Sentenza 25 settembre 2014
Massime • 1
La nomina del difensore di fiducia ha effetto solo nel procedimento al quale si riferisce e non si estende ad altri successivi giudizi che, per ipotesi, abbiano ad oggetto lo stesso fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2014, n. 48977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48977 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 25/09/2014
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 2591
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 18567/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR NI, nato il [...];
IR IO, nato il [...];
IR SA, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 12 luglio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per gli imputati, l'avv. Cincioni Giuseppe.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 16 luglio 2009, il Tribunale di Roma ha - per quanto qui rileva - condannato i tre imputati odierni ricorrenti, per il reato di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 quater per essersi associati al fine di introdurre illegalmente nel territorio dello Stato ingenti quantitativi di tabacchi lavorati esteri: M.D. e M.I. quali promotori e organizzatori del sodalizio, M.S. con compiti di scorta e trasporto delle partite di tabacchi, con l'aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4 trattandosi di reato transazionale (capo 1); il solo M.D., anche per i reati-scopo di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis (capi 2, 4, 5, 6 dell'imputazione).
2. - Con sentenza del 12 luglio 2013, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, escludendo l'aggravante di transnazionalità, qualificando M.I. come semplice partecipe all'associazione, diminuendo le pene inflitte. 3. - Avverso tale ultima sentenza l'imputato IR NI ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
3.1. - Con un primo motivo di doglianza, si rilevano la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata contestazione all'imputato della condotta del reato-fine di cui al capo 3) dell'imputazione e all'asserita differenza tra tale capo e quello oggetto di altro procedimento, definito con sentenza del Gup del Tribunale di Torino in data 19 luglio 2007. Si lamenta, in particolare, che i giudici di primo e secondo grado non avrebbero considerato la nullità del presente procedimento, in conseguenza della nomina del difensore d'ufficio. Si aggiunge a tale considerazione che la condotta di cui al capo 3), per la quale effettivamente non era intervenuta alcuna condanna nel presente procedimento, era stata comunque contestata all'imputato e che tale condotta era la stessa oggetto di contestazione nel procedimento definito con sentenza del Gup del Tribunale di Torino del 19 luglio 2007, nel quale la nomina del difensore era stata effettuata in occasione dell'arresto in flagranza di reato. Rileva sul punto la difesa che il fatto riguardava il trasporto e la detenzione su un autoarticolato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando, per complessivi 1000 kg e che la nomina del difensore di fiducia in tale procedimento avrebbe dovuto essere ritenuta estesa anche al presente procedimento, con conseguente nullità della nomina del difensore d'ufficio e di tutti gli atti successivi.
3.2. - Con un secondo motivo di doglianza, collegato al primo, si rileva l'erronea applicazione dell'art. 296 c.p.p. quanto alla dichiarazione di latitanza dell'imputato e all'omessa notifica del decreto di latitanza agli avvocati da lui nominati nel procedimento conclusosi con la sentenza del Gup del Tribunale di Torino del 19 luglio 2007. A tali rilievi la difesa aggiunge che la latitanza era stata dichiarata nonostante la mancanza di ricerche all'estero, in presenza di un verbale di vane ricerche dal quale risulta che il prevenuto era da tempo ritornato in Romania per lavoro e non per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento custodiale. La difesa richiama, in particolare, la sentenza Cass. pen., sez. 1, 16 febbraio 2010, n. 17703, nella quale si era affermato che l'erronea dichiarazione di latitanza generava la nullità della vocatio in ius ai sensi dell'art. 179 c.p.p.. 3.3. - In terzo luogo, si deducono la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di contrabbando. Secondo la difesa, i tabacchi, di provenienza romena, erano privi del bollo dei monopoli di Stato italiani, ma muniti del bollo rumeno. Poiché la Romania era entrata a far parte dell'unione europea, con conseguente eliminazione delle frontiere e dei dazi doganali, tali tabacchi avrebbero dovuto essere considerati merci in libera circolazione, escluse dal pagamento dei diritti di dogana, perché già sottoposti a tassazione nel paese comunitario di provenienza (Romania).
3.4. - Con una quarta doglianza, si deducono la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute con la sentenza del Gup del Tribunale di Torino del 19 luglio 2007. Tale riconoscimento avrebbe dovuto essere fatto proprio anche dalla Corte d'appello, perché quest'ultima aveva riconosciuto la continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e quello oggetto di condanna nella richiamata sentenza torinese.
