Sentenza 23 gennaio 2007
Massime • 1
Integra il reato di esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro, riservata dalla legge 2 novembre 1979, n. 12 agli iscritti nell'apposito albo, l'attività di colui che non munito di abilitazione professionale provvede, con autonomia decisionale, alla compilazione dei modelli 10 per l'INPS e alla gestione dei rapporti lavorativi - quali l'assunzione e il licenziamento - con i dipendenti di una ditta,
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2007, n. 6887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6887 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2007 |
Testo completo
6887 107 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 23/01/2007
SENTENZA
N. 7761 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. DI VIRGINIO ADOLFO
1. Dott.SERPICO FRANCESCO REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
2. Dott. MILO NICOLA 11 N. 020618/2006
3. Dott. CONTI GIOVANNI "
4.Dott.DI CASOLA CARLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 20/02/1956 1) AN PIETRO
avverso SENTENZA del 24/03/2006
CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
DI CASOLA CARLO
che ha concluso per il rigetto;
Osserva in fatto ed in diritto:
1. NF PI è stato dichiarato colpevole del reato di
esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro e
condannato alla pena della multa.
2. Ricorre per:
sull'inattendibilità a. vizio di motivazione della testimonianza resa dal rag. IN.
b. Violazione dell'art. 348 c.p. e dell'art. 1 1. 11.1.1979, n.
12 e vizio di motivazione sul compimento di atti riservati.
c. Erronea applicazione dell'art. 5 c.p. e vizio di
motivazione.
3. Il ricorso è infondato.
4. Con riguardo al primo motivo di ricorso, esso viene sviluppato con due diverse argomentazioni. La prima viene utilizzata per contestare il richiamo per relationem alla motivazione offerta dal giudice di primo grado. Si assume che le due motivazioni
utilizzino criteri disomogenei e, pertanto, non possano alla integrazione della motivazione della Corte concorrere d'appello. Sennonché, il ricorrente omette totalmente di spiegare in cosa si sostanzi la diversità dei criteri adottati dai giudici di merito. Da questo punto di vista, il motivo di ricorso appare affetto da insanabile genericità. La seconda argomentazione denuncia la illogicità della motivazione, nella parte in cui sostiene le incongruenze della deposizione del teste IN. Ma,
nel contestare il percorso logico seguito dalla Corte
territoriale, il ricorrente altro non fa che proporre una
ricostruzione alternativa dei fatti per come essi sono stati valutati dai giudici di merito.
5. Ebbene, è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è -per espressa disposizione legislativa- rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei
suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate
1 su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli collettività ed infine esenti da vistose appartenenti alla ed insormontabili incongruenze tra di loro.
- in aderenza alla previsione normativa che altri termini 6. In attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti provvedimento impugnato" il controllo di "dal testo del legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale
"interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta"
sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori
disinteressati della vicenda processuale. in sede di 7. Al giudice di legittimità è invece preclusa rilettura degli elementi
- la di controllo sulla motivazione fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei
fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa).
8. Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai merito (a cui le parti non prestino autonomamente giudici di acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
9. In effetti, la ricostruzione dei fatti, come operata dai giudici del merito, con particolare riguardo alla inattendibilità del
teste IN ed alla valorizzazione delle dichiarazioni del presenteteste AR ed alle verifiche di p.g., appare al collegio congrua e correttamente argomentata, esente, comunque da vizi o salti logici.
Con riguardo al secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce 10. erronea applicazione dell'art. 348 c.p., avendo egli svolto
un'attività soltanto esecutiva, di supporto a quella del professionista abilitato;
nonché difetto e manifesta illogicità
della motivazione, che non indica quale sarebbe il confine tra
2 l'attività riservata ai consulenti del lavoro e quella, meramente materiale ed esecutiva, che non rientra nella riserva.
11. Le censure del ricorrente non possono essere condivise.
12. L'art. 1 L. n.12/1979 riserva agli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
siano curati dal datore di lavoro. Orbene, il quando non sviluppa le proprie doglianze partendo da un ricorrente fattuale secondo cui l'attività di consulenza sia presupposto stata limitata alla elaborazione dei cedolini paga, per discettare delle modifiche legislative intervenute con 1.
17.5.1999, e della interpretazione di tali nuove 144n.
normative. Per contro, la corte territoriale precisa nel corpo del provvedimento impugnato che l'imputato non si era limitato ad una mera attività materiale di calcolo e stampa, ma si occupava, con autonomia decisionale, di attività professionali per le quali era necessaria l'iscrizione all'albo professionale, quali l'assunzione ed il licenziamento dei lavoratori, la compilazione dei modelli 10 per l'INPS e la gestione dei rapporti lavorativi con i dipendenti della ditta.
13. Va premesso che non può esser contestato inin questa sede,
quanto attinente all'apprezzamento del fatto, il convincimento dei giudici di merito, basato su obiettive risultanze processuali adeguatamente e logicamente esposte. Tutte le considerazioni,
anche in diritto, che vengono sviluppate sulla base dell'erroneo presupposto di fatto, da cui invece prende le mosse l'imputato, non possono, conseguentemente, essere oggetto di valutazione alcuna. Qui basti ribadire in punto di fatto che il NF
curava personalmente ed esclusivamente compiti che in nessun modo potrebbero essere qualificati di natura meramente esecutiva in
Osserva la sentenza impugnata, quanto, come fondatamente richiedenti una attività di individuazione, interpretazione ed applicazione di una normativa complessa e di difficoltoso coordinamento. Anche i compiti di natura meramente esecutiva,
d'altronde, si debbono svolgere sotto il controllo e sotto la responsabilità del consulente del lavoro che può avvalersi allo scopo di propri dipendenti;
(art. 2 e 3 L. n. 12/1979) e non è
questo il caso dell'imputato, che ebbe a rilasciare al cliente
3 fatture per l'attività svolta in proprio e senza il supporto di alcun professionista abilitato (cfr. anche Cass. Sez. VI,
2.11.1999; RIV. 216827, Rosini).
14. In diritto, deve essere confermato che una attività simile a quella posta in essere nel presente caso rientra negli adempimenti riservati per legge agli abilitati alla professione di consulente del lavoro, sicchè se essa è svolta da soggetti non in possesso della relativa abilitazione professionale, è di norma integrato il reato di esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro. 15. Segue il rigetto del ricorso. e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 23.1.2007
Il consigliere estensore Il presidenteJung Alup;
ad IL CANCELLIERE SUPER C1
Depositato in Cancelleria Lidia Scalia
19 FEB. 2007 مصور joggi ی IL CANCELLIERE C1 SUPER
معصری