Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2014, n. 5921
CASS
Sentenza 29 ottobre 2014

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In tema di omesso versamento di Iva, non risponde del reato di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per difetto dell'elemento soggettivo, il liquidatore di società che, a fronte di istanza di fallimento già presentata anteriormente alla scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, ometta di adempiere l'obbligazione tributaria nel legittimo convincimento, erroneo quanto alla circostanza fattuale del non ancora intervenuto fallimento, che il versamento violi la regola della "par condicio creditorum" di cui agli artt. 51 e 52 della legge fallimentare ed integri, a determinate condizioni, il reato di bancarotta preferenziale.

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  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 2Art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000 Omesso versamento di IVA
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta. Le sentenze sul reato di omesso versamento dell'IVA Il reato di omesso versamento dell'IVA, previsto dall'art. 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresenta una delle fattispecie del diritto penale tributario. La sua configurabilità ha sollevato, nel tempo, numerose questioni interpretative sia sul piano sostanziale che processuale, dando luogo a un articolato corpo …

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  • 3Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2014, n. 5921
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5921
Data del deposito : 29 ottobre 2014

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