3.5. - In quinto luogo, si deducono la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, perché i giudici di merito si sarebbero limitati, sul punto, ad individuare un numero di telefono riferibile a M.D., senza nulla specificare sugli altri.
3.6. - La sentenza è stata impugnata, tramite il difensore, con altro ricorso comune ai tre coimputati indicati in epigrafe. Con unico motivo di doglianza, si rilevano l'erronea applicazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 quater nonché la manifesta illogicità della motivazione quanto al reato associativo. Dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia, la difesa sostiene che nel caso di specie non sussisterebbero elementi costitutivi del reato associativo, perché la struttura organizzativa, la predisposizione di risorse umane, di depositi, di mezzi di trasporto sarebbero comunque necessarie per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri su larga scala, senza per questo trasmutare in una vera e propria associazione. Nè sarebbero decisivi in tal senso i sequestri effettuati, la pluralità dei reati-fine, l'individuazione dei ruoli degli associati, i ripetuti contatti telefonici fra questi. Non si sarebbe considerata, inoltre, la mancanza del dolo del reato associativo, potendosi al più ipotizzare il dolo dei reati-scopo. Neanche le intercettazioni telefoniche nelle quali l'imputato M.I. mostra di preoccuparsi dell'arresto di M.D. e delle sorti del carico trasportato sarebbero decisive in tal senso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. - I ricorsi sono inammissibili.
4.1. - Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato. Il ricorrente si limita, infatti, ad asserire che il capo 3) dell'imputazione nel presente procedimento coinciderebbe con il reato per il quale vi è stata condanna dello stesso imputato nel procedimento deciso con la sentenza del GUP del Tribunale di Torino del 19 luglio 2007. A tale ipotizzata coincidenza fa conseguire che la nomina del difensore per quel procedimento avrebbe avuto efficacia anche nel presente procedimento;
con la conseguenza che la nomina del difensore d'ufficio nel presente procedimento sarebbe affetta da nullità, per violazione del diritto di difesa, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi alla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, comprese le sentenze di primo e secondo grado.
Come correttamente osservato dalla Corte d'appello il fatto che risulta riportato nel capo 3) dell'imputazione non è stato sostanzialmente contestato all'imputato M.D. nell'odierno procedimento;
tale conclusione trova conferma nel fatto che nel dispositivo della sentenza di primo grado non c'è alcun riferimento al capo 3) e nel fatto che la pena inflitta dal Tribunale non tiene conto del capo 3) ma, anzi, applica la continuazione fra i reati di cui ai capi 1), 2), 4), 5), 6) e il reato di cui alla sentenza del Gup del Tribunale di Torino del 19 luglio 2007. Ne consegue che non vi è alcuna identità fra i fatti oggetto di quel procedimento, nel quale vi era stata la nomina di difensore di fiducia, e quelli oggetto del presente procedimento. Ma anche a prescindere da tale considerazione, deve comunque rilevarsi che la nomina del difensore di fiducia ha effetto nel procedimento al quale la nomina stessa si riferisce e non si estende ad altri successivi procedimenti che abbiano, per ipotesi, ad oggetto lo stesso fatto;
perché la nomina sia conoscibile per gli organi giudiziari e la cancelleria è infatti necessario che la stessa sia inclusa nel fascicolo del pubblico ministero, che confluisce in quello per il dibattimento. Nè la difesa ha, nel caso di specie, espressamente dedotto che la nomina fosse presente nel fascicolo di questo procedimento. 4.2. - Anche il secondo motivo di doglianza, relativo alla dichiarazione di latitanza dell'imputato M.D. è manifestamente infondato. Con motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente - e, dunque, insindacabile in questa sede - la Corte d'appello ha chiarito che l'imputato dimorava in Italia, con la conseguenza che non vi era, ai fini della dichiarazione di latitanza, alcuna necessità di procedere a sue ricerche all'estero, una volta effettuate le ricerche sul territorio nazionale (in tal senso, ex multis, sez. 5, 19 settembre 2012, n. 46340). E in tale quadro i viaggi dell'imputato nel suo paese d'origine dovevano essere considerati come semplici spostamenti momentanei, del tutto inidonei a far venire meno la sua stabile dimora sul territorio nazionale. A nulla vale, dunque, il richiamo alla sentenza di cassazione, sez. 1, 16 febbraio 2010, n. 17703, perché la stessa si riferisce al caso, completamente diverso da quello di specie, di un soggetto residente all'estero, privo difensore di fiducia, in relazione al quale il difensore d'ufficio aveva tempestivamente eccepito l'omessa effettuazione di ricerche all'estero ai fini della dichiarazione di latitanza. Infine, i rilievi già svolti sub 4.1. circa l'inesistenza nel presente procedimento di un difensore di fiducia al momento della dichiarazione di latitanza rendono manifestamente infondata la censura riferita alla violazione dell'art. 296 c.p.p., comma 2, perché la notificazione ivi prevista è stata correttamente effettuata al difensore d'ufficio.
