Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2025, n. 37875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37875 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica omettere le generalità e gli altri dati identificativ indicati nell'allegato provvedimento, a norma del fart 52 del DLvo n. 196 del 2003
IL CANTIERE
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
37875-25
Composta da:
UC IG EL EL
ES AN
DA CI
IO AN
ha pronunciato la seguente
-Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC NO nato a [...] il [...]
Sent. n. sez. 934/2025 CC 22/10/2025 R.G.N. 20118/2025
avverso l'ordinanza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere IO AN;
lette le conclusioni della Procura generale, nel senso del rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato, nel senso dell'inammissibilità ovvero del rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo, quale giudice della riparazione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di ON PI avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. per la custodia cautelare patita con riferimento al reati di cui agli artt. 572 (capo A), 582 e 585 (capo B) e 609-bis (capo C) cod. pen. Trattasi di ingiustizia prospettata in ragione dell'assoluzione irrevocabile all'esito del giudizio ordinario di primo grado per l'insussistenza dei fatti di cui ai capi A e C e del proscioglimento irrevocabile, in appello, dal capo B, per essersi lo stesso prescritto (già escluse in primo grado le aggravanti a eccezione di quella di cui all'art. 577 cod. pen. per aver commesso il fatto in offesa della coniuge).
2. Avverso l'ordinanza e nell'interesse di ON PI è stato proposto ricorso fondato su due motivi deducenti violazione di legge (artt. 314 cod. proc. pen.) e vizio cumulativo di motivazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo si deduce l'errore che avrebbe commesso la Corte territoriale nell'escludere i presupposti per la riparazione anche con riferimento alla detenzione subita in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale per cui vi è stata assoluzione, ciò sull'assunto della sola accertata condotta di aggressione in offesa della propria moglie, causa delle lesioni integranti il reato di cui al capo B ma estinto per prescrizione. La ritenuta insussistenza in sede penale, quanto al capo B, dell'aggravante teleologica di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., e dell'aggravante prevista dagli artt. 585 e 576 n. 5, cod. pen. (in relazione alla commissione delle lesioni in occasione dei maltrattamenti) avrebbe dovuto altresì porsi a fondamento della riparazione, ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., della limitazione della libertà personale subita in relazione alle lesioni personali non aggravate nei detti termini, ancorché estinte per prescrizione, non essendo per esse previste ab origine misure cautelari detentive. Ciò avrebbe sostanzialmente comportato, in tesi difensiva, la violazione dei principi di matrice costituzionale e sovranazionale sottesi agli interventi della Consulta di cui alle sentenza nn. 109 del 1999 e 219 del 2008 (intervenute, rispettivamente, con riferimento all'ipotesi di proscioglimento per qualsiasi causa di soggetto arrestato in flagranza ma in assenza dei presupposti e alla riparazione per il caso di proscioglimento non per ragioni di merito).
2.2. La seconda censura si appunta sulla ritenuta causa ostativa, ravvisata nell'aggressione con lesioni personali in offesa della propria moglie considerata sinergica rispetto all'intervento cautelare. In particolare, a dire del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la condotta integrante un reato estinto per prescrizione, non legittimante una misura cautelare custodiale, ostativa rispetto alla riparazione relativa alla limitazione della libertà personale patita anche con riferimento a due reati ritenuti oggettivamente insussistenti dal giudice penale. Ciò, peraltro, in assenza dell'esplicitazione delle circostanze sottese alla ritenuta condotta ostativa, sotto il profilo del dolo ovvero della colpa grave, e dell'assenza di (altre) condotte processuali o extraprocessuali, dolose o gravemente colpose, tali da sortire efficacia sinergica rispetto all'intervento dell'Autorità.
3. Hanno concluso per iscritto, nel termini di cui in epigrafe, la Procura generale della Repubblica e l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze resistente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, è inammissibile.
2. Con riferimento ai reati per i quali l'instante è stato assolto con sentenza di primo grado irrevocabile, i maltrattamenti in famiglia e la violenza sessuale in offesa di sua moglie rispettivamente ascritti ai capi A e C, la Corte territoriale pone alla base dell'accertamento della condotta ostativa alla riparazione le lesioni personali dolose procurate dallo stesso ON PI alla propria moglie (di cui al capo B).
