Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/2003, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU REVA CASSAZIONE0 1 9 8 1 / 0 303 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE PRIMA CIVI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17204/00 Dott. Mario Rosari MORELLI Presidente Dott. Mario ADAMO Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Cron. 4557 601 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. Ud. 26/06/2002 Dott, Carlo DE CHIARA - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA RI NT, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso l'avvocato ROBERTO AFELTRA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO MACAL DI VA CO SAS, in pelsona del curatore pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 29, presso l'avvocato DARIO DI GRAVIO, che lo rappresenta e difende, giusta 2002 procura in calce al controricorso;
1450 controricorrente SV avverso la sentenza П. 622/00 della Corte d'Appello ai ROMA, depositata il 24/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2002 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Afeltra che ha chiesto l'accoglimento del ricorse;
dito per il resistente law. Kamus 61221 a deliga che ha chiests it rigett fel ricome udito il P.M. in persona del Sōstituto Procuratore Gencrale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I l curatore del fallimento della 5.2.8. MACAL di IO IC e del IC in proprio, dichiarato il 14 luglio 1984, convenne in giudizic la sig.ra IA IE IE, moglie separata del fallito, per sentir revocare la donazione della quota della metà in- divisa di un appartamento in Roma, fatta dal IC alla convenuta con atto rogato il 20 ottobre 1983. I'adito Tribunale di Roma, con sentenza non defini- tiva del 10 ottobre 1991, accolse la domanda di revoca, - da determinarsi in accordò al fallimento un'indennità prosieguo di giudizio per l'utilizzazione esclusiva - dell'immobile da parte della convenuta, e respinse, in- vece, la domanda di rilascio del medesimo immobile. La sentenza è stata gravata con appello principale 2 dalla IE, che ha dedotto la simulazione della dc- nazione e l'erroneità della condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, nonché con appello inci- dentale della curatela, che ha insistito per il rila- scio dell'immobile. La Corte di appello di Roma, CON sentenza del 24 febbraio 2000, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non dovuta l'indennità di occupazione ed ha respinto, per il resto, 1' appello principale, nonché l'appello incidentale. Avversu detza sentenza propone ricorso per cassa- zione la lerardi, sulla base di un solo motivo, cui re- siste la curatela intimata con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il curatore contro ricorrente eccepisce, preliminar- l'inammissibilità del ricorso, in quanto: manca- mente, sulla copia notificata dell'acto, la sottoscrizione TIQ del difensore, nonché la sottoscrizione originale della parte - 母 dello stesso difensore per autentica ir calce alla procura stesa a margine dell'atto; il rico=- so è generico e contiene esclusivamente censure di me- rito. Quanto alla mancanza de le sottoscrizioni sulla co- pia notificata del ricorso, l'eccezione è infondata. 3 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v., da ultime, Cass. 6.7.2001, n. 9206; 22.11.2000, n. 15072; 22.9.2000, n. 12573), infatti, "qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma di procura speciale C del difensore munito 1'autenticazione ad opera del medesimo della sottoscri- zione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina l'inammissibilità del ricorso quando tale copia contenga elementi idonei a dimostrare la prove- nienza dell'atto da difensore già munito di mandato speciale (come la trascrizione о 'indicazione della procura o l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione)". Nella specie, l'originale del ricorso depositato contiene sia la sottoscrizione del difensore, sia la sottoscrizione della parte, autenticata dal difensore, in calce alla procura stesa a margine dell'atto, e l'ufficiale giudiziario attesta di aver notificato, Su richiesta, mediante consegna di copia, l'at-o recante, anche sulla copia notificata, la trascrizione della procura. Il ricorso è tuttavia inammissibile per il suo con- tenuto. Con l'unico motivo, invero, la ricorrente afferma: ठीं "Ia errato la Corte di appello nel ritenere acquisibile al fallimento il 50 dell'immobile donato dal fallito IC alla moglie IE, poiché la convenuta ha fornito la prova della simulazione di quell'atto nonché della esistenza in pari data dell'atto dissimulato", con-mentre "nulla rileva la circostanza che es so non tenga una data certa perché il terzo, ė cioè la curate- 1 7 non ha solleva 0 tale eccezione e quindi i' atto spiega efficacia anche nei confronti della curatela. Quanto al merito della eccezione la sentenza ha affer- mato che Fisulta per tabulas, il pagamento dell'immobile con denaro proprio della signora IE e della madre il che consente di affermare la simula- zione della donazione e l'acquisto in capo alla ex mo- glie . Soggiunge che la questione sottoposta alla Corte di merito concerneva "la efficacia della donazione nei riguardi della curatela fallimentare e della controdi- chiarazione in atti. Ciò perché la curatela, sia nell'atto di citazione che nella comparsa di costitu- zione ed appello incidentale, ha Lardivamente eccepito 1'incpponibilità ad essa della controdichiarazione per- ché priva di data certa". Dal che deriverebbe, ad avvi- so della ricorrente, in virtù degli artt. 164, secondo C. C. F _a gua esclusiva titolaritàcomma, e 179 dell'immobile. 5 Ora, è pacifico che il ricorso per cassazione deve - per il principio di autosufficienza dello stesso, che è espressione del principio di specificità dei motivi 4 contenere in sé tutti gli elementi necessari ad indivi- duare le censure rivolte alla sentenza impugnata, si da consentire la valutazione delle stesse, quanto a deci- sività, ammissibilità e fondatezza, sulla base de la sola lettura dello stesso, senza che si renda necessa- ria la lettura di altri atti, compreso il provvedimento impugnato. Il ricorso della IE, sopra testualmente ripor- tato quasi per l'intera illustrazione del motivo, non risponde a tali requisiti. Esso, infatti, non consente di correlare i rilievi sollevati (fatta eccezione per un aspetto, del quale si dirà in fine) alla decisione della Corte di appello, diperché anzitutto non riporta le motivazioni quest'ultina (eccettuato il riferimento all'ammissione della sussistenza, per tabulas, della prova dell'acquisto con danaro della sola IE riferimen- to che però è errato, in quanto la sentenza della Corte di merito non contiene affatto tale affermazione}, ed anzi лоп ne riporta lo stesso dispositivo (citato, nell'epigrafe del ricorso, soltanto per la parte, qui irrilevante perché favorevole alla ricorrente e dunque non oggetto di impugnazione, in cui dichiara non dovuta l'indennità di occupazione). Il ricorso appare, peral- tro, incomprensibile e contraddittorio quanto al rilie- vo della mancata formulazione, da parte della curatela, dell'eccezione di inopponibilità dell'atto dissimulato per mancanza di daca certa, giacché afferma, nel pas- saggio successivo, che la stessa eccezione sarebbe sta- ta "tardivamente" sollevata dalla curatela. "nell'atto di citazione" oltre che nella comparsa di risposta in appello). Una sola doglianza della ricorrente appare compren- sibile quella secondo cui ella avrebbe fornito la prc- Va della simulazione dell'alto nonché della esistenza in pari data dell'atto dissimulato. Si tratta, però, di mera censura di merito, oltre che estremamente generi- ca Alla inammissibilità del ricorso consegue la con- danna della ricorrente alle spese del giudizio di le- gittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna la ricorrente alle spese del giudizio di legit timità, liquidate in complessivi € 1,592,47, di cui e 1.500 per onorari. 7 Così deciso in Roma il 26 giugno 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore (Mario Rosa Morelli)ཙ ་ ་ ་ རི ཙ ཙ ཚ (caflope Chiara) IL CAM ELJICA.. Dornan✓ ДушесичаMarcaley" CORT Deposi 11 FEC 2033 L CA