4.3. - Inammissibile, perché tendente ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del fatto di reato, è il terzo motivo di ricorso, con cui si sostiene che i tabacchi, di provenienza romena, erano privi del bollo dei monopoli di Stato italiani, ma muniti del bollo rumeno, con la conseguenza che avrebbero potuto essere liberamente importati.
È sufficiente qui richiamare, sul punto, la corretta motivazione della sentenza impugnata, secondo cui il fatto che i tabacchi oggetto di contrabbando recassero il bollo delle autorità romene non prova nulla, perché tale bollo - a prescindere da ogni valutazione circa la sua autenticità e la sua valenza giuridica - è di per sè insufficiente a dimostrare l'effettivo pagamento dei tributi in Romania;
effettivo pagamento che, del resto, la stessa difesa del ricorrente non ha, non solo dimostrato, ma neanche compiutamente prospettato.
4.4. - La quarta doglianza - con cui si deducono la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute con la sentenza del Gup del Tribunale di Torino del 19 luglio 2007 - è inammissibile per genericità. La difesa non deduce, infatti, la mancata considerazione di elementi positivi di giudizio, ma si limita alla mera asserzione secondo cui tale riconoscimento avrebbe dovuto essere fatto proprio anche dalla Corte d'appello, perché quest'ultima aveva applicato la continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e quello oggetto di condanna nella richiamata sentenza torinese. Si tratta, in ogni caso, di un'asserzione manifestamente erronea, perché con essa si pretende di estendere la concessione del beneficio in un procedimento a tutti i procedimenti successivi per reati rispetto ai quali sia stata riconosciuta un'identità di disegno criminoso, senza minimamente tenere conto delle peculiarità e delle specificità che ciascun reato manifesta, sia in sè e per sè, sia al fine di tratteggiare la personalità del reo.
4.5. - Del tutto generico è anche il quinto motivo di ricorso, con cui si deducono la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, sul rilievo che i giudici di merito si sarebbero limitati, sul punto, ad individuare un numero di telefono riferibile a M.D., senza nulla specificare sugli altri. La difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, l'ampia e coerente motivazione della sentenza impugnata, che si pone in totale continuità con quella di primo grado. Dopo avere evidenziato l'assoluta genericità dei rilievi difensivi circa l'utilizzabilità delle intercettazioni, sia per la mancanza di puntuali riferimenti alle intercettazioni stesse, sia per mancata prospettazione delle ragioni di inutilizzabilità, la Corte d'appello sottolinea l'inequivocità dei contenuti dei colloqui captati, riferiti all'organizzazione del contrabbando, all'individuazione dei ruoli degli associati, alla specificazione delle modalità e dei mezzi attraverso cui porre in essere i singoli reati scopo, alla preoccupazione degli associati per la sorte del tabacco sequestrato. Precisa altresì che l'attribuzione delle utenze telefoniche ai singoli associati è stata effettuata sulla base di univoci dati di riscontro, il più rilevante dei quali è rappresentato dai sequestri di tabacchi in flagranza di reato (in partic., pagg.
9-11 della sentenza impugnata).
4.6. - Manifestamente infondate sono, infine, le doglianze difensive sopra riportate sub 3.6. relativamente al reato associativo. La coerenza e la correttezza delle sentenze di primo e secondo grado su tale profilo risulta, infatti, evidente alla luce dello stesso tenore letterale del ricorso: la stessa difesa riporta, senza sostanzialmente muovere contestazioni, quanto ritenuto dai giudici di merito circa l'esistenza di una struttura organizzativa con contatti stabili all'estero e divisione di ruoli, nonché circa la predisposizione di risorse umane, di depositi, di mezzi di trasporto, circa l'elaborazione di piani in comune, circa i costanti contatti telefonici e l'interessamento per la sorte degli associati e del tabacco sequestrato;
elementi dai quali i giudici di merito traggono la logica conclusione dell'esistenza di una stabile organizzazione volta a commettere un numero indeterminato di reati di contrabbando, molti dei quali effettivamente accertati, con sequestri e arresti in flagranza, ben al di là del puro e semplice concorso di persone nei singoli reati.
5. - I ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2014