Sentenza 28 marzo 2003
Massime • 1
In materia di determinazione dell'indennità giornaliera di inabilità temporanea, l'art. 68, d.P.R. n. 1124 del 1965, rinviando agli articoli da 116 a 120 di detto decreto, fa sì che alla retribuzione effettiva debba farsi riferimento esclusivamente nei casi nei quali manchino le tabelle ministeriali previste dall'art. 118, Decr. cit., recanti la fissazione delle retribuzioni medie o convenzionali da assumere come base della liquidazione dell'indennità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2003, n. 4773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4773 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI OR, elettivamente domiciliato in Roma in via Banco Santo Spirito 43 presso lo studio dell'avvocato Mario D'Ottavi, che, unitamente all'avvocato Brunello De Rosa, lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via IV Novembre 144 presso lo studio degli avvocati Antonino Catania, Giuseppe De Ferra e Emilia Favata, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
per l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Milano del 3 luglio 2000, depositata il 29 settembre 2000, numero 226, r.g. 329/2000;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 5 febbraio 2003 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato De Ferra;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dottor Grazio Frazzini, che ha concluso per la inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con pronuncia del 29 settembre 1999, il tribunale di Milano, riconosciuto come avvenuto in occasione di lavoro, l'infortunio subito il giorno 8 luglio 1998 da AI OR, condannò l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro a pagare allo stesso la somma di lire 26.993.250 a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta per dieci mesi. L'impugnazione proposta dall'ente è stata parzialmente accolta con la sentenza indicata in epigrafe venendo ridotta l'entità del dovuto - fermo restando il periodo di inabilità - a lire 14.419.410, essendosi rilevato che il giudice di primo grado aveva erroneamente fatto riferimento, per il computo, alla retribuzione effettiva nonostante fosse stata fissata quella convenzionale con il decreto ministeriale alla quale doveva aversi riguardo in forza di quanto disposto dagli articoli 116 e 118 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965.
Della decisione viene chiesta la cassazione dall'AI con ricorso affidato a due motivi, al quale l'ente intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, alla odierna udienza, il difensore dell'ente resistente ha eccepito la inammissibilità del ricorso per essere stato lo stesso notificato personalmente alla parte contro la quale lo stesso era diretto e non a questa presso il procuratore costituito nel domicilio eletto per il giudizio di merito. La circostanza denunciata risponde al vero, risultando dalla relata dell'ufficiale giudiziario che l'atto in questione venne notificato all'ente, nel termine breve previsto di cui all'articolo 325 del codice di procedura civile, "all'INAIL in persona del direttore in carica pro tempore, presso la direzione regionale della Lombardia" e non presso lo studio dell'avvocato Carmela Busacca ove lo stesso era domiciliato. Occorre tuttavia osservare che, per costante giurisprudenza alla quale il Collegio si uniforma, la nullità della notificazione del ricorso per Cassazione, per essere stata eseguita, in violazione dell'articolo 330 del codice di rito, direttamente alla parte anziché presso il procuratore costituito nel giudizio di appello, è sanata con efficacia ex tunc dalla costituzione in giudizio dell'intimato, dovendo derivarsi da tale circostanza che l'atto ha raggiunto il suo scopo, conseguendo esclusivamente che, poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione dell'intimato, è pur sempre tempestiva la notifica del controricorso, sebbene avvenuta oltre il termine posto dall'articolo 370 dello stesso codice, non avendo lo stesso iniziato il suo decorso a causa della nullità della notifica del ricorso (per tutte, sez. un., 19 novembre 2001, n. 14539). Orbene, nella specie, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, al quale l'impugnazione fu irritualmente notificata, ebbe a costituirsi tempestivamente con controricorso notificato il 19 gennaio 2001 e nessun rilievo ebbe inoltre a formulare in ordine alla irregolarità, solo oggi eccepita, che è quindi da considerarsi sanata.
Tanto premesso, con il primo motivo a sostegno del ricorso, l'AI deduce che, violando l'articolo 339 del codice di procedura civile, la Corte d'appello non ha dichiarato la inammissibilità della impugnazione proposta dalla controparte avverso la sentenza di primo grado, in quanto oggetto della doglianza era una statuizione diversa da quella pronunciata dal tribunale che aveva condannato l'ente alla erogazione della indennità nella misura di lire 26.993.250 "per il titolo di cui al ricorso", e quindi per il solo periodo iniziale di giorni 96 (8 luglio 1998 - 12 ottobre 1998) al quale faceva riferimento l'atto introduttivo del giudizio, e non per quello complessivo dei dieci mesi di durata della inabilità lavorativa, oggetto di domanda formulata con un diverso e successivo ricorso depositato il 15 marzo 2000.
La censura è manifestamente infondata. E invero, risulta dallo stesso atto di ricorso, nella parte dedicata alla esposizione sommaria dei fatti della causa, che nel giudizio di primo grado, il consulente tecnico di ufficio accertò in dieci mesi la durata complessiva del periodo di inabilità assoluta derivato al ricorrente dall'infortunio subito, periodo, del quale, come inequivocabilmente si trae dalla motivazione della decisione del tribunale, questo tenne conto ai fini della determinazione dell'entità della somma al cui pagamento era tenuto l'Istituto assicuratore. Nè può rilevare che nel dispositivo si fosse precisato che l'importo al quale la parte era condannata si riferiva "al titolo di cui al ricorso", altro significato a tale precisazione non potendo attribuirsi se non quello della riferibilità della somma alla causa petendi della domanda attrice.
Occorre aggiungere che, del resto, è la stessa Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata con il ricorso, che - dopo avere espressamente premesso che la statuizione della pronuncia del tribunale era la condanna dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria all'infortunato in conseguenza della accertata inabilità temporanea di dieci mesi - ha rigettato la doglianza dell'ente restato soccombente concernente la "pretesa eccessiva durata della malattia", condividendo invece l'altra con la quale si era denunciata la non corrispondenza della somma ritenuta dovuta con quella astrattamente prevista in relazione proprio al periodo di forzosa inattività al lavoro.
Inammissibile è poi il secondo motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 68 e 213 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965 per non essere stato commisurato il risarcimento alla "retribuzione giornaliera effettiva". Va anzitutto osservato che assolutamente improprio è il richiamo alla seconda delle norme citate, riguardando questa gli infortuni in agricoltura. Quanto alla prima, deve osservarsi che la stessa fa espresso rinvio ai criteri di calcolo fissati dalle disposizioni degli articoli da 116 a 120 che, a loro volta, prescrivono che della retribuzione effettiva debba tenersi conto esclusivamente dei casi in cui non ricorra l'applicazione dell'articolo 118 prevedente la predeterminazione di tabelle ministeriali fissanti la retribuzione convenzionale, alle quali correttamente si è attenuto il giudice di merito. Del ricorso si impone quindi il rigetto, senza che consegua condanna del suo proponente in applicazione dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2003