Sentenza 28 ottobre 1997
Massime • 1
L'efficacia dell'adesione alla sanatoria di cui all'art. 19 bis del D.L. 23 febbraio 1995 n.41, convertito con legge 22 marzo 1995 n. 85, i cui termini applicativi sono stati prorogati dal D.L. 8 agosto 1996 n.437, convertito con legge 24 ottobre 1996 n. 556,si estende anche alla contravvenzione di omessa presa in carico di ricevute fiscali sul registro stampati ex art.3, secondo comma, della legge 516/1982.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/1997, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 28/10/1997
1. Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
2. " Antonio MORGIGNI " N. 2641
3. " Aldo FIALE " REGISTRO GENERALE
4. " FR NOVARESE " N. 10797/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) RO IO, n. a Montecastrilli il 18.11.1954
2) CH FR, n. a Montecastrilli il 15.2.1948 avverso la sentenza 5.11.1996 del Tribunale di Terni Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Antonio SINISCALCHI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza, poiché il fatto costituisce reato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 5.11.1996 Il Tribunale di terni affermava la penale responsabilità di RO IO e di CH FR in ordine al reato di cui all'art. 3, 2^ comma, legge n. 516/1982 (omessa annotazione, nella loro qualità di amministratori della s.n.c. "Tipografia Foschi", di fatture - ricevute fiscali prenumerate sul registro di carico e scarico previsto dall'art. 10, 3^ comma, del D.M. 29.11.1978; fino al 12.4.1994) e condannava ciascuno alla pena principale di lire 200.000 di ammenda ed alla pena accessoria di legge.
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi i due imputati, eccependo violazione di legge, in quanto:
a) pur avendo essi presentato domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 19 bis della legge 22.3.1995, n. 85 il Tribunale aveva ritenuto carente la prova che la istanza di condono ed il relativo pagamento si riferissero proprio alle violazioni contestate;
b) erroneamente altresì il Tribunale aveva escluso la rilevanza, ai fini penali, della sanatoria disciplinata dalla stessa legge n. 85/1995. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 19 bis del D.L. 23.2.1995, n. 41, convertito nella legge 22.3.1995, n. 85 (i cui termini applicativi sono stati prorogati dal
D.L. 8.8.1996, n. 437, convertito nella legge 24.10.1996, n. 556) prevede infatti, in materia fiscale, la possibilità di regolarizzazione delle irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi e adempimenti, anche se commessi all'esercizio di facoltà (escluse le opzioni), che non rilevano ai fini della determinazione del reddito ed ai fini dell'I.V.A. dovuta, commesse da soggetti esercenti attività d'impresa, d'arte o di professione. Erroneamente il Tribunale ha escluso la valenza penale della "sanatoria" in questione, poiché il 5^ comma dell'art. 19 bis anzidetto dispone che la regolarizzazione ivi prevista produce l'"estinzione ad ogni effetto" delle violazioni indicate al 1^ comma mediante al presentazione di un'apposita istanza ed il versamento di una somma specificatamente graduata.
L'espressione "ad ogni effetto" - già utilizzata dal legislatore per l'analoga sanatoria delle irregolarità formali di cui all'art. 21 del D.L. 2.3.1989, n. 69 convertito nella legge 27.4.1989, n. 154 - consente di estendere l'efficacia sanante anche ai profili penali delle violazioni tributari ricomprese nell'ambito della possibilità di regolarizzazione.
Della conclusione, per quanto concerne l'art. 21 del D.L. n.69/1989, ha trovato conferma nell'interpretazione autentica fornita dall'art. 2, 3^ comma, del D.P.R. 12.4.1990, n. 75 e le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con la sentenza 6.7.1990, n. 13954 - hanno affermato, in proposito, che l'estensione agli effetti penali di provvedimenti di clemenza fiscale che prevedono la specifica formula richiamata risponde non soltanto "a ragioni di incontestabile equità o ad apprezzabili esigenze di simmetria normativa rispetto alla disciplina amministrativa del rapporto che si instaura tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria dello Stato" ma anche alla struttura stessa dei reati tributari, che hanno funzione strumentale e trovano la loro ragion d'essere nella violazione tributaria amministrativa ad essi sottesa.
L'identità della formulazione testuale della disposizione dell'art. 19 bis del D.L. n. 41/1995 rispetto a quella dell'art. 21 del D.L. n. 69/1989, nonché la comune natura e funzione delle due disposizioni normative, consente di inquadrare entrambe le previsioni tra quelle cause atipiche di non punibilità che la Corte Costituzionale - con la sentenza n. 369 del 23-31 marzo 1988 - ha considerato dirette "ad ottenere dall'autore dell'illecito prestazioni utili a fini spesso estranei alla tutela del bene offeso dal reato", attraverso le quali il legislatore, "facendo balenare all'autore dell'illecito punibile l'esclusione o l'attenzione della punibilità, orienta e dirige la condotta del reo susseguente al reato al raggiungimento di fini dallo stesso legislatore desiderati". Per le considerazioni dinanzi svolte deve ritenersi, dunque, che l'efficacia dell'adesione alla sanatoria di cui all'art. 19 bis della legge n. 85/1995 e succ. modif. si estenda anche alla contravvenzione di omessa presa in carico di ricevute fiscali sul registro stampati, ex art. 3, 2^ comma, della legge n. 516/1982. L'impugnata sentenza, conseguentemente, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Spoleto (in quanto il Tribunale di Terni ha un'unica sezione penale), che dovrà accertare - alla stregua del principio di diritto dianzi enunciato - se gli imputati abbiano ritualmente esperito, per tutti i periodi di imposta ai quali si estende la contestazione, la procedure di sanatoria di cui all'art.19 bis della legge n. 85/1995 e abbiano ritualmente versato tutte le somme dovute a tale titolo.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Spoleto.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 1998