Sentenza 30 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di contenzioso tributario, l'appello proposto, prima dell'insediamento delle nuove commissioni tributarie, secondo la previgente disciplina, con spedizione o consegna del ricorso alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata, non seguita dalla notifica, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.636, della copia del ricorso all'appellato, equivale, secondo la norma transitoria dettata dall'art. 72 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, "a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma secondo", ed è quindi idoneo a garantire la regolare costituzione del rapporto processuale. Ne consegue che all'impugnazione, perfezionatasi con il deposito, nessun effetto invalidante può derivare dall'eventuale vizio, o inesistenza giuridica o di fatto, della notificazione, che è adempimento a carico della segreteria della commissione e non può determinare decadenza della parte dai suoi diritti. In tali casi, il giudice d'appello, rilevato il vizio, dovrà disporre per la sua eliminazione, ordinando alla segreteria della stessa commissione regionale di procedere alla notifica omessa, con susseguente nuova fissazione dell'udienza di trattazione, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2002, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. ENRICO PAPA - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER - Consigliere -
Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE - UFFICIO DEL REGISTRO DI EBOLI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge,
- ricorrente -
contro
RA SE ON e RA EL, entrambi domiciliati in Roccadaspide (SA), non costituiti
- intimati -
per la cassazione della sentenza n. 123/9/98 resa, dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli - Sez. 9, il 27/11/1998 depositata il 04/12/1998;
udito per l'Amministrazione ricorrente l'avv. Giacobbe dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Nardi Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, e per l'assorbimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio Registro di Eboli, con avviso n. 931V001281, notificato il 14-02-1995, rettificava il valore di un immobile, dichiarato all'atto della registrazione in L. 7.000.000, elevandolo a L. 27.000.000. OR FF e OR EP NT, nella rispettiva qualità di acquirente e venditore, impugnavano l'accertamento in rettifica, sostenendone l'erroneità, stante la ruralità ed il precario stato dell'immobile compravenduto.
L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, con decisione n. 507/06/95, rigettava il ricorso. L'appello dei contribuenti, veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, giusta sentenza in epigrafe indicata. I giudici di appello, infatti, dopo avere disatteso l'eccezione di improcedibilità del gravame per mancata notifica all'Ufficio, riformavano, nel merito, la statuizione del giudice di primo grado, ritenuta erronea, stante la congruità dei valori dichiarati. L'Amministrazione delle Finanze, con ricorso notificato il 21/12/1999, ha chiesto la cassazione della decisione di appello, con due mezzi.
Gli intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo, l'Amministrazione censura l'impugnata decisione per violazione degli artt.16, 20, 49, 53, 54 e 72 del D.Leg.vo n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 4 C.p.C.. Deduce, in particolare, la nullità della sentenza, quale conseguenza della mancata costituzione del contraddittorio, per non essere stato notificato l'atto di appello.
Con il secondo motivo si prospetta difetto di motivazione, su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 C.p.C., in quanto, si sostiene, i giudici di appello, non avrebbero dato contezza dell'iter logico - giuridico seguito, essendosi limitati a fare delle apodittiche affermazioni in ordine alla congruità del valore dichiarato dai contribuenti.
Il primo motivo del ricorso è fondato anche se alla stregua di normativa diversa da quella indicata come applicabile. Trattandosi, infatti, di appello proposto con atto 30/01/1996, la disciplina vigente ed applicabile non è quella del D.Leg.vo n. 546/1992, così come presupposto dalla sentenza impugnata, ed indicato dall'Amministrazione appellante, bensì quella prevista dal DPR n. 636 del 26/10/1972. Ciò perché, gli articoli da 15 a 45 di quest'ultimo DPR, per effetto del combinato disposto dell'art. 80, comma 2^ del DPR n. 546/92, dell'art. 42, comma 1^ D.Leg.vo n. 545 del 31/12/1992, e dell'art. 1, comma 1^, lett. a) del D.L. 26/09/1995 n. 403, convertito in Legge n. 495 del 20/11/1995, sono rimasti in vigore fino al 30/03/1996.
Le norme applicabili, ratione temporis, vanno, dunque, rinvenute, nell'art. 22 del DPR n. 636/72, il quale dispone che l'appello "è disposto, mediante consegna o spedizione secondo le modalità di cui al primo comma dell'art. 17, alla Segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata", nel richiamato 1^ comma dell'art. 17 del citato DPR che indica le modalità, specificando che va proposto "mediante consegna o spedizione, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, dell'originale, alla Segreteria della Commissione Tributaria, e di una copia in carta semplice all'Ufficio Tributario", e nell'art. 72, comma 1^ del D.Leg.vo 31/12/1992 n. 546, il quale stabilisce che "La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello, ai sensi degli artt. 17, comma primo, e 22 comma secondo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente, ai sensi degli artt. 22 e 53 comma 2^".
Dalle citate disposizioni di legge si evince che lo schema tipo, normativamente predisposto, e ritenuto idoneo a garantire la regolare costituzione del rapporto processuale, è realizzato mediante la presentazione dell'atto di appello alla Segreteria della Commissione Tributaria di primo grado.
È pur vero, che il comma 5^ del precitato art. 22 DPR 636/72 disponeva che "la Segreteria della Commissione notifica la copia dell'atto di appello all'altra parte", ma deve ritenersi, nel solco di un consolidato orientamento (Cass. 21/06/2000 n. 8467; 17/03/2000 n. 3112; Comm. Trib. Centrale 09/10/1997 n. 4757; Cass. 06/05/1992 n. 5361), che, poiché l'appello, proposto in vigenza del DPR n.636/72, con atto depositato nella Segreteria della Commissione di primo grado, è regolato dall'art. 22 di detto decreto e dalla norma transitoria di cui all'art. 72, comma 1^ D.Leg.vo n. 546/92, e si perfeziona con il deposito, nessun effetto invalidante può derivare allo stesso, dall'eventuale vizio o inesistenza giuridica o di fatto, della notificazione del gravame, da eseguirsi a cura della Segreteria della Commissione Tributaria, trattandosi di adempimenti posti dalla legge a carico dell'Ufficio di Segreteria della Commissione. Si è, infatti, ritenuto che il mancato adempimento da parte della Segreteria, di un suo obbligo non può determinare una decadenza della parte dai suoi diritti, ma impone al giudice di appello, rilevato il vizio, di non statuire su alcuna domanda, se non dopo che l'appello sia stato ritualmente portato a conoscenza della controparte, e quindi, di disporre per la relativa eliminazione, con l'ordinare alla Segreteria della Commissione Tributaria Regionale di procedere alla notifica omessa, e con susseguente nuova fissazione dell'udienza di trattazione, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica.
L'impugnata sentenza risulta emessa in violazione delle citate norme e dei richiamati principi, e, pertanto, va cassata, con assorbimento del secondo mezzo.
Il giudice del rinvio, che si designa in altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, deciderà, adeguandosi ai richiamati principi, e pronuncerà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata, e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2002