Sentenza 7 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7694 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Oggetto: impugnazione deli era c atettuat7 69 47 6 9 4 0 11 Reg. gen. N° 5058/1999+6097/199 Udienza del ebbre 001 DATE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. KROMOS REPUBBLICA ITALIANA $ 0 1 1 0 0 CANCELLERIA per diritti L. 3002 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 11.08-06-01 IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE hon 17722 SEZIONE SECONDA CIVILE Rep. 2835 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFAELE CORONA Presidente CANCELLERIA Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Dott. ALFREDO MENSITIERI Consigliere WV Consigliere Dott. FRANCESCA TROMBETTA ث ل ا Consigliere Richiera copia studio Dott. SERGIO DEL CORE del Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 ha pronunciato la seguente: "F7 619.2001 il SENTENZA sul ricorso proposto da: - TORINO, in persona CONDOMINIO DI VIA ASSAROTTI N° 11 dell'amministratore pro - tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Pacuvio n. 34. presso l'avv.Guido Romanelli, che lo difende. unitamente all'avv. Carlo Fogliano, in forza di mandato in atti: - ricorrente principale-
contro
- tempore.MAEL Società semplice, in persona del socio amministratore pro elettivamente domiciliata in Roma, via Pier Luigi da Palestrina n. 63. presso l'avv. Mario Contaldi, che la difende, unitamente all'avv. Erasmo Besostri Grimaldi, in forza 5058 1999 6097-1999 Condominio di via Assarotti n. 11 soc. MAEL. 322/01 Udienza del 21 febbraio 2001. Presidente Corona: relatore Riggio. 2 di mandato in atti;
Controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 13 gennaio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
Uditi l'avv. Guido Romanelli e l'avv. Mario Contaldi. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione dell'8 settembre 1995 la società semplice MAEL conveniva dinanzi al Tribunale di Torino il Condominio di Via Assarotti n. 11 di detta città, chiedendo che fosse accertata la nullità o annullabilità della delibera n o dell'assemblea condominiale del 3 luglio 1995 con la quale era stata respinta la richiesta avanzata dall'amministratore della società, prof. Giovanni Bocchiotti, di utilizzare l'unità di proprietà della stessa per l'esercizio di attività diagnostica. Sosteneva l'attrice che i vincoli posti dal regolamento contrattuale condominiale erano tassativi e che l'uso di locali per un centro diagnostico con attrezzatura TAC non costituiva uso sanitario rientrante nel divieto di cui all'art. 13 del regolamento stesso. Il condominio, costituitosi, resisteva alla domanda ed all'esito il tribunale, con sentenza del 10 febbraio 1997, rigettava la domanda. La Corte di appello di Torino, tuttavia, adita dalla società MAEL, con sentenza del 13 gennaio 1998 riformava tale decisione annullando la delibera assembleare nella parte relativa alla richiesta dell'appellante di potere utilizzare i 5058/1999-6097/1999 Condominio di via Assarotti n. 11 soc. MAEL. Udienza del 21 febbraio 2001. Presidente Corona: relatore Riggio. 3 propri locali per l'esercizio di un centro diagnostico, non contrastando tale uso con il regolamento condominiale. La corte rilevava che l'art. 13 del regolamento condominiale testualmente vietava di destinare gli alloggi e i locali dell'edificio all'uso sanitario, gabinetto di cura od ambulatorio per malattie infettive o contagiose, scuole di musica, di canto o di ballo, pensioni... ". Il problema era quindi quello di stabilire il significato di "uso sanitario", ed in particolare se con tale dizione si fosse voluta anche vietare o meno la destinazione dei locali a centro diagnostico. Secondo la corte la risposta al quesito non poteva che essere negativa. Dovendosi infatti necessariamente collegare l'espressione “uso sanitario" alle altre espressioni usate nel resto del periodo, era evidente che tale uso andava comunque riferito alla cura delle malattie infettive o contagiose. In caso contrario, una volta stabilito il divieto di adibire i locali a qualunque uso sanitario, sarebbe stato inutile fare altre precisazioni, in quanto le ulteriori attività indicate dall'articolo sono già di per sé comprese negli usi sanitari. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il condominio di via Assarotti n. 11, in base a due motivi di ricorso, illustrati anche con memoria La società MAEL resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza. Con il primo motivo il ricorrente principale denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1365 e 1369 c.c., oltre al difetto di motivazione, 5058/1999-6097/1999 Condominio di via Assarotti n. 11 soc. MAEL. Udienza del 21 febbraio 2001. Presidente Corona;
