Sentenza 27 luglio 1999
Massime • 1
La funzione dell'indennità di mobilità - che è finalizzata ad assicurare temporaneamente una forma di assistenza ai lavoratori che, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, non possono far ricorso a forme alternative di reddito per soddisfare le esigenze primarie della vita - viene meno in ipotesi di reperimento di nuova occupazione, con conseguente decadenza del lavoratore dal beneficio in caso di tardiva comunicazione all'INPS del nuovo impiego. A tal fine la prescritta comunicazione è tempestiva non solo se è effettuata prima dell'assunzione del nuovo impiego, ma anche se è successiva a questo momento, purché comunque preceda la liquidazione dell'indennità riferita al periodo di reimpiego.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/1999, n. 8127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8127 |
| Data del deposito : | 27 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - rel. Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, GIACOMO GIORDANO, VINCENZA GORGA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TA NI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C.DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
RO LO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 102/95 del Tribunale di AREZZO, depositata il 01/06/95 R.G.N.1709/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato GORGA;
udito l'avvocato CABIBBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN TA e RE SS convennero dinanzi al Pretore di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per sentir dichiarare il loro diritto ad essere reinserite nelle liste di mobilità e al conseguente ripristino del relativo trattamento, deducendo di essere state dichiarate decadute dal trattamento stesso per aver comunicato all'Istituto di aver ripreso a lavorare (con rapporto a tempo determinato) dopo l'inizio della prestazione, anziché prima.
Il Pretore, recependo la tesi dell'INPS, respinse il ricorso;
avverso la sentenza le soccombenti proposero appello chiedendone la riforma sul duplice rilievo dell'assoluta tempestività delle loro comunicazioni (inoltrate dopo pochi giorni dall'assunzione) e dell'idoneità delle stesse a scongiurare qualsiasi eventualità di corresponsione dell'indennità di mobilità in costanza di rapporto di lavoro.
Il Tribunale di Arezzo, con sentenza depositata il 1^ giugno 1995, accolse l'appello dichiarando il diritto delle appellanti ad essere iscritte nelle liste di mobilità e a percepire le relative indennità, con condanna dell'INPS al pagamento delle stesse, oltre alle spese dei due gradi del giudizio.
Ritennero i giudici di appello che:
a) il comportamento delle lavoratrici non avesse integrato la fattispecie alla quale l'art. 9, comma 1, lett. D), della legge 23 luglio 1991, n. 223 riconnette, a scopo sanzionatorio, la decadenza dal beneficio dell'iscrizione nelle liste di mobilità;
b) la ratio della citata disposizione - rappresentata dall'impedire che l'assicurato possa, nel contempo, godere della retribuzione derivante dal nuovo impiego e del trattamento di mobilità corrispostogli dall'ignaro ente erogatore - si realizza infatti anche se la comunicazione, benché successiva all'assunzione, preveda le operazioni di liquidazione dell'indennità di mobilità inerente al periodo del reimpiego.
Ricorre per cassazione l'INPS sulla base di un unico motivo di ricorso.
Resiste con controricorso soltanto AN TA;
SS RE è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di impugnazione l'Istituto denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 223 del 1991, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., nonché motivazione contraddittoria, erronea e, comunque, insufficiente. Deduce che il Tribunale di Arezzo ha accolto l'appello sull'assunto che la priorità richiesta dalla legge ai fini che interessano vada riferita non tanto all'inizio del nuovo lavoro, quanto alle operazioni di liquidazione dell'indennità di mobilità. Va rilevato in contrario che l'art. 9 cit., per assolvere alla sua specifica funzione di tutela dell'interesse dell'Ente previdenziale, non può non essere interpretato nel senso di esprimere la volontà legislativa di richiamare l'attenzione dei lavoratori che beneficiano del trattamento di mobilità al corretto esercizio delle facoltà loro concesse, sanzionandone il comportamento in tutti i casi in cui la trasgressione degli obblighi imposti sia idonea a produrre danni all'interesse pubblico tutelato, a prescindere dall'effettivo verificarsi dei danni stessi.
Tale assunto trova conferma anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 1995 che ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 8, comma 5, del d.l. 21 marzo 1988 n. 86 convertito in legge 20 maggio 1988 n. 160 che prevede la decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento di integrazione salariale, qualora non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di attività lavorativa, anche nel caso di occupazione temporanea o saltuaria. Il motivo è infondato.