2.1. Trattasi di lesioni accertate in sede penale ancorché integranti reato dichiarato estinto per prescrizione in appello.
2.2. La detta condotta considerata gravemente colposa e finanche integrante reato doloso, ancorché estinto per prescrizione, è poi stata dal giudice della riparazione rapportata all'intervento dell'Autorità, concretizzatosi nell'applicata misura cautelare personale, e ritenuta sinergica rispetto a esso.
2.3. Orbene, il sintetizzato approccio metodologico del giudice di merito all'accertamento dell'elemento negativo del diritto all'equa riparazione, la condotta ostativa, è corretto oltre che retto dall'evidenziata motivazione non censurabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogica, con conseguente manifesta inammissibilità delle censure in oggetto
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(quanto al corretto approccio metodologico si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, la giurisprudenza di legittimità in essa richiamata, tra cui Sez. 4, n. 9910 del 16/01/2024, [...], tra le più recenti Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, [...], Rv. 288523 - 01, in motivazione).
3. Inammissibili si mostrano altresì i profili di censura che si appuntano sul mancato rilievo della c.d. ingiustizia formale» dedotta ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen in relazione all'intervento cautelare per il capo B per il quale vi è stato proscioglimento in appello, per estinzione dovuta a prescrizione, all'esito della riforma della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio ordinario e già escludente le aggravanti legittimanti l'applicata misura cautelare custodiale.
3.1. In tesi difensiva, si sarebbe trattato di mancanza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura cautelare che il giudice della riparazione avrebbe dovuto acclarare, quanto ai gravi indizi riferiti alle aggravanti che legittimavano l'intervento dell'Autorità.
3.2. Orbene, pur nella prospettiva, indicata dal ricorrente, dell'ingiustizia formale, diversamente da quanto sostanzialmente deduce il ricorso, spettava comunque al giudice della riparazione l'accertamento della condotta ostativa quale elemento negativo del diritto all'equa riparazione. Ciò in quanto, nella specie, non si versava in ipotesi di insussistenza ad origine del presupposti legittimanti la misura cautelare argomentata dai medesimi elementi fattuali persale sottesi all'intervento cautelare ma diversamente valutati dal giudice pelane (ex plurimis, Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247663-01, e, tra le più recenti, Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, [...], in motivazione). In sede penale le aggravanti sono state difatti escluse all'esito della valutazione degli elementi emersi dal dibattimento svoltosi nel giudizio ordinario, conclusosi con l'assoluzione per i maltrattamenti in famiglia e la violenza sessuale nonché con l'esclusione delle circostanze aggravanti delle lesioni personali.
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Quanto innanzi, cioè l'accertamento della condotta ostativa, è ciò che ha sostanzialmente operato l'ordinanza impugnata, con la cui ratio decidendi non si confronta il ricorso, venendo così meno, in radice, l'unica funzione per la quale esso è previsto e ammesso (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, con particolare riferimento anche all'evidenziato profilo d'inammissibilità, si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Rv. 288486 - 01, in motivazione, tra le più recenti;
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468- 01), e Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584-01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [...], in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione).
La condotta ostativa è stata difatti individuata nelle lesioni, personali (dolose) ritenute, in considerazione del contesto di riferimento, sinergiche rispetto alla persuasione da parte del giudice della cautela della sussistenza delle aggravanti legittimanti l'intervento cautelare, in particolare di quella di cui all'art. 576, n. 5, cod. pen. (richiamato dall'art. 585) oltre che dell'aggravante teleologica prevista dall'art. 61, n. 2, cod. pen., anch'essa prevista del citato art. 576 (al n. 1).
4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati).
4.1. Per converso, non consegue la rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La Memoria depositata nell'interesse del Ministero, a cagione della sua genericità, non ha difatti fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, [...], in motivazione;
si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [...]; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez. 4, n. 14797 del 04/02/2025; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [...]; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716 - 01, nonché Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, [...], con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie ancorché in ipotesi caratterizzata da difesa della parte civile effettuata solo per iscritto in processo di legittimità a trattazione orale).
4.2. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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ammende. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Dispone l'oscuramento dei dati personali in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Fabio Antezza
DEPORTATO IN CANCELLERIA ogg 21/4/2025 Funzionato Giudiziario Dr. Gianfiance Catenazzo
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Il Presidente
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