relatore Riggio. 4 contestando l'interpretazione data dalla corte di appello all'art. 13 del regolamento condominiale. Rileva che la norma, nell'elencare le varie attività vietate, pone una virgola dopo ognuna di esse, il che starebbe ad indicare che si sono volute specificare come vietate tante attività diverse l'una dall'altra. Secondo il condominio è errato affermare, come fa la sentenza impugnata, che se si fosse inteso vietare l'attività sanitaria in genere non sarebbe stato più necessario il divieto di installare gabinetti di cura o ambulatori per malattie infettive o contagiose, potendo il ragionamento essere invertito: se si volevano vietare solo i и gabinetti e gli ambulatori sarebbe stato inutile inserire il divieto dell'uso sanitario л dei locali. In realtà il secondo divieto costituiva solo una esemplificazione rafforzativa per i luoghi destinati alla cura di malattie infettive o contagiose. Il motivo non è fondato, poiché censura l'interpretazione data dalla corte di appello ad una norma del regolamento condominiale, e quindi al modo in cui ha operato il giudice di merito in un compito a lui riservato in modo esclusivo, giungendo ad una conclusione che non può essere censurata in sede di legittimità se non per difetto o illogicità della motivazione. Nel caso di specie, tuttavia, la corte territoriale ha motivato esaurientemente, pervenendo ad una decisione che non risulta né illogica né contraddittoria. Ha infatti osservato che l'aggettivo sanitario, contenuto nel testo dell'art. 13 del regolamento contrattuale condominiale non va interpretato avulso dal resto del periodo, bensì come facente parte dell'intera frase, cioè dell'intero contesto del predetto articolo. Cosi argomentando - ha osservato la corte deve argomentarsi che l'uso sanitario vietato è stato subito dopo specificato come "gabinetto di cura od ambulatorio per malattie infettive o contagiose", e quindi 5058/1999-6097/1999 Condominio di via Assarotti n. 11 soc. MAEL. Udienza del 21 febbraio 2001. Presidente Corona;
relatore Riggio. 1 0 vietata non qualsiasi destinazione dei locali ad uso sanitario in generale, bensì solo ed esclusivamente a quella attività sanitaria precisata nel resto della frase. A fronte di questa motivata interpretazione non serve certamente osservare che sarebbe stata possibile anche una diversa interpretazione, fondata sul rilievo che l'indicazione dei gabinetti di cura e degli ambulatori per malattie infettive o contagiose costitutiva solo una forma di rafforzamento, per tali impieghi, del divieto generale di svolgere attività sanitarie nei locali dell'edificio condominiale. Non è infatti compito del giudice di legittimità sostituirsi a quello di merito per propugnare l'una o l'altra tra più interpretazioni possibili, potendosi soltanto valutare in questa sede se la scelta operata dal giudice di merito sia immune da vizi logici o contraddizioni e motivata in maniera appagante. Con il secondo motivo del proprio ricorso il condominio denuncia la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ed il difetto di motivazione, per avere la corte di appello accollato interamente ad esso ricorrente le spese del giudizio, pur avendo respinto uno dei motivi di impugnazione della società MAEL, con il quale questa si era doluta del rigetto, da parte del tribunale, della sua richiesta di ampliamento della porta di accesso ai locali in contestazione. Anche questo motivo è infondato, poiché censura l'uso del potere discrezionale attribuito dalla legge al giudice in materia di regolamentazione del regime delle spese processuali, che com'è noto incontra il solo limite del divieto di accollare, anche solo in parte. tali spese alla parte che sia risultata totalmente vittoriosa. Con il proprio ricorso incidentale condizionato la società MAEL denunzia l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. 5058/1999-6097/1999 Condominio di via Assarotti n. 11 soc. MAEL. Udienza del 21 febbraio 2001. Presidente Corona: relatore Riggio. 6 Sostiene che l'art. 13 del regolamento condominiale, ponendo degli oneri reali al diritto di proprietà dei singoli condomini, deve indicare con precisione i vincoli imposti, e non formulare delle ipotesi elastiche di divieti. Il concetto di uso sanitario è talmente ampio e generico che risulta impossibile individuare le categorie di attività in esso comprese. Tale ricorso, in conseguenza del rigetto del ricorso principale, deve essere dichiarato assorbito. In definitiva va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito quello incidentale. Quanto alle spese del presente giudizio, ricorrono valide ragioni per una totale compensazione delle stesse.
P. Q. M.
Riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. il 21 febbraio 2001. logo Minggis est. лепти IL CANCELLIER Valexia Ner 40000 07 GIU. 2001 280000; 5058 1999-6097/1999 Condominio di via Assarotti n. 11 soc. MAEL. Udienza del 21 febbraio 2001. Presidente Corona: relatore Riggio. UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 4. Registrato in SET. 2001 Serie 139.803. versata & 290.000 S. EC (lire p. 11 Dirigur a Sorvizi (D.ssa Maria Grazin DI FILIPPON Il Responsabile Servizio Atli Gudiziar (Dr. M. RACRACCICHAND