Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2002, n. 11203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11203 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 2 03/02IN NOM L PO LO ITALIA A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto DISCIPLINARE SEZIONI UNITE CIVILI Avvocati Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: tt. Mario DELLI PRISCOLI-Presidente di sezione- R.G.N. 27101/01 Cron.28810 -Presidente di sezione tt. Rafaele CORONA Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Rep. Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Ud.11/04/02 Dott. Ernesto LUPO Consigliere I Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI -Consigliere- Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CALLEGARI ROMANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato ETTORE RANDAZZO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente contro 2002 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI 697 CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI -1- TRENTO;
- intimati avverso la sentenza n. 181/01 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 03/10/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Ettore RANDAZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità delle censure proposte. $ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tren- to ha inflitto all'avvocato Romano Callegari la san- zione disciplinare della censura, per essere venuto meno ai doveri di probità, dignità, correttezza e de- coro, avendo usato, in un atto difensivo, espressioni ingiuriose, offensive e diffamatorie nei confronti di un collega.
2. La decisione è stata impugnata dall'avvocato Callegari, il quale ha addebitato alla decisione del Consiglio dell'Ordine i seguenti errori: avere omesso l'esame dei documenti da lui prodotti;
avere adottato una decisione incoerente sia in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento disciplinare, sia con riferimento alla dichiarazione di responsabilità.
3. Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione del 9 ottobre 2001, ha confermato quella del Consi- glio dell'Ordine. Il Consiglio Nazionale, dopo avere dichiarato che il procedimento disciplinare è autonomo da quello pe- nale, anche quando questo si concluda con l'assolu- zione dell'incolpato, ha considerato che il Consiglio dell'Ordine, esaminando "tutta la documentazione pro- 3 dotta", ne aveva tratto la corretta conclusione che da essa si ricavava la prova del contegno contestato e che le espressioni adoperate dall'avvocato Callega- ri non erano compatibili con la dignità ed il decoro professionale. ricorso per4. L'avvocato Callegari ha proposto cassazione contro la decisione del Consiglio Naziona- le Forense. Il ricorso è stato notificato al Consiglio dell'Or- dine degli Avvocati di Trento ed al Procuratore gene- rale presso questa Corte. Nessuno di questi si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso, che svolge quattro motivi di censu- ra, è rigettato in base alle considerazioni di segui- to esposte.
2. Con il primo motivo l'avvocato Callegari addebi- ta alla decisione impugnata il difetto di motivazio- ne, concernente il rigetto della sua richiesta di so- spensione del procedimento disciplinare fino alla de- cisione del procedimento penale, aperto a suo carico.
2.1. In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l'illiceità dei comportamenti deve esse- re valutata solo in relazione alla loro idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale (cosid- detto principio di autonomia del giudizio disciplina- re), a nulla rilevando che i suddetti comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili e o penali. La relativa valutazione, quindi, è apprezzamento proprio del giudice disciplinare ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata: ss.uu. 23 luglio 2001, n. 10016. 2.2. Ne deriva, che il Consiglio Nazionale forense non era tenuto ad esaminare la censura con la quale alla decisione del Consiglio dell'Ordine era stato addebitato di non avere preso in considerazione, in quella fase, la richiesta di sospensione del giudizio disciplinare. Il richiamo ad una diversa giurisprudenza di questa Corte (individuata in Cass. 8 marzo 1993, n. 2762) non è esatto, in quanto il principio contenuto in detta decisione, e in altre ancora, si riferisce al diverso problema della sospensione della prescrizione in materia disciplinare, ma non pone in discussione il principio dell'autonomia dei diversi procedimenti di cui si è detto.
3. Con il secondo motivo è denunciata omessa moti- vazione in ordine alla disamina ed alla valutazione della documentazione prodotta nel corso del procedi- mento disciplinare. conCon il terzo motivo è proposta eguale censura riferimento al giudizio di responsabilità formulato nella decisione impugnata. L'ultimo motivo si riferisce alla misura della san- zione adottata. I motivi possono essere esaminati congiuntamente.
3.1. Nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, le decisioni del Consiglio Nazionale Foren- se possono essere impugnate con ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione per incompetenza, ec- cesso di potere e violazione di legge: art. 56, terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. Ne deriva, secondo la costante giurisprudenza di queste sezioni unite, che l'accertamento dei fatti, l'apprezzamento della loro rilevanza rispetto alle incolpazioni formulate e la scelta della sanzione ap- partengono all'esclusiva competenza degli organi di- sciplinari forensi, le cui determinazioni sfuggono al controllo di legittimità, a meno che non si traducano in un palese sviamento di potere, questo inteso come esercizio del potere disciplinare in modo avulso dai fini per cui è conferito dalla legge: Cass. ss.uu. 19 novembre 1993, n. 634 e, da ultimo, Cass. ss.uu. 6 aprile 2001, n. 150. 4. Nella fattispecie la decisione impugnata non è incorsa in alcuna di questi vizi. Infatti, nella decisione è dato conto della docu- mentazione prodotta dall'interessato ed il giudizio di responsabilità e la scelta di confermare la san- zione già irrogata sono motivati in maniera completa e coerente.
5. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. Nessuna pronuncia dev'essere adottata in ordine al- spese di questo giudizio, essendo gli intimati le parte solo in senso formale.
p. q. m.
La Corte di cassazione a sezioni unite rigetta il ricorso. Così deciso in Roma 1'11 aprile 2002. 7 R.GN. 27101/01 Luigi Francesco, Di Nanni, Est. Francesco Two I Wellibuy fro Il Primo Presidente Mandelli Riscoli ALCANCELLIERE O ovanni Giambattista The Depositata in Canceller 29 LUG. 2002 ogai, lì IL CANCELLIERE C Giovanni Giambattista