Il thema decidendum portato al vaglio di questa Suprema Corte, in ordine al quale non risultano precedenti giurisprudenziali, afferisce alla interpretazione dell'art. 9, lett. D), della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di iscrizione nelle liste di mobilità di lavoratori disoccupati, ai fini del relativo trattamento previdenziale, e si incentra nello stabilire se la cancellazione da tali elenchi e la decadenza dagli emolumenti ivi previste a titolo sanzionatorio per mancata comunicazione della nuova occupazione, anche se a tempo determinato, conseguano a tale omissione indipendentemente dalla sua collocazione temporale, e pertanto anche in riferimento all'onere non adempiuto prima dell'assunzione al lavoro, ovvero soltanto se esso si concretizzi in epoca successiva alla stessa.
A siffatto quesito ritiene il Collegio che il Tribunale abbia risposto correttamente nel senso di accogliere la seconda alternativa, in difformità delle conclusioni pretorili, all'esito di una esatta e logica esegesi interpretativa della indicata disposizione di legge.
Dalla norma in esame si evince testualmente che il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti integrativi e dalle indennità ivi previste qualora, tra l'altro, "non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell'INPS del lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della medesima legge".
Ora la interpretazione dei giudici di merito, secondo i quali il profilo preventivo di detta comunicazione va riferito non all'inizio dell'attività dipendente anche se a tempo determinato, bensì alle prestazioni previdenziali, trova il suo inequivoco supporto nel contenuto letterale e nella ratio della cennata disposizione, ai sensi dell'art. 12 delle cd. preleggi al Codice Civile, atteso che la contraria tesi, accolta dal primo giudice e riprospettata dall'Istituto nell'attuale ricorso, configurerebbe una palese contraddittorietà nella dizione e nel contesto della stessa richiamata norma, ove si consideri che l'asserita necessità del ripetuto adempimento "prima" dell'inizio delle prestazioni lavorative mal si concilia, ed anzi collide, con la successiva espressione "lavoro prestato", che indiscutibilmente attiene ad una attività già compiuta. Sicché, coordinate tra loro le due espressioni in modo che, sotto il profilo lessicale, non ne risulti un intrinseco contrasto, l'unico senso letterale, logico e significativamente accettabile, appare quello di ritenere che la comunicazione all'Ente, anche se concretizzata dopo l'assunzione ed in tempi ragionevolmente brevi, debba comunque avvenire prima delle erogazioni indennitarie previste in materia di trattamento di mobilità.
Il che offre una interpretazione ineccepibile della norma in esame anche sotto l'aspetto della ratio della stessa, posto che l'onere del lavoratore nel senso che precede e la conseguente decadenza sanzionatoria dai benefici in ipotesi di inottemperanza a siffatto adempimento trovano il loro evidente supporto nell'intento del legislatore finalizzato ad evitare che l'assicurato possa, contemporaneamente, fruire della retribuzione correlata alla nuova occupazione e del trattamento di mobilità corrispostogli dall'Istituto, e pertanto a stroncare ogni manovra fraudolenta in tal senso, correlata alla omissione dolosa della comunicazione. Di guisa che, come correttamente evidenziato dal Tribunale, lo scopo cui sottende la richiamata disposizione si realizza non solo se la comunicazione viene effettuata anteriormente alla assunzione del nuovo impiego, ma anche se la stessa, pur successiva, preceda comunque le operazioni di liquidazione dell'indennità inerenti al periodo dell'avvenuto reimpiego, giacché è rispetto a queste, e non all'inizio del nuovo lavoro, che va fissata la priorità richiesta dalla legge, ritenendosi dunque che soltanto esse seguino il momento rispetto al quale va configurato l'aspetto di "preventività" della comunicazione, nel senso di "tempestività" della stessa nei limiti di una ragionevolezza temporale escludente profili dolosi. D'altronde, come pur correttamente osservato dai giudici di merito, la contraria interpretazione non corrisponderebbe alle finalità proprie dell'istituto della mobilità e porterebbe a conseguenze contrarie all'intento del legislatore, volto comunque ad incentivare la rioccupazione, precludendo agli assicurati iscritti nelle liste di mobilità ogni possibilità di impiego immediato, ove condizionato alla comunicazione anteriore all'inizio del lavoro;
ne', per altro verso, alla interpretazione ora accettata osta il pericolo di una costante elusione della norma impositiva e sanzionatoria, con possibili, reiterati danni alla P.A. in conseguenza di erogazioni non dovute, in quanto, inteso il posticipo della comunicazione nel senso che precede, e pertanto in termini di ragionevolezza temporale, detto pericolo non si profila in relazione ai normali, prolungati tempi di adempimenti burocratici in tema di emolumenti indennitari da parte dell'INPS e, per converso, l'eventuale danno ad esso cagionato, in ipotesi di versamenti - peraltro semestrali - cui l'assicurato non aveva diritto in conseguenza della sua rioccupazione non tempestivamente comunicata, configurerebbe evidenti profili di indebito oggettivo, con correlati diritti di rivalsa e risarcitori, azionabili secondo i principi generali di cui all'art. 2033 Cod. Civile, e specifici in tema di autotutela della P.A., idonei dunque al risarcimento del danno stesso.
