Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2002, n. 1183
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Sentenza 30 gennaio 2002

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In tema di contenzioso tributario, l'appello proposto, prima dell'insediamento delle nuove commissioni tributarie, secondo la previgente disciplina, con spedizione o consegna del ricorso alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata, non seguita dalla notifica, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.636, della copia del ricorso all'appellato, equivale, secondo la norma transitoria dettata dall'art. 72 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, "a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma secondo", ed è quindi idoneo a garantire la regolare costituzione del rapporto processuale. Ne consegue che all'impugnazione, perfezionatasi con il deposito, nessun effetto invalidante può derivare dall'eventuale vizio, o inesistenza giuridica o di fatto, della notificazione, che è adempimento a carico della segreteria della commissione e non può determinare decadenza della parte dai suoi diritti. In tali casi, il giudice d'appello, rilevato il vizio, dovrà disporre per la sua eliminazione, ordinando alla segreteria della stessa commissione regionale di procedere alla notifica omessa, con susseguente nuova fissazione dell'udienza di trattazione, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2002, n. 1183
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1183
    Data del deposito : 30 gennaio 2002

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