata il 04/06/99 - R.G.N. 196/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità. -2- 4212/00 Svolgimento del processo Il Pretore di Frosinone, con sentenza del 17 ottobre 1996, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, accoglieva la domanda proposta da NZ ZA e condannava 1' INAIL alla costituzione in favore del ricorrente di una rendita per invalidità permanente dell'11%, in relazione all'infortunio sul lavoro occorsogli il 4 aprile 1989, nel quale il lavoratore aveva riportato la lesione parziale del muscolo sopraspinato dell'arto superiore destro. A seguito di impugnazione dell'INAIL, il Tribunale di Frosinone, disposta una consulenza medico legale, con sentenza del 15 luglio 1999, in riforma della decisione pretorile, rigettava la domanda dello ZA. In motivazione il Tribunale osservava che dalle prove raccolte non risultavano adeguatamente chiarite le modalità di accadimento dell'evento infortunistico, anche per le diverse versioni fornite dall'infortunato in occasione dei vari ricoveri ospedalieri subiti. Rilevava, altresì, che il CTU in appello, in base alla tipologia ed alla nominato collocazione delle lesioni, aveva escluso la compatibilità della lesione muscolare con la dinamica infortunistica dedotta (strappo muscolare dovuto alla repentina inclinazione di un cassone colmo di gelati per il distacco della ruota centrale). Avverso questa sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. L'INAIL resiste con controricorso. Motivi della decisione motivo, denunciando omessa insufficiente e Con l'unico contraddittoria motivazione, il ricorrente addebita al Tribunale una acritica adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio ed una errata valutazione delle risultanze istruttorie, oltre ad una eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni rese ai medici persona dotata di sola da istruzione elementare;
sostiene invece che nella specie sono certe sia le modalità di svolgimento dell'infortunio, ricostruite da una perizia dell'ing. EL (a ciò incaricato dal P.M. presso la Pretura Circondariale), sia l'entità delle lesioni subite dal ricorrente, per cui non possono sussistere dubbi sulla derivazione causale della riscontrata invalidità dal predetto infortunio. Il ricorso è infondato. Le doglianze del ricorrente si risolvono nel contestare al Dess Tribunale l'adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio di appello, e quindi nel prospettare un difetto di motivazione della sentenza. Nella specie il Tribunale, aderendo pienamente alle conclusioni del CTU nominato in appello, ha ritenuto che i postumi permanenti riscontrati al lavoratore non fossero riconducibili eziologicamente all'evento infortunistico dedotto, le cui modalità riferite, peraltro, rendevano del tutto inverosimile il suo accadimento. Tali affermazioni, risolvendosi in valutazioni di mero fatto, sono incensurabile in sede di legittimitàperché sorrette da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. Il Tribunale, invero, ha dato adeguata giustificazione della propria decisione, rilevando, da un lato, che le modalità di verificazione dell'infortunio, di cui il lavoratore ha fornito molteplici ed inconciliabili versioni in occasione dei vari ricoveri ospedalieri, erano state valutate come inverosimili dall'ing. EL nella perizia redatta a richiesta della Brocura presso la Bretura Circondariale;
nella sua relazione il perito aveva infatti rilevato: che contro ogni logica lo ZA aveva riferito che stava spostando un cassone pieno di 8 quintali di gelato, tenendolo sollevato dal pavimento, anziché spingerlo utilizzando le quattro ruote di cui era munito;
che non era possibile che le oscillazioni del gelato contenuto nel cassone avessero provocato il distacco di una ruota;
che comunque il distacco di una ruota, di piccole dimensioni, poteva comportare solo una inclinazione del cassone senza conseguenza per il lavoratore. Dall'altro lato, il alcuna Tribunale ha evidenziato come il consulente medico legale nominato in appello, all'esito di una relazione ampiamente Don. motivata sul piano scientifico, ha sottolineato che, laddove la lesione fosse stata causata dall'evento lamentato dal lavoratore e collocato nell'aprile del 1989, essa avrebbe dovuto essere diagnosticata in uno dei numerosi esami clinici svolti prima della risonanza magnetica effettuata in data 20.1.1992; che quest'ultimo esame avrebbe dovuto evidenziarne gli esiti cicatriziali;
B che l'asserito infortunio avrebbe potuto al più causare una distrazione muscolo-aponevrotica dei muscoli dorsali lunghi, senza alcun coinvolgimento della muscolatura della spalla. Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della invalidità derivante da infortunio sul lavoro о malattia professionale, quando il giudice accoglie le conclusioni del CTU, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. tra le tante, Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 7806 del 1998). La Corte ha altresì precisato che, in materia di prestazioni previdenziali o assicurative derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del CTU, deve consistere nella indicazione delle carenze e deficenze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa degli contenute, о nella individuazione della omissione accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette Юрой nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una essendo sufficiente la corretta diagnosi, non mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito n. 225 del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995). Orbene, nella specie le valutazioni espresse dal Tribunale, adeguatamente motivate, non presentano evidenti vizi logici e contraddizioni e consentono di ricostruire adeguatamente l'iter argomentativo che sorregge la decisione;
per contro, le censure che il ricorrente muove alla sentenza impugnata, laddove recepisce e fa proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, inammissibili risolvendosi nellasi rivelano prospettazione di un mero dissenso diagnostico non sorretto da adeguate argomentazioni medico-legali. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. per la condanna del lavoratore soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 27 maggio 2002 Presidente Il Cons. estensore Фожив дертіне Vilena Brun IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 1.9.0TT. 2002 oggi, IL CANCELLIERE Viflame Виш