In subiecta materia, dunque, va affermato il principio che "le norme dispositive e sanzionatorie previste dagli artt. 8, comma sesto, e 9, lett. D), della legge 23 luglio 1991, n. 223, in tema di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori disoccupati, ai fini del relativo trattamento previdenziale indennitario e della decadenza dallo stesso in ipotesi di tardiva comunicazione di una nuova occupazione, anche se a tempo determinato, all'Istituto erogatore, vanno interpretate - secondo il contesto letterale e la ratio delle medesime disposizioni - nel senso che lo scopo cui queste sottendono si realizza non solo se detta comunicazione viene effettuata anteriormente alla assunzione del nuovo impiego, ma anche se essa, pur successiva, preceda comunque le operazioni di liquidazione dell'indennità inerenti al periodo di reimpiego, giacché è rispetto alla erogazione, e non all'inizio del nuovo lavoro, che va fissata la priorità richiesta dalla legge, dovendosi ritenere che soltanto tale erogazione segni il momento rispetto al quale va configurato l'aspetto di "preventività" della comunicazione, nel senso di "tempestività" contenuta nei limiti di una ragionevolezza temporale escludente nell'assicurato profili dolosi volti a conseguire contemporaneamente la retribuzione e gli emolumenti previdenziali correlati alla disoccupazione;
atteso che l'indennità di mobilità prevista dall'art. 7 della legge n. 223 del 1991 è finalizzata ad assicurare temporaneamente una forma di assistenza ai lavoratori che, per effetto della cessazione del rapporto, non possono fare ricorso a forme alternative di reddito per assicurare il soddisfacimento di esigenze primarie della vita". Nel caso in esame, come inequivocamente accertato dai giudici di merito in fatto, e non oggetto di contestazione ex adverso, sulla base di prove documentali offerte dalle convenute, la comunicazione del nuovo lavoro fu dalle predette effettuata nei confronti dell'INPS a distanza di qualche giorno dall'assunzione e, comunque, prima della erogazione della indennità di disoccupazione. Il che, in applicazione del delineato principio, esclude la sanzione della decadenza dalle liste di mobilità, non solo ratione temporis, configurandosi la cennata tempestività nel senso che precede rispetto alle operazioni erogatorie del beneficio da parte dell'Istituto, ma anche sotto il profilo della insussistenza di qualsiasi intento fraudolento nel comportamento delle assicurate. Ne consegue che la sentenza impugnata non appare inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi di motivazione prospettati in gravame;
sicché, per l'effetto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 Cod. Proc. Civile, limitatamente alla controricorrente TA AN, e vanno liquidate come da dispositivo nei confronti del difensore antistatario Avv. Salvatore Cabibbo;
non si effettua sullo stesso punto alcuna statuizione nei confronti della convenuta SS RE, attesa la sua mancata costituzione.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti di TA AN, delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in L.15.000, oltre all'onorario difensivo, liquidato in L. 2.000.000 (duemilioni) e da distrarsi in favore dell'Avv. Salvatore Cabibbo, difensore antistatario.
Nulla per le spese dello stesso giudizio nei confronti di SS RE.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999