Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/1999, n. 8127
CASS
Sentenza 27 luglio 1999

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La funzione dell'indennità di mobilità - che è finalizzata ad assicurare temporaneamente una forma di assistenza ai lavoratori che, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, non possono far ricorso a forme alternative di reddito per soddisfare le esigenze primarie della vita - viene meno in ipotesi di reperimento di nuova occupazione, con conseguente decadenza del lavoratore dal beneficio in caso di tardiva comunicazione all'INPS del nuovo impiego. A tal fine la prescritta comunicazione è tempestiva non solo se è effettuata prima dell'assunzione del nuovo impiego, ma anche se è successiva a questo momento, purché comunque preceda la liquidazione dell'indennità riferita al periodo di reimpiego.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/1999, n. 8127
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8127
    Data del deposito : 27 luglio